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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47023/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la condanna per il reato previsto dall'art. 95 D.P.R. 115/2002 (false dichiarazioni e omissioni relative al reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio) per fatti commessi il 6/11/2014. Il ricorrente ha dedotto: 1) assenza del dolo soggettivo, in quanto le dichiarazioni false relative al reddito 2012 deriverebbero da mera leggerezza e comunque il reddito percepito avrebbe consentito l'ammissione al patrocinio; 2) omissione di riconoscimento delle attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio eccessivo e non conforme ai parametri dell'art. 133 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto che il primo motivo non fosse manifestamente infondato e ha richiamato il principio secondo cui il reato di cui all'art. 95 DPR 115/2002 richiede il dolo generico, che deve essere rigorosamente provato; l'inidoneità della dichiarazione falsa a determinare un vantaggio può segnalare una condotta colposa e dunque escludere il dolo. Nel caso di specie la Corte d'Appello si era limitata a constatare la falsità oggettiva senza un'adeguata analisi delle circostanze e del profilo soggettivo. Poiché successivamente alla sentenza impugnata è intervenuta la causa estintiva del reato (prescrizione), determinata dal decorso del termine massimo di sette anni e mezzo ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p., la Corte di Cassazione ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 95 D.P.R. 115/2002

    Il reato si consuma con la presentazione o l'omissione di dichiarazioni/comunicazioni sul reddito necessarie per l'ammissione o il mantenimento del patrocinio a spese dello Stato. È richiesto il dolo generico (consapevolezza e volontà della falsità); la mera falsità oggettiva, se dovuta a leggerezza o negligenza, può escludere il reato.

  • art. 133 cod. pen.

    Stabilisce i criteri di determinazione della pena e la rilevanza delle attenuanti generiche; nel caso qui esaminato la questione delle attenuanti non è stata decisiva perché la Corte ha rilevato prima l'insufficiente accertamento del dolo e poi la prescrizione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di rilevare d'ufficio cause di non punibilità intervenute successivamente alla sentenza impugnata; la Corte di Cassazione può quindi dichiarare l'estinzione del reato anche se sopravvenuta dopo il giudicato impugnato.

  • art. 157 cod. pen.

    Norma generale sulla prescrizione: utilizzata in combinato con l'art. 161 c.p. per determinare il termine massimo di prescrizione applicabile al reato contestato.

  • art. 161 cod. pen.

    Regole sull'interruzione e sospensione della prescrizione; insieme all'art. 157 è stata utilizzata per calcolare il termine massimo (sette anni e mezzo) che si è esaurito nel caso concreto determinando l'estinzione del reato.

Massime di principio

  • Per i reati inerenti false dichiarazioni per il gratuito patrocinio (art. 95 DPR 115/2002) è richiesto il dolo generico e tale elemento soggettivo deve essere provato in modo rigoroso; la mera constatazione della falsità oggettiva non è sufficiente.
  • Se la dichiarazione falsa risultava inidonea ad alterare l'esito relativo all'ammissione al beneficio (ossia l'interessato avrebbe comunque ottenuto il patrocinio), ciò può essere indice di mera leggerezza o negligenza e portare all'esclusione del dolo.
  • Il dolo eventuale non può essere presunto: occorre dimostrare che l'agente si sia confrontato con il rischio giuridicamente rilevante e lo abbia accettato psicologicamente.
  • Il giudice deve svolgere una concreta valutazione delle circostanze fattuali e motivare sull'elemento soggettivo; motivazioni formali che si limitino a constatare la falsità senza esaminare il profilo psicologico dell'agente sono insufficienti.
  • Se dopo la sentenza impugnata intervengono cause di non punibilità (es. prescrizione), la Corte può rilevarle d'ufficio e annullare la sentenza per estinzione del reato senza rinvio.
  • In contestazioni simili è essenziale calcolare correttamente i termini di prescrizione (applicando gli artt. 157 e 161 c.p.) e considerare l'eventuale insorgenza di cause estintive intervenute successivamente al giudicato impugnato.

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