Cassazione Civile, Ordinanza n. 31261/2022 del 21/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l’anno 2010 emesso nei confronti di una società proprietaria di un compendio immobiliare, sulla base di una dichiarazione di variazione catastale Docfa presentata nel 2011 a seguito di lavori di manutenzione straordinaria e restauro che avevano comportato ampliamento e fusione di più unità immobiliari. La società sosteneva che la nuova rendita catastale non potesse essere applicata retroattivamente al 2010 perché la variazione era stata presentata per effetto di interventi edilizi conclusi nel 2011 e perché la richiesta comunale di aggiornamento catastale riguardava solo alcune unità immobiliari, non l’intero compendio poi oggetto della dichiarazione Docfa. Con il primo motivo denunciava violazione della l. n. 311 del 2004, art. 1, commi 336 e 337; con il secondo omesso esame di fatti decisivi relativi all’oggetto effettivo della richiesta del Comune e alla corrispondenza tra le unità segnalate e quelle poi accatastate; con il terzo nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per travisamento della prova documentale sulla richiesta di aggiornamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il profilo di inammissibilità del ricorso prospettato dalla controricorrente, ha accolto il primo e il secondo motivo, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Cassazione ha chiarito che il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se la richiesta di aggiornamento del Comune, ai sensi della l. n. 311 del 2004, art. 1, commi 336 e 337, riguardasse effettivamente le unità immobiliari poi considerate nella variazione catastale e se la rendita attribuita fosse riferibile proprio a quelle unità segnalate, poiché l’effetto fiscale anticipato opera solo per le rendite dichiarate o attribuite a seguito della specifica richiesta comunale.
Norme richiamate
Il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa è soddisfatto quando consente alla Corte di comprendere chiaramente i fatti e l’oggetto dell’impugnazione senza dover ricorrere ad altre fonti.
Sono stati dedotti, rispettivamente, violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.
È richiamato come parametro della denuncia di travisamento della prova documentale.
È richiamato come parametro della denuncia di travisamento della prova documentale.
d.lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2
La regola generale sulla decorrenza della rendita catastale ai fini ICI è che rileva la rendita risultante al 1° gennaio dell’anno d’imposta; tuttavia la Corte precisa che nel caso di specie la controversia è regolata primariamente dalla disciplina speciale della l. n. 311 del 2004, commi 336 e 337.
l. n. 311 del 2004, art. 1, commi 336 e 337
La richiesta del Comune può determinare effetti fiscali anticipati solo per le unità immobiliari segnalate e solo se il procedimento partecipativo è attivato e si riferisce a una specifica data di mancata denuncia; la nuova rendita produce effetto fiscale dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data indicata nella richiesta comunale, ovvero dal 1° gennaio dell’anno di notifica se la data non è indicata.
È il regolamento richiamato per la redazione degli atti di aggiornamento catastale Docfa.
L. n. 130 del 2022, art. 4, comma 1, lett. a)
Viene richiamata per l’indicazione del giudice di rinvio come Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado.
R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 28
Richiamato nel testo della disciplina sanzionatoria prevista per l’omessa o irregolare denuncia catastale.
Massime di principio
- In materia di ICI e di rendita catastale, la regola generale di efficacia della variazione catastale non è retroattiva e opera, di norma, dall’anno d’imposta successivo alla variazione annotata in catasto; tale regola vale anche per le variazioni presentate con procedura Docfa, salvo il caso di correzione di errori di fatto imputabili all’Ufficio.
- Quando la variazione catastale consegue a richiesta del Comune ai sensi della l. n. 311 del 2004, art. 1, commi 336 e 337, l’effetto fiscale anticipato riguarda solo la rendita attribuita alle unità immobiliari specificamente segnalate nell’atto comunale e solo se vi è corrispondenza tra l’oggetto della richiesta e quello dell’aggiornamento catastale successivamente presentato o disposto d’ufficio.
- Il giudice di merito deve verificare in concreto l’oggetto della richiesta comunale di aggiornamento catastale e la sua corrispondenza con le unità immobiliari poi accatastate o riclassate, perché non è legittimo estendere l’effetto fiscale previsto dalla norma a immobili o porzioni immobiliari diversi da quelli segnalati.
- L’omesso esame della corrispondenza tra immobili segnalati dal Comune e immobili effettivamente oggetto della variazione catastale può integrare vizio decisivo della decisione quando da tale verifica dipende l’applicabilità della rendita al periodo d’imposta contestato.
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