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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32948/2024 del 17/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta da una regione in una procedura fallimentare, volta a ottenere il riconoscimento del privilegio generale mobiliare per il credito derivante dall'omesso versamento della tassa automobilistica. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione, ritenendo che l'art. 2752 c.c. non consentisse di ricondurre tale tributo regionale alla nozione di tributi della finanza locale, e che il sistema dei privilegi, per il suo carattere tassativo, non potesse essere esteso in via interpretativa. In cassazione la regione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2752 c.c., dell'art. 12 preleggi e dell'art. 3 Cost., sostenendo che fosse consentita un'interpretazione estensiva della norma; 2) violazione dell'art. 2752 c.c., dell'art. 2745 c.c. e degli artt. 3, 24 e 119 Cost., per avere il giudice di merito interpretato la norma in modo non coerente con la causa del privilegio; 3) violazione dell'art. 13 d.l. n. 201/2011 e dell'art. 2 d.lgs. n. 267/2000, oltre che degli artt. 5, 114 e 119 Cost., per aver escluso il credito con un'interpretazione formalistica della nozione di enti locali e del rinvio alla finanza locale; 4) in via subordinata, richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 2752 c.c. per asserita disparità di trattamento tra Regioni ed enti locali.

La decisione

La Corte ha accolto i primi tre motivi, ritenendoli fondati, e ha dichiarato assorbita la questione di legittimità costituzionale proposta con il quarto. Ha cassato il decreto impugnato e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito riconoscendo al credito regionale per tassa automobilistica il privilegio previsto dall'art. 2752 c.c. Ha inoltre condannato il fallimento intimato al pagamento delle spese di lite dei gradi di merito e di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2752 c.c.

    ultimo comma / terzo comma nel testo richiamato

    La disposizione sul privilegio generale mobiliare per i crediti tributari degli enti locali è suscettibile di interpretazione estensiva; l'espressione "legge per la finanza locale" non rinvia a una legge specifica istitutiva della singola imposta, ma alle disposizioni che disciplinano i tributi degli enti locali e, per estensione, anche ai tributi regionali come la tassa automobilistica.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Invocato dal ricorrente a sostegno dell'interpretazione estensiva della norma sui privilegi; la Corte non ne fa un'applicazione autonoma, ma accoglie l'impostazione interpretativa estensiva.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato a sostegno della lamentata disparità di trattamento; la Corte non si sofferma sul profilo di costituzionalità perché l'interpretazione accolta rende assorbita la questione.

  • art. 2745 c.c.

    Richiamato per sostenere che il privilegio deve essere interpretato in funzione della causa del credito; la Corte valorizza la funzione del privilegio di assicurare la provvista degli enti per i compiti istituzionali.

  • art. 24 Cost.

    Citatо nel motivo di ricorso in relazione alla pretesa illegittimità della soluzione adottata dal giudice di merito; non oggetto di autonoma statuizione.

  • art. 119 Cost.

    Richiamato per fondare la tutela delle risorse tributarie degli enti territoriali; la Corte usa il parametro costituzionale per evidenziare la funzione del privilegio a garanzia dei mezzi economici necessari all'adempimento dei compiti istituzionali.

  • art. 13, comma 13, d.l. n. 201/2011

    Interpretazione autentica: il riferimento alla "legge per la finanza locale" va inteso come comprensivo di tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali.

  • art. 2 d.lgs. n. 267/2000

    Richiamato nel terzo motivo per sostenere la natura non meramente nominalistica della nozione di ente locale e della disciplina dei tributi territoriali; non oggetto di autonoma interpretazione decisoria.

  • art. 5 Cost.

    Richiamato nel terzo motivo; non determina la decisione, che si fonda sull'interpretazione estensiva dell'art. 2752 c.c.

  • art. 114 Cost.

    Richiamato nel terzo motivo e nella questione di legittimità costituzionale; la Corte non decide sul punto per assorbimento.

Massime di principio

  • Le norme che prevedono privilegi speciali o generali sui beni mobili, pur essendo di stretta interpretazione quanto alla loro esistenza, possono essere interpretate estensivamente quando la ratio della previsione lo richieda e il testo consenta di ricomprendere fattispecie omogenee.
  • L'espressione normativa che rinvia alla "legge per la finanza locale" non va intesa in senso meramente formale o riferita a una singola legge istitutiva del tributo, ma alle disposizioni che disciplinano complessivamente i tributi dell'ente territoriale interessato.
  • Il privilegio tributario a favore degli enti territoriali è giustificato dalla funzione di assicurare la provvista delle risorse necessarie all'adempimento dei compiti istituzionali dell'ente; tale funzione sorregge un'interpretazione non restrittiva della norma attributiva del privilegio.
  • In sede di verifica del passivo fallimentare, il credito per tassa automobilistica regionale deve essere ammesso con il privilegio generale mobiliare previsto per i crediti tributari degli enti locali, quando la disciplina positiva e l'interpretazione autentica consentano di ricondurre il tributo alla medesima area funzionale.
  • Quando la Corte ritiene fondata la censura sulla corretta qualificazione del credito e sull'applicabilità del privilegio, la questione di legittimità costituzionale sollevata in via subordinata resta assorbita.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoRimborsi
RamiFallimentare / Crisi d'impresaTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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