Cassazione Civile, Ordinanza n. 20843/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una dipendente inquadrata nell'area B del comparto enti pubblici non economici, che chiedeva il riconoscimento di aver svolto mansioni riconducibili all'area C, profilo C3, con conseguente diritto alle differenze retributive. Il tribunale aveva accolto la domanda dal 24.8.2003; la corte d'appello, in parziale riforma, aveva limitato la decorrenza al 6.7.2006. L'ente previdenziale ricorreva per cassazione deducendo violazione dell'art. 52 d.lgs. 165/2001 e delle clausole del CCNL 2006-2009, sostenendo che la corte territoriale avesse omesso di considerare il nuovo sistema di classificazione introdotto dal CCNL 1.10.2007, nel quale all'interno della stessa area le mansioni sono equivalenti e l'esercizio di mansioni superiori rileva solo se appartenenti all'area immediatamente superiore. La lavoratrice proponeva ricorso incidentale autonomo: contestava, da un lato, la riduzione del periodo riconosciuto, deducendo che l'ente non aveva specificamente contestato le mansioni svolte e che la corte d'appello aveva immotivatamente presunto un affiancamento con altra dipendente e una data di inizio posticipata; dall'altro, lamentava omessa pronuncia sulla domanda subordinata di differenze retributive rispetto al livello C1 e vizio di motivazione per la mancata esplicitazione delle ragioni del rigetto di tale domanda; infine contestava la condanna alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l'unico motivo del ricorso principale dell'ente e il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale della lavoratrice; ha dichiarato assorbito il settimo motivo del ricorso incidentale e inammissibili gli altri motivi incidentali. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La ratio dell'accoglimento del ricorso principale è che la corte territoriale non aveva considerato l'evoluzione della contrattazione collettiva, in particolare la disciplina del CCNL 2006-2009, che rende professionalmente equivalenti le mansioni all'interno della medesima area e consente di configurare mansioni superiori solo se appartenenti all'area immediatamente superiore; inoltre il giudice di merito avrebbe dovuto valutare le attività svolte dalla dipendente dal 1.10.2007 alla luce del nuovo assetto contrattuale. L'accoglimento del ricorso incidentale è derivato dall'omessa pronuncia sulla domanda subordinata relativa al livello C1.
Norme richiamate
richiamato come norma sulle mansioni superiori nel pubblico impiego, da leggere alla luce del sistema di classificazione contrattuale vigente nei diversi periodi
art. 63, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
richiamato nel motivo del ricorso principale in relazione alla disciplina applicabile nel pubblico impiego contrattualizzato
art. 6 CCNL 1998/2001
richiamato come fonte contrattuale in materia di mansioni superiori nel comparto enti pubblici non economici
art. 9 CCNL 2006-2009
richiamato come fonte del nuovo sistema di inquadramento e di equivalenza interna delle mansioni
Allegato A CCNL 2006-2009
considerato dalla Corte come contenente le declaratorie delle aree e la base del nuovo sistema di classificazione
art. 7, comma 1, CCNL 2006-2009
"clausola di primo inquadramento nel nuovo sistema"
la Corte afferma che produce l'inquadramento automatico nel nuovo sistema dalla data di entrata in vigore del CCNL, secondo la posizione già conseguita nel sistema di provenienza
art. 2, comma 2, CCNL 2006-2009
richiamato per affermare che gli effetti decorrono dal giorno successivo alla stipulazione, salvo diversa previsione
art. 8, comma 1, CCNL 2006-2009
richiamato per ricordare che l'istituzione dei profili professionali era affidata agli enti previa contrattazione integrativa
art. 8, comma 2, CCNL 2006-2009
richiamato quale criterio vincolante per la contrattazione integrativa sui profili professionali
la sua violazione non può essere dedotta per una mera diversa valutazione del materiale istruttorio, ma solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o abbia trattato come piene prove elementi valutabili
la sua violazione è ravvisata nell'omessa pronuncia sulla domanda subordinata di differenze retributive rispetto al livello C1
richiamato in relazione al vizio di motivazione per mancata esplicitazione delle ragioni del rigetto di una domanda
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro del dovere di motivazione
invocato nel ricorso incidentale in tema di contestazione delle allegazioni e del contraddittorio nel rito del lavoro
invocato nel ricorso incidentale in relazione ai limiti delle deduzioni in appello nel rito del lavoro
invocato nel ricorso incidentale con riferimento ai poteri istruttori e ai limiti del thema decidendum in appello
richiamato nel ricorso incidentale in tema di riparto dell'onere della prova
richiamato nel motivo sulle spese di lite
richiamato per dare continuità ai precedenti di legittimità richiamati in motivazione
richiamato per ribadire l'onere di specifica indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la verifica del diritto alle differenze retributive per mansioni superiori deve essere compiuta tenendo conto dell'intero assetto contrattuale vigente nel periodo controverso, comprese le sopravvenienze che incidono sul sistema di classificazione e sulla definizione delle aree professionali.
- Quando la contrattazione collettiva introduce un nuovo sistema di inquadramento in cui le mansioni sono equivalenti all'interno della stessa area, l'esercizio di mansioni superiori può configurarsi solo per attività proprie dell'area immediatamente superiore; non è sufficiente il mero svolgimento di compiti più complessi all'interno della stessa area.
- La clausola di primo inquadramento nel nuovo sistema produce effetti automatici dalla data di entrata in vigore del CCNL, secondo la posizione già acquisita nel sistema previgente, senza necessità di attendere la definizione dei profili professionali da parte dell'ente.
- In sede di cassazione, la deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non consente una rivalutazione del merito istruttorio; è necessaria l'allegazione che il giudice abbia utilizzato prove non dedotte, abbia ignorato prove legali o abbia attribuito efficacia di piena prova a elementi che non la hanno.
- Il vizio di omessa pronuncia sussiste quando il giudice non si sia affatto pronunciato su una domanda o eccezione ritualmente proposta, anche se abbia esaminato questioni vicine o connesse.
- Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico gli atti e i fatti processuali rilevanti, in modo da consentire alla Corte di verificare ex actis la fondatezza della censura senza dover ricercare d'ufficio il materiale processuale.
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