Cassazione Civile, Ordinanza n. 18234/2023 del 26/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (emittente assegno)
La controversia
La controversia nasce dal rilascio di un assegno bancario di euro 15.000, firmato dall'emittente e consegnato al ricorrente con funzione di garanzia per l'adempimento di obbligazioni connesse a forniture commerciali. Il ricorrente ha poi posto l'assegno all'incasso; l'emittente ha quindi agito per ottenerne la restituzione, sostenendo che il titolo fosse stato rilasciato per garantire una specifica fornitura regolarmente eseguita e producendo copia fotostatica della matrice recante una causale diversa da quella dedotta dal ricorrente. In primo grado la domanda è stata respinta, ma in appello è stata accolta con condanna del ricorrente alla restituzione dell'importo. Con il ricorso per cassazione il beneficiario dell'assegno denuncia: 1) violazione degli artt. 2702 e 2719 c.c. e 214, 215, 216 c.p.c., sostenendo di avere tempestivamente disconosciuto la copia della matrice e di avere contestato l'abusivo riempimento del documento, con conseguente inefficacia probatoria della fotocopia e necessità di verificazione; 2) violazione degli artt. 183, comma 6, 345, comma 3, 115 e 112 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello abbia valorizzato la produzione dell'originale della matrice, ritenuta tardiva e comunque avvenuta senza rituale istanza di verificazione da parte dell'emittente.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Ritiene infondato il primo motivo perché la dicitura apposta sulla matrice non risultava inserita "contra pacta" ma, semmai, "absque pactis", poiché l'accordo tra le parti riguardava la possibilità di compilare l'assegno a garanzia in caso di necessità; per sottrarre efficacia probatoria alla scrittura era dunque necessaria querela di falso. La Corte osserva inoltre che il disconoscimento della conformità della copia all'originale non era stato formulato in modo chiaro e univoco, limitandosi il ricorrente a invitare la controparte a produrre l'originale. Il secondo motivo è dichiarato inammissibile perché la decisione d'appello si fonda sulla copia del documento e non sulla tardiva produzione dell'originale, richiamata solo incidentalmente. Nulla sulle spese, poiché il resistente è rimasto intimato. Disposto altresì l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta; per contestarne l'efficacia probatoria in caso di abusivo riempimento non concordato è necessaria la querela di falso quando l'inserzione non risulti contrastare con il pactum originario.
Il disconoscimento della copia fotostatica richiede una contestazione specifica, chiara e univoca della conformità all'originale; non bastano clausole di stile o affermazioni generiche.
Richiamato nel quadro della disciplina del disconoscimento della scrittura privata.
Richiamato nel quadro della disciplina del disconoscimento della scrittura privata.
Richiamato con riferimento agli effetti processuali dell'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta.
Richiamato con riguardo alla dedotta tardività della produzione documentale.
Richiamato con riguardo all'ammissibilità di nuove produzioni in appello.
Invocato dal ricorrente come norma asseritamente violata nella valutazione delle prove.
Invocato dal ricorrente come norma asseritamente violata per ultrapetizione o omissione di pronuncia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il riempimento di una scrittura o di un titolo rilasciato a garanzia, quando avvenga in base a un accordo che ne consente la compilazione al verificarsi di determinate condizioni, non integra di per sé abuso rilevante "contra pacta"; se si contesta la falsità materiale o l'alterazione della scrittura, può essere necessaria la querela di falso per privarla di efficacia probatoria.
- Il disconoscimento ex art. 2719 c.c. della conformità della copia all'originale deve essere espresso in modo specifico, indicando chiaramente il documento e le difformità riscontrate; una contestazione generica o meramente sollecitatoria non è sufficiente.
- La censura sulla tardiva produzione dell'originale di un documento è irrilevante se la decisione di merito ha fatto leva sulla copia già in atti e non sull'originale successivamente depositato; il richiamo all'originale può al più integrare un argomento incidentale.
- Chi intende contestare l'efficacia probatoria di una scrittura privata non può limitarsi a negare in fatto il contenuto del documento, ma deve utilizzare il corretto strumento processuale in relazione al tipo di vizio dedotto (disconoscimento della copia, verificazione, querela di falso).
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