Cassazione Civile, Ordinanza n. 20343/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un ex dipendente di una società di gestione aeroportuale aveva inizialmente promosso, insieme ad altri lavoratori nelle medesime condizioni, un giudizio per ottenere l’accertamento del proprio diritto alla riassunzione da parte della società originaria, assumendo che quest’ultima si fosse obbligata in sede sindacale, con accordi collettivi del 27.4.1996, del 30.3.1999 e dell’11.6.1999, a garantire il mantenimento dell’occupazione oppure, in caso di licenziamento, l’assunzione diretta. Quel giudizio era stato rigettato e la sentenza d’appello era divenuta definitiva nei confronti del solo odierno ricorrente, che non aveva proposto impugnazione. In un secondo giudizio, il lavoratore ha quindi chiesto il risarcimento del danno asseritamente derivante dal medesimo inadempimento della società, sostenendo che tale tutela non fosse coperta dal precedente giudicato. La Corte d’appello ha però ritenuto che anche la domanda risarcitoria fosse preclusa dal giudicato formatosi sulla prima controversia, applicando il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile e ravvisando altresì un indebito frazionamento della domanda. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., deducendo che il giudice di merito avrebbe attribuito al giudicato un’estensione indebita, poiché la domanda risarcitoria non sarebbe mai stata proposta né esaminata nel precedente processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d’appello nel qualificare come preclusa dal giudicato anche la successiva domanda risarcitoria, poiché entrambi i giudizi si fondavano sul medesimo fatto costitutivo, ossia il preteso inadempimento della società agli obblighi assunti negli accordi sindacali. La Corte ha richiamato il principio per cui il giudicato copre non solo quanto espressamente dedotto, ma anche le questioni che costituiscono antecedenti logici necessari della decisione, e ha osservato che nel precedente giudizio la domanda di riassunzione costituiva già una modalità di tutela collegata al medesimo inadempimento. Ha inoltre rilevato che nel primo processo non vi fu un accertamento positivo del diritto al risarcimento, ma un rigetto integrale della domanda, sicché mancava anche il presupposto costitutivo invocato dal ricorrente. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
indica il vizio denunciabile per violazione di legge dedotto nel ricorso per cassazione.
richiamato come norma sul giudicato formale, violata secondo il ricorrente ma ritenuta correttamente applicata dai giudici di merito.
richiamato come norma sull’efficacia del giudicato sostanziale; la Corte ne conferma l’applicazione anche ai punti logicamente necessari della decisione.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Il giudicato sostanziale copre non solo le questioni effettivamente dedotte e decise, ma anche quelle che costituiscono antecedenti logici necessari e indefettibili della pronuncia passata in giudicato.
- Quando due giudizi tra le stesse parti riguardano il medesimo rapporto giuridico e si fondano sullo stesso fatto costitutivo, la successiva proposizione di una diversa forma di tutela sullo stesso nucleo fattuale può essere preclusa dal giudicato.
- La domanda che in un primo giudizio sia stata prospettata come tutela di adempimento o reintegrazione può integrare, in concreto, la stessa vicenda costitutiva di una successiva domanda risarcitoria, se entrambe discendono dal medesimo inadempimento dedotto.
- Non può ritenersi formato un accertamento favorevole sul diritto al risarcimento quando la precedente sentenza abbia semplicemente qualificato in astratto il tipo di tutela astrattamente conseguibile, ma abbia poi rigettato integralmente la domanda senza riconoscere in concreto il diritto azionato.
- L’eccezione di giudicato va valutata in relazione al petitum sostanziale e ai fatti costitutivi posti a fondamento delle domande, non solo alla veste formale della pretesa.
- La riproposizione separata di domande che avrebbero potuto essere formulate nel primo giudizio, se basate sul medesimo fatto costitutivo, può essere preclusa dal principio del dedotto e del deducibile e integrare un indebito frazionamento della tutela.
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