Cassazione Civile, Ordinanza n. 18848/2022 del 10/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un'esecuzione immobiliare promossa sulla base di una sentenza che aveva condannato la debitrice, unitamente ad altri, al pagamento di una somma a titolo risarcitorio per l'illegittima vendita di un immobile e per l'occupazione dello stesso. La debitrice ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., sostenendo che il pagamento effettuato in corso di causa fosse satisfattivo e che residuasse, al più, un diverso assetto dei rapporti economici tra le parti. In appello, dopo la decisione del Tribunale che aveva accolto l'opposizione, la Corte territoriale ha invece ritenuto ancora dovuta una somma residua e ha accolto anche la domanda riconvenzionale del creditore per indennità di occupazione dell'immobile per il periodo 1/9/2007-30/9/2011. La ricorrente principale ha denunciato: omessa pronuncia sull'eccezione di compensazione relativa a un proprio controcredito; ultrapetizione per avere la Corte deciso oltre il petitum; motivazione omessa/apparente e violazione del divieto di pronuncia extra petita nella quantificazione della rivalutazione e delle somme riconosciute; erronea valutazione delle prove; errata applicazione degli effetti estintivi della compensazione legale; omesso esame di un fatto decisivo relativo al titolo urbanistico; e, in via subordinata, il mancato esame della domanda risarcitoria per la trascrizione del pignoramento. Il resistente ha proposto ricorso incidentale deducendo l'erronea interpretazione del titolo esecutivo, che secondo lui gli avrebbe attribuito l'indennità di occupazione anche per un periodo più ampio, e la contraddittorietà della motivazione per aver riconosciuto il credito solo per il periodo 2007-2011 e non anche per il periodo anteriore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il settimo motivo del ricorso principale, ha accolto il terzo, il quinto e il sesto motivo, assorbendo il quarto e l'ottavo, e ha rigettato il ricorso incidentale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza sulla compensazione perché la ricorrente non aveva adeguatamente allegato di aver dedotto il controcredito nella fase introduttiva dell'opposizione esecutiva; ha escluso l'ultrapetizione, chiarendo che nel giudizio di opposizione all'esecuzione il giudice può e deve determinare il credito effettivamente dovuto e che la domanda di rigetto integrale non vincola il giudice; ha invece rilevato che la sentenza di merito era criptica e priva di adeguata motivazione sulla quantificazione del credito residuo, non consentendo di comprendere le basi del calcolo, e che la Corte d'appello avrebbe dovuto considerare correttamente gli effetti estintivi della compensazione legale e ricostruire i crediti al momento della loro coesistenza. Il ricorso incidentale è stato respinto perché il primo motivo era carente di specificità e il secondo infondato, non essendovi la denunciata contraddittorietà tra riconoscimento parziale e diniego per il periodo anteriore.
Norme richiamate
È richiamato per i vizi di omessa pronuncia, ultrapetizione e corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte precisa che il giudice dell'opposizione all'esecuzione deve comunque determinare il credito effettivamente dovuto e non è vincolato dalla sola richiesta di rigetto integrale.
È richiamato in relazione all'obbligo di motivazione; la Corte ritiene la sentenza di merito criptica e sostanzialmente immotivata nella parte relativa alla quantificazione del credito residuo.
È evocato con riguardo alla valutazione delle prove, ma il relativo motivo è assorbito dall'accoglimento delle censure sulla motivazione e sul calcolo del credito.
È il parametro formale dei motivi di ricorso dedotti; la Corte applica i limiti di specificità del ricorso e distingue tra errori di diritto, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo.
È richiamato per dichiarare inammissibili i motivi non autosufficienti o privi della necessaria specificità, in particolare perché non illustrano adeguatamente i fatti e le deduzioni rilevanti.
La Corte ribadisce che l'opposizione all'esecuzione introduce una cognizione piena sul diritto di procedere ad esecuzione forzata e consente al giudice di determinare il credito effettivamente dovuto.
Sono richiamati per affermare che la compensazione legale opera automaticamente al momento della coesistenza dei reciproci crediti e che il giudice deve ricostruire l'entità dei crediti e degli accessori a tale momento.
È invocato nel ricorso incidentale in rapporto al giudicato, ma la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
È richiamato nel ricorso incidentale quanto al titolo esecutivo, ma senza specifica illustrazione del preteso contrasto con la decisione impugnata.
È richiamato quale norma sul giudicato sostanziale in relazione alla portata del titolo esecutivo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo a carico del ricorrente incidentale, ove dovuto.
È richiamato come fonte dell'introduzione del meccanismo del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione all'esecuzione il giudice non si limita a verificare astrattamente la fondatezza dell'opposizione, ma deve determinare il credito effettivamente dovuto, potendo quindi accogliere l'opposizione anche solo in parte e procedere alla quantificazione del residuo.
- Le domande e le eccezioni proposte nell'opposizione all'esecuzione devono risultare specificamente e tempestivamente dedotte nell'atto introduttivo; non è ammissibile introdurre in seguito nuovi motivi o nuovi fatti estintivi o impeditivi non già veicolati nella fase iniziale.
- In presenza di compensazione legale tra crediti reciproci, l'effetto estintivo opera automaticamente nel momento in cui i crediti coesistono; il giudice deve quindi ricostruire con precisione l'an e il quantum dei reciproci crediti, comprensivi degli accessori rilevanti a quella data, prima di calcolare l'eventuale residuo.
- La motivazione sul calcolo del credito residuo deve essere intelligibile e verificabile: una quantificazione priva di chiara base documentale o di esplicitazione dei criteri di calcolo integra vizio di motivazione censurabile in cassazione.
- La censura di omessa pronuncia o ultrapetizione non è fondata quando il giudice, investito di opposizione all'esecuzione, decide sul credito effettivamente dovuto in base al titolo, anche se la parte avversa aveva chiesto il rigetto integrale dell'opposizione.
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