Cassazione Civile, Ordinanza n. 15071/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva agito con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. per ottenere il pagamento del saldo dei compensi professionali relativi all'attività difensiva svolta per un cliente in un processo civile instaurato contro una banca e trattato in primo e secondo grado. Il cliente aveva contestato la pretesa sostenendo, da un lato, che il professionista avesse illegittimamente frazionato il proprio credito proponendo più ricorsi per compensi analoghi e senza indicare un concreto interesse ad agire separatamente; dall'altro, che non fosse stata provata l'imputazione dei pagamenti in acconto effettuati nel tempo, che egli assumeva di aver versato in misura complessiva rilevante. La Corte d'appello aveva ritenuto che le singole pretese professionali si fondassero su titoli distinti, riferiti a diversi giudizi e a diversi tempi e sedi, e aveva detratto solo gli acconti risultanti dalle parcelle richiamate. Con il ricorso per cassazione il cliente ha dedotto violazione dei principi in tema di divieto di frazionamento del credito, correttezza e buona fede, nonché violazione delle regole sull'imputazione dei pagamenti e sull'onere della prova, lamentando anche difetto di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi del ricorso principale generici e non decisivi. Sul primo motivo ha osservato che la Corte d'appello aveva già spiegato che le pretese dell'avvocato erano relative a dodici distinti giudizi civili e penali, svoltisi in sedi e tempi diversi, quindi assistite da titoli distinti; il ricorrente, invece, si era limitato ad affermazioni generiche sull'unicità del soggetto debitore, senza dimostrare che i crediti fossero analoghi per oggetto e titolo e dovessero necessariamente essere azionati congiuntamente. Sul secondo motivo ha rilevato che la Corte territoriale aveva correttamente applicato il criterio di imputazione dei pagamenti in mancanza di specifica scelta del debitore, mentre il ricorso si era limitato a una elencazione di versamenti senza confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi e aveva inoltre prospettato un vizio motivazionale non più proponibile nei termini dedotti. Il ricorso principale è stato quindi rigettato; il ricorso incidentale condizionato è stato assorbito. Il ricorrente principale è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Usato come rito sommario di cognizione per introdurre la domanda di pagamento dei compensi professionali.
Invocato per denunciare violazione di legge nei motivi di ricorso.
Richiamato in tema di imputazione del pagamento; la Corte ha valorizzato il criterio secondo cui, in assenza di scelta del debitore, opera la disciplina dell'imputazione effettuata dal creditore verso debiti determinati.
Richiamato dalla Corte quale base del principio per cui, quando il debitore non dichiara quale debito intende soddisfare, la scelta dell'imputazione spetta al creditore.
Invocato dal ricorrente in tema di onere della prova; la censura è stata ritenuta generica.
Invocato dal ricorrente insieme alle norme sulle presunzioni, senza specifica critica alla motivazione impugnata.
Invocato dal ricorrente in tema di presunzioni legali e onere della prova.
Invocato dal ricorrente in tema di presunzioni semplici.
Invocato per contestare la valutazione del materiale probatorio.
Invocato per contestare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
art. 2 Cost.
Richiamato dal ricorrente come parametro dei principi regolatori della materia in tema di correttezza e buona fede.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente come parametro di correttezza del processo e del contraddittorio.
Invocato dal ricorrente in collegamento con il divieto di frazionamento del credito e con i doveri di correttezza.
Invocato dal ricorrente in collegamento con la buona fede nell'esecuzione del rapporto obbligatorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per porre a carico del ricorrente principale l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il divieto di frazionamento del credito non opera in modo automatico: occorre verificare se le pretese abbiano oggetto e titolo analoghi e se si inseriscano in una relazione unitaria tra le parti; in presenza di prestazioni riferite a distinti giudizi, sedi e tempi, il giudice può ravvisare titoli distinti e ammettere azioni separate.
- Chi deduce l'illegittimità del frazionamento deve offrire una contestazione specifica e non meramente assertiva, indicando elementi idonei a dimostrare l'unitarietà del rapporto e l'insussistenza di un автономo interesse alla tutela separata.
- In tema di imputazione dei pagamenti, se il debitore non esercita in modo specifico la facoltà di indicare quale debito intenda estinguere, il creditore può imputare il pagamento a debiti determinati; la censura in cassazione deve confrontarsi puntualmente con questa ratio decidendi.
- Una doglianza fondata solo su generiche violazioni di legge e su un vizio motivazionale non più deducibile nei termini storicamente indicati non è sufficiente a scalfire la decisione di merito, specie quando non confuta in modo specifico gli accertamenti fattuali posti a base della pronuncia.
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