Sentenza del 12/11/2020 n. 25519 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialela Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente confermando che la controversia non rientra nella giurisdizione tributaria ma in quella ordinaria. La Corte ha ritenuto che la questione attenga alla legittimità del diritto di rivalsa del concessionario (rapporto privatistico fra privati) e non a un rapporto tributario fra contribuente e pubblica amministrazione; pertanto la controversia non è competente per il giudice tributario
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
contestazione della pretesa del concessionario relativa al pagamento dell'IVA (43,09 euro) su una base imponibile TIA di 430,93 euro; il contribuente aveva pagato solo la TIA ritenendo, in base a pronunce costituzionali e giurisprudenziali, che l'IVA non fosse dovuta sulla TIA
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU/TIA)
La TIA viene qualificata come tributo derivato dalla TARSU; questo quadro è richiamato per distinguere la natura tributaria della tariffa e la posizione dell'IVA rilevante ai fini della controversia
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 18 (IVA, rivalsa)
L'articolo disciplina il diritto di rivalsa dell'operatore fiscale che addebita l'IVA al cliente; la Corte lo considera come fonte del diritto di rivalsa, la cui impugnazione fra cliente e concessionario resta materia di diritto privatistico
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articoli 2, 10 e 19
Norme che individuano la giurisdizione tributaria e gli atti impugnabili: la Corte esclude l'applicabilità perché la controversia non riguarda un atto impositivo o un rapporto potestativo tra amministrazione e contribuente
Corte Costituzionale, sent. n. 238/2009 e n. 64/2010
Richiamate nel dibattito sull'imposizione dell'IVA sulla TIA; la Corte sottolinea la rilevanza dei precedenti costituzionali nella qualificazione della TIA ma non muta la valutazione sulla natura privatistica delle controversie di rivalsa
Cassazione, Sezioni Unite, 28/01/2011, n. 2064
Principale precedente: le domande di restituzione dell'IVA rivolte al concessionario/fornitore spettano alla giurisdizione ordinaria perché si tratta di rapporti privatistici relativi al diritto di rivalsa
Cassazione, Sezioni Unite, 20/11/2017, n. 27437
Ribadisce che l'azione di rimborso dell'IVA esercitata dal consumatore contro il fornitore è azione di ripetizione d'indebito di natura civilistica e pertanto di competenza del giudice ordinario
Costituzione, articolo 53
Richiamato per argomentare che inglobare l'IVA nella TIA altererebbe la natura tributaria della TIA stessa e potrebbe violare principi costituzionali di distribuzione del carico tributario
Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13
Norma richiamata per gli effetti processuali relativi al contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Se la controversia verte sulla pretesa dell'IVA addebitata dal concessionario/fornitore al consumatore (diritto di rivalsa), trattasi di rapporto privatistico e la competenza è del giudice ordinario, anche se il diritto di rivalsa è previsto da norme tributarie
- Perché una controversia sia tributaria e pertanto di competenza del giudice tributario è necessario che vi sia un rapporto sussumibile nello schema potestas–soggezione o un atto impositivo/espressione di potere impositivo emanato dall'amministrazione
- La mera presenza dell'IVA in fattura non trasforma automaticamente la lite in materia tributaria quando la domanda è rivolta al concessionario/fornitore per ottenere pagamento o rimborso: si valuta la natura del rapporto (privatistico vs. pubblicistico)
- Se si contesta direttamente un provvedimento impositivo o un atto dell'ente pubblico che formi una pretesa tributaria (es. accertamento, cartella esattoriale emessa dall'ente impositore), la competenza resta tributaria; quindi distinguere sempre chi è il soggetto che esercita la pretesa
- In casi analoghi è consigliabile: conservare la fattura e la corrispondenza con il concessionario, chiedere formale rettifica o rimborso (prima di agire giudizialmente), e proporre la domanda davanti al giudice ordinario se la controversia riguarda legittimità del diritto di rivalsa; rivolgersi al giudice tributario solo se si impugna un atto amministrativo-impositivo
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