Cassazione Penale, Sentenza n. 22871/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Valentina Rainis ha impugnato la sentenza di condanna per peculato contestando: 1) errata qualificazione giuridica (sostenendo che l'attività non costituisce pubblico servizio), 2) illogicità e contraddittorietà della motivazione circa la modalità di appropriazione delle somme, 3) travisamento della prova circa la disponibilità effettiva delle somme, 4) vizi nella determinazione dell'aumento per continuazione e nella comparazione con precedenti sentenze. Vincenzo Blasio ha impugnato per: 1) vizio di motivazione sull'elemento soggettivo del reato di ricettazione (sosteneva di non conoscere l'origine illecita delle somme), 2) nullità dell'ordinanza che ha corretto il dispositivo includendo la confisca ai sensi dell'art. 240 c.p. (correzione operata senza contraddittorio), 3) omessa motivazione sulla richiesta di pena sostitutiva.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso di Valentina Rainis. Ha invece accolto in parte il ricorso di Vincenzo Blasio: ha ritenuto fondato il motivo sulla nullità della correzione dell'ordinanza (la confisca ai sensi dell'art. 240 c.p. è stata inserita senza contraddittorio e modifica sostanzialmente il dispositivo) e ha accolto il motivo relativo alla pena sostitutiva (la normativa più sfavorevole introdotta successivamente non può precludere l'esame della pena sostitutiva per fatti antecedenti; va applicata la disciplina più favorevole). Conseguenze pratiche: la sentenza impugnata è annullata senza rinvio con riferimento alla confisca del profitto disposta nei confronti di Vincenzo Blasio (la confisca è eliminata) e la sentenza è altresì annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Salerno esclusivamente sul punto della valutazione circa l'applicabilità di una pena sostitutiva. Il ricorso di Blasio è inammissibile per il resto. Valentina Rainis è condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma sulla confisca del profitto del reato: la sua applicazione nel dispositivo non può essere inserita mediante correzione materiale senza contraddittorio se la modifica incide sostanzialmente sul contenuto della decisione
Norma richiamata in relazione a confische precedenti; la Corte ha evidenziato la distinzione tra confisca disposta ai sensi di quest'articolo e quella prevista dall'art. 240 c.p.
art. 81, comma secondo, cod. pen.
Regime della continuazione: il giudice può determinare incrementi per i reati continuati; per aumenti di entità modesta non è richiesta motivazione analitica
Poteri discrezionali del giudice nella determinazione della pena; richiamato per spiegare i limiti della motivazione sugli aumenti modesti
art. 61-bis legge 24 novembre 1981, n. 689 (introdotto dall'art. 71 d.lgs. 150/2022)
Norma che limita l'applicazione di pene sostitutive in combinazione con la sospensione condizionale: la Corte ha ritenuto che tale divieto non si applica ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore, per effetto del principio della legge penale più favorevole
art. 2 cod. pen. (successione delle leggi penali nel tempo)
Principio che impone l'applicazione della norma più favorevole all'imputato; ha giustificato l'applicabilità del regime previgente rispetto al divieto introdotto da norme successive
Quadro normativo richiamato per qualificare l'attività di raccolta del risparmio postale svolta da Poste Italiane S.p.A. come prestazione di pubblico servizio, con conseguente possibilità di configurare il reato di peculato a carico dell'addetto
Giurisprudenza (Sezioni Unite, sent. n. 34036 del 29/05/2025 e precedenti)
Affermata la riconducibilità dell'attività del personale di Poste Italiane addetto al bancoposta nell'ambito dell'incaricato di pubblico servizio con riferimento alla raccolta del risparmio postale
art. 178 cod. proc. pen.; art. 127 cod. proc. pen.; giurisprudenza su correzione errori materiali
Regole sul procedimento di correzione degli errori materiali: la correzione è nulla se adottata senza le forme e il contraddittorio previsti e se incide sul processo formativo della decisione
Massime di principio
- L'attività di raccolta del risparmio postale svolta da addetti di Poste Italiane S.p.A. può configurare incarico di pubblico servizio: appropriazioni in tale ambito possono integrare il reato di peculato.
- La prova dell'appropriazione può essere logicamente desunta da elementi convergenti (es. essere soli in servizio nel momento del prelievo e registrazioni informatiche riconducibili all'operatore); la Corte di cassazione non riesamina integralmente le prove ma verifica la coerenza e completezza della motivazione.
- Ai fini della ricettazione, l'elemento soggettivo può essere desunto anche dall'omessa o inattendibile indicazione della provenienza del bene ricevuto: il rifiuto di spiegare o spiegazioni non credibili possono costituire indice di consapevolezza dell'origine illecita.
- Le correzioni di errori materiali nel dispositivo non possono modificare sostanzialmente la decisione senza rispettare il contraddittorio e le formalità previste; se la correzione incide sul contenuto essenziale della decisione, la correzione è nulla e la parte favoreggiata può ottenere annullamento.
- In materia di successione di norme penali nel tempo si applica la disciplina più favorevole all'imputato: disposizioni introdotte successivamente e più gravose non precludono l'applicazione di istituti più favorevoli se i fatti sono anteriori alla loro entrata in vigore.
- Per aumenti di pena dovuti a reato continuato di modesta entità il giudice di merito non è obbligato a fornire una motivazione analitica per ciascun incremento, salvo che l'aumento non sia sproporzionato o ingiustificato.
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