Cassazione Penale, Sentenza n. 36297/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’indagato ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di Bari del 2 marzo 2026, depositata il 23 marzo 2026, che aveva rigettato la richiesta di riesame ex art. 309 c.p.p. dell’ordinanza del GIP del 18 febbraio 2026 applicativa della custodia cautelare in carcere. I gravi indizi riguardavano, secondo l’accusa, un tentato omicidio e la resistenza a pubblico ufficiale, commessi a Canosa di Puglia il 16 febbraio 2026: alla guida di un’autovettura, per sottrarsi al controllo di due agenti, l’indagato avrebbe investito uno di loro, facendolo cadere e procurandogli lesioni, e gli avrebbe detto «Togliti davanti altrimenti ti uccido». Con il primo motivo, deducendo violazione dell’art. 56 c.p., la difesa contestava la configurabilità del tentato omicidio, sostenendo che mancassero il dolo omicidiario, l’idoneità e l’univocità degli atti e che fosse configurabile soltanto il reato di lesioni. Con il secondo motivo, deducendo violazione degli artt. 274, lett. c), e 275, comma 3, c.p.p. e vizio di motivazione, contestava la sussistenza delle esigenze cautelari e l’adeguatezza e proporzionalità della custodia in carcere, ritenendo sufficiente la misura degli arresti domiciliari con controllo elettronico.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. Quanto al tentato omicidio, ha giudicato congrua la valutazione del Tribunale, che aveva desunto il dolo diretto, nella forma alternativa, dalle modalità reiterate dell’azione e dalla minaccia rivolta all’agente: secondo la ricostruzione cautelare, l’evento morte era stato previsto e voluto come altamente probabile o certo, in alternativa al ferimento, pur di sottrarsi al blocco. Quanto alle esigenze cautelari e alla scelta della misura, la motivazione del Tribunale è stata ritenuta adeguata: la veemenza della condotta e l’assenza di segnali di ravvedimento sostenevano un concreto pericolo di reiterazione, e la custodia carceraria era stata motivatamente considerata l’unica misura idonea e proporzionata. La Corte ha inoltre ribadito che il giudizio di legittimità non consente di rivalutare i fatti o sostituire una diversa lettura delle risultanze a quella logicamente motivata dal giudice del riesame. L’indagato è stato condannato al pagamento delle spese processuali; è stata disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Con ordinanza del 2 marzo 2026, depositata il 23 marzo 2026, il Tribunale di Bari rigettava l'istanza proposta ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. da Michael Sorrenti per il riesame dell'ordinanza cautelare di custodia in carcere emessa nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del menzionato Tribunale il 18 febbraio 2026, che aveva ravvisato esigenze cautelari e gravi indizi di colpevolezza a carico di costui per i reati di tentativo di omicidio in danno di Domenico Iacobone e di resistenza a pubblico ufficiale, commessi in Canosa di Puglia il 16 febbraio 2026.
La norma è richiamata quale base dell’istanza di riesame dell’ordinanza cautelare; il Tribunale ha rigettato l’istanza.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Con il primo motivo, il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., deduce violazione di legge in relazione all'art. 56 cod. pen.
La disposizione è indicata quale base del motivo di ricorso per violazione di legge; il testo non sviluppa una distinta interpretazione della norma.
L'accertamento dell'idoneità degli atti deve essere compiuto dal giudice di merito secondo il criterio della prognosi postuma, con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni prevedibili del caso.
L’idoneità degli atti ai fini del tentativo va valutata ex ante, secondo prognosi postuma, sulla base della situazione percepibile dall’agente al momento della condotta e delle condizioni prevedibili.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il controllo del giudice di legittimità si dispiega in una valutazione necessariamente unitaria e globale che attiene alla reale esistenza della motivazione e alla resistenza logica del ragionamento del giudice di merito, mentre è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata nonché l'autonoma adozione di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.
Il controllo di legittimità sulla motivazione verifica la sua esistenza e tenuta logica, ma non permette una nuova valutazione delle risultanze fattuali o la sostituzione della ricostruzione del giudice di merito con quella proposta dal ricorrente.
Pertanto, la veemenza delle azioni e l'assenza di elementi sintomatici di ravvedimento rendono concreta la prospettiva di reiterazione di condotte analoghe o più gravi, imponendo l'adozione di una misura cautelare adeguata alla prevenzione del pericolo.
Il pericolo di reiterazione può essere ritenuto concreto sulla base delle modalità della condotta e dell’assenza di elementi indicativi di ravvedimento, purché la valutazione sia motivata.
nei procedimenti relativi a delitti per í quali non vige il regime speciale delle presunzioni sancito dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., l'apprezzamento circa l'inidoneità della cautela domiciliare, anche eventualmente con controllo a distanza, deve basarsi sull'esplicita valutazione, non formulabile in maniera apodittica, delle specifiche ragioni indicative dell'inadeguatezza di ogni affidamento fiduciario e dell'esclusiva idoneità della custodia intramuraria a contenere le esigenze di cautela.
Quando non opera il regime speciale di presunzione, l’esclusione degli arresti domiciliari, anche con controllo a distanza, richiede una valutazione esplicita e non apodittica delle ragioni per cui tale misura è inadeguata e la custodia carceraria è l’unica idonea.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
La cancelleria curerà la trasmissione del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato è ristretto, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
La disposizione è applicata per disporre la trasmissione del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato è ristretto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità cautelare, il controllo sul vizio di motivazione riguarda l’esistenza e la tenuta logica della motivazione e la sua conformità ai principi che governano la valutazione delle prove; non consente di rileggere gli elementi di fatto né di sostituire alla ricostruzione del giudice del riesame una diversa ricostruzione proposta dal ricorrente.
- La distinzione tra lesioni personali e tentato omicidio richiede di considerare congiuntamente l’atteggiamento psicologico dell’agente e la potenzialità dell’azione lesiva, desumendoli, tra l’altro, dalla sede corporea attinta, dall’arma o mezzo impiegato e dalle modalità della condotta.
- L’idoneità degli atti ai fini del tentativo si valuta con prognosi postuma, assumendo come riferimento la situazione esistente al momento della condotta e le condizioni allora prevedibili; il dolo va inferito da elementi esterni della condotta dotati di significativa e non equivoca capacità offensiva.
- Il dolo diretto, anche nella forma alternativa in cui l’agente prevede e vuole indifferentemente due eventi alternativi come conseguenza della condotta, è compatibile con il delitto tentato.
- Fuori dai casi soggetti al regime speciale di presunzioni dell’art. 275, comma 3, c.p.p., l’esclusione della misura domiciliare, anche con controllo elettronico, deve essere motivata indicando in modo esplicito e non apodittico perché essa è inadeguata e perché la custodia in carcere è l’unica misura idonea a fronteggiare le esigenze cautelari.
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