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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11678/2024 del 30/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da una comproprietaria di un immobile e di un passetto pensile, la quale sosteneva l'esistenza di una servitù di passaggio sul restante passetto di proprietà altrui, utile per accedere ai lastrici solari di sua proprietà e per attingere acqua da una cisterna. La proprietaria del fondo servente avrebbe chiuso l'accesso con una porta in legno; l'attrice chiedeva l'accertamento della servitù, la rimozione della porta o la consegna delle chiavi, oltre al risarcimento del danno. In primo grado la domanda era stata accolta, mentre in appello era stata rigettata perché il diritto di servitù era ritenuto estinto per prescrizione ventennale da non uso. Con il ricorso per cassazione la soccombente deduceva: 1) violazione degli artt. 102 e 354 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari del fondo dominante; 2) violazione degli artt. 1027, 2727 e 2729 c.c. per avere la Corte d'appello tratto la prova del non uso della servitù da circostanze ritenute illogiche e inidonee; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. per asserita inversione dell'onere della prova, sostenendo che la prescrizione estintiva doveva essere provata dal convenuto; 4) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere valutato documenti, testi e la mancata comparizione all'interrogatorio formale del proprietario del fondo servente, che avrebbero dimostrato l'esercizio della servitù fino al 2003.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso il litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari del fondo dominante nelle azioni confessoria e negatoria servitutis, salvo che la domanda sia accompagnata da una richiesta di modificazione materiale della cosa comune che incida sui diritti dei comproprietari chiamati a subire l'esecuzione dell'ordine. Ha poi ritenuto inammissibili o infondati i motivi che, sotto la veste di violazione di legge o omesso esame, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove: in particolare, ha ribadito che la censura ex art. 2729 c.c. richiede la puntuale denuncia della violazione dei requisiti della presunzione semplice e non la mera diversa lettura delle risultanze; ha chiarito che la violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se l'onere probatorio viene attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti l'apprezzamento delle prove; ha infine precisato che l'art. 360, n. 5, c.p.c. consente di censurare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori o la richiesta di rivalutazione del materiale probatorio. La ricorrente è stata condannata alle spese e, se dovuto, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 102 e 354 c.p.c.

    Il litisconsorzio necessario non sussiste tra tutti i comproprietari del fondo dominante nelle azioni confessoria e negatoria servitutis, salvo che la domanda comporti una modificazione materiale della cosa comune o incida in modo inscindibile sui diritti dei soggetti da evocare.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    La censura processuale è infondata se manca un effettivo litisconsorzio necessario.

  • art. 1027 c.c.

    La servitù di passaggio può essere oggetto di accertamento ai fini della verifica dell'esistenza o estinzione del diritto, ma la censura non può risolversi in una diversa ricostruzione dei fatti di causa.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    La prova presuntiva richiede un fatto noto storicamente determinato e presunzioni gravi, precise e concordanti; la violazione di tali norme è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su indizi non conformi ai requisiti legali, non quando si richieda una diversa lettura delle prove.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova sussiste solo quando il giudice addossi l'onere a una parte diversa da quella gravata per legge; non quando si contesti l'apprezzamento delle risultanze istruttorie o l'adeguatezza della prova ritenuta raggiunta.

  • art. 1073 c.c.

    La servitù si estingue per prescrizione per non uso ventennale; la relativa prova può essere desunta dal complesso delle risultanze istruttorie e da presunzioni semplici valutate dal giudice di merito.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    È denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è consentita la critica dei singoli elementi istruttori o la richiesta di una nuova valutazione del merito.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    Ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle azioni di accertamento positivo o negativo di servitù, la partecipazione di tutti i comproprietari del fondo dominante non è necessaria se la pronuncia si limita ad accertare l'esistenza o l'inesistenza del diritto, senza incidere in modo inscindibile sulla cosa comune o imporre interventi materiali che riguardino i diritti dei non evocati.
  • La prescrizione estintiva della servitù per non uso ventennale può essere provata dal convenuto anche mediante presunzioni semplici, purché il ragionamento inferenziale si fondi su indizi gravi, precisi e concordanti, valutati complessivamente.
  • Il motivo di ricorso per cassazione formalmente costruito come violazione di legge non è ammissibile quando mira in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo in caso di errata individuazione del soggetto onerato della prova; non quando si contesti che il giudice abbia ritenuto raggiunta o non raggiunta la prova sulla base delle risultanze istruttorie.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mancata considerazione di singoli documenti, testimonianze o consulenze, né consente una nuova valutazione del materiale probatorio in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieServitùProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

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