Cassazione Civile, Ordinanza n. 14097/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La lite nasce da una domanda di risarcimento per concorrenza sleale proposta da due società operanti nel settore di viti e bulloni contro una concorrente che commercializzava viti classe 8.8. Secondo le attrici, la convenuta avrebbe continuato a vendere prodotti accompagnandoli con certificati di conformità alla norma tecnica ISO 898-1:2009 pur senza che tali viti presentassero le caratteristiche richieste, in particolare la percentuale di martensite a cuore indicata dalla nuova disciplina tecnica. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato la condanna risarcitoria, ritenendo: la non specifica impugnazione di una statuizione di primo grado sulla conformità dei prodotti dell'attrice alla norma tecnica; la tardività e comunque l'infondatezza delle contestazioni della convenuta; la vincolatività della nuova norma tecnica per chi vi avesse volontariamente fatto riferimento; la responsabilità ex art. 2598, n. 2, c.c. per comunicazione mendace e indebita attribuzione di pregi. In cassazione la società soccombente ha dedotto: violazione dell'art. 324 c.p.c. per insussistenza del giudicato interno; violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. e dell'art. 2598 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto tardive alcune contestazioni e per avere valorizzato le consulenze tecniche; violazione dell'art. 113 c.p.c., della l. n. 64/1974, dell'art. 2598 c.c. e del d.m. 14 gennaio 2008 per l'erronea individuazione della normativa tecnica applicabile; omesso esame di un fatto decisivo per adesione acritica alle conclusioni del c.t.u. senza considerare quelle del consulente di parte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi non cogliessero la ratio decidendi, perché la sentenza d'appello si fondava su due rationes autonome: da un lato il giudicato interno sulla conformità dei prodotti dell'appellata alla norma ISO 898-1:2009; dall'altro l'accertamento in fatto, tratto dalle indagini tecniche e non specificamente contestato, della conformità dei prodotti alla normativa tecnica. Poiché la seconda ratio non era utilmente censurata, l'eventuale fondatezza della doglianza sul giudicato non avrebbe potuto portare alla cassazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non confrontato con l'ulteriore ratio secondo cui la nuova normativa avrebbe comunque vincolato l'appellante per effetto della sua volontaria adesione, con obbligo di ordinaria diligenza di conoscerne il contenuto. L'ultimo motivo è stato dichiarato inammissibile per la regola della doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., non essendo stati indicati i diversi fatti posti a base delle decisioni di primo e secondo grado. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La censura sul giudicato interno è irrilevante se la sentenza impugnata si fonda anche su un'autonoma ratio decidendi non utilmente attaccata.
Le contestazioni devono essere valutate in rapporto alle domande ed eccezioni ritualmente introdotte; la dedotta tardività non viene esaminata se il motivo non confronta la reale base decisionale della sentenza.
La condotta di immissione sul mercato di prodotti accompagnati da indicazioni non veritiere e tali da ingenerare sviamento di clientela può integrare concorrenza sleale per comunicazione mendace o indebita attribuzione di pregi.
Il giudice deve applicare le norme tecniche e di diritto rilevanti, ma la censura in cassazione deve confrontarsi con tutte le rationes della decisione impugnata.
l. 5 novembre 1971, n. 1086 / l. 2 febbraio 1974, n. 64
Le norme tecniche possono essere aggiornate con successivi decreti ministeriali; nel caso esaminato la Corte d'appello ha ritenuto che la nuova norma tecnica potesse vincolare chi vi avesse volontariamente aderito.
d.m. 14 gennaio 2008
È richiamato come fonte tecnica vigente all'epoca dei fatti, ma la Corte di cassazione non accoglie la censura sulla sua relazione con la successiva norma ISO 898-1:2009 perché il motivo non coglie la ratio decidendi.
In presenza di doppia conforme è preclusa la censura per omesso esame di fatti decisivi, salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata si regge su più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione è inammissibile se non aggredisce utilmente tutte le rationes, perché la sopravvivenza di una sola di esse rende inutile l'esame delle altre censure.
- La doglianza per violazione di legge o vizio motivazionale deve confrontarsi con la specifica ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione, non con una motivazione diversa o solo apparentemente analoga.
- In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso se il ricorrente non indica in modo puntuale le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
- Nel giudizio di concorrenza sleale, l'uso commerciale di indicazioni tecniche non veritiere o non corrispondenti alle caratteristiche del prodotto può integrare l'illecito di cui all'art. 2598, n. 2, c.c., ove sia idoneo a trarre in inganno il mercato e a sviarlo.
- La contestazione della conformità tecnica di un prodotto non può limitarsi ad affermazioni generiche: occorre una specifica critica delle risultanze tecniche poste a base della decisione.
- Quando un operatore economico si avvale volontariamente di una determinata disciplina tecnica, può essere tenuto a conoscerne e rispettarne i contenuti secondo l'ordinaria diligenza.
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