Cassazione Penale, Sentenza n. 47023/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la condanna per il reato previsto dall'art. 95 D.P.R. 115/2002 (false dichiarazioni e omissioni relative al reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio) per fatti commessi il 6/11/2014. Il ricorrente ha dedotto: 1) assenza del dolo soggettivo, in quanto le dichiarazioni false relative al reddito 2012 deriverebbero da mera leggerezza e comunque il reddito percepito avrebbe consentito l'ammissione al patrocinio; 2) omissione di riconoscimento delle attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio eccessivo e non conforme ai parametri dell'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che il primo motivo non fosse manifestamente infondato e ha richiamato il principio secondo cui il reato di cui all'art. 95 DPR 115/2002 richiede il dolo generico, che deve essere rigorosamente provato; l'inidoneità della dichiarazione falsa a determinare un vantaggio può segnalare una condotta colposa e dunque escludere il dolo. Nel caso di specie la Corte d'Appello si era limitata a constatare la falsità oggettiva senza un'adeguata analisi delle circostanze e del profilo soggettivo. Poiché successivamente alla sentenza impugnata è intervenuta la causa estintiva del reato (prescrizione), determinata dal decorso del termine massimo di sette anni e mezzo ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p., la Corte di Cassazione ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione.
Norme richiamate
Il reato si consuma con la presentazione o l'omissione di dichiarazioni/comunicazioni sul reddito necessarie per l'ammissione o il mantenimento del patrocinio a spese dello Stato. È richiesto il dolo generico (consapevolezza e volontà della falsità); la mera falsità oggettiva, se dovuta a leggerezza o negligenza, può escludere il reato.
Stabilisce i criteri di determinazione della pena e la rilevanza delle attenuanti generiche; nel caso qui esaminato la questione delle attenuanti non è stata decisiva perché la Corte ha rilevato prima l'insufficiente accertamento del dolo e poi la prescrizione.
Consente alla Corte di rilevare d'ufficio cause di non punibilità intervenute successivamente alla sentenza impugnata; la Corte di Cassazione può quindi dichiarare l'estinzione del reato anche se sopravvenuta dopo il giudicato impugnato.
Norma generale sulla prescrizione: utilizzata in combinato con l'art. 161 c.p. per determinare il termine massimo di prescrizione applicabile al reato contestato.
Regole sull'interruzione e sospensione della prescrizione; insieme all'art. 157 è stata utilizzata per calcolare il termine massimo (sette anni e mezzo) che si è esaurito nel caso concreto determinando l'estinzione del reato.
Massime di principio
- Per i reati inerenti false dichiarazioni per il gratuito patrocinio (art. 95 DPR 115/2002) è richiesto il dolo generico e tale elemento soggettivo deve essere provato in modo rigoroso; la mera constatazione della falsità oggettiva non è sufficiente.
- Se la dichiarazione falsa risultava inidonea ad alterare l'esito relativo all'ammissione al beneficio (ossia l'interessato avrebbe comunque ottenuto il patrocinio), ciò può essere indice di mera leggerezza o negligenza e portare all'esclusione del dolo.
- Il dolo eventuale non può essere presunto: occorre dimostrare che l'agente si sia confrontato con il rischio giuridicamente rilevante e lo abbia accettato psicologicamente.
- Il giudice deve svolgere una concreta valutazione delle circostanze fattuali e motivare sull'elemento soggettivo; motivazioni formali che si limitino a constatare la falsità senza esaminare il profilo psicologico dell'agente sono insufficienti.
- Se dopo la sentenza impugnata intervengono cause di non punibilità (es. prescrizione), la Corte può rilevarle d'ufficio e annullare la sentenza per estinzione del reato senza rinvio.
- In contestazioni simili è essenziale calcolare correttamente i termini di prescrizione (applicando gli artt. 157 e 161 c.p.) e considerare l'eventuale insorgenza di cause estintive intervenute successivamente al giudicato impugnato.
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