Cassazione Penale, Sentenza n. 42490/2024 del 20/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma in appello della condanna per guida in stato di ebbrezza con aggravante incidente (art. 186 d.lgs. 285/1992, comma 2, lett. c) e comma 2-bis). La difesa ha articolato tre censure principali: 1) contestazione della valutazione dell'aggravante 2-bis perché tra il sinistro e l'accertamento con etilometro sarebbe trascorso un tempo rilevante (circa 50-55 minuti) e la Pereira potrebbe aver assunto alcol dopo l'incidente; inoltre si osserva che la lieve diminuzione tra le due prove alcoliche potrebbe indicare assunzione recente di bevande alcoliche; 2) richiesta di applicazione della sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità (art. 186 comma 9-bis o art. 189 comma 9-bis citato in ricorso), e censura per l'applicazione della revoca della patente invece della sospensione; 3) richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche per comportamento processuale e disponibilità a svolgere lavori di pubblica utilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi sollevati siano, in sostanza, una diversa valutazione dei fatti già compiuta dai giudici di merito e non censurabile in sede di legittimità dato che la motivazione di merito era congrua e priva di contraddizioni. I giudici hanno confermato che: l'incidente avvenne tra le 00:20 e le 00:38; la ricorrente fu intercettata alla guida e presentava alito alcolico e difficoltà di espressione; etilometro alle 1:13 e 1:47 con valori 2,02 g/l e 1,9 g/l; la Corte territoriale ha ritenuto quei fatti indizi convergenti che provano lo stato di ebbrezza al momento del sinistro. Perciò l'aggravante 2-bis è stata ritenuta sussistente, è stata confermata la condanna (pena sospesa: 9 mesi di arresto e 3.000 euro di ammenda) e l'applicazione delle sanzioni accessorie (revoca della patente, confisca del veicolo). La Corte ha inoltre respinto la richiesta di attenuanti generiche considerando l'elevato tasso alcolico, la pericolosità della condotta e l'allontanamento dal luogo del sinistro. Segue condanna alle spese e obbligo di versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186
comma 1 lett. a), comma 2 lett. c) e comma 2-bis, comma 9-bis
L'art.186 punisce la guida in stato di ebbrezza; il comma 2 e 2-bis qualificano ipotesi aggravate (es. incidente); il tempo intercorso tra il fatto e l'accertamento non esclude l'aggravante se sussistono indizi convergenti che attestano lo stato di ebbrezza al momento del sinistro; il comma 9-bis (sostituzione con lavori di pubblica utilità) è applicabile solo fuori dai casi previsti dal comma 2-bis.
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 189
comma 9-bis (citato nel ricorso)
Nel ricorso è richiamata la norma per la conversione in lavori di pubblica utilità; la Corte rileva però che, per come dispone la normativa, le misure alternative non sono applicabili se ricorre l'aggravante prevista dall'art.186 comma 2-bis.
L'art.133 riguarda le attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che i fatti (elevato tasso alcolico, pericolosità della condotta, fuga dal luogo del sinistro) escludessero l'applicazione delle attenuanti generiche.
Regola l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di declaratoria d'inammissibilità; la Corte ha imposto il pagamento per i motivi indicati nella sentenza.
Massime di principio
- Il decorso di un intervallo di tempo tra il sinistro e l'accertamento alcolimetrico non esclude automaticamente la configurabilità del reato aggravato: rilevano indizi convergenti (comportamento del conducente, dichiarazioni, condizioni al momento dell'intervento, valori dell'etilometro e loro andamento).
- Una lieve diminuzione tra due prove alcoliche non prova di per sé un'assunzione immediatamente precedente al controllo; l'analisi della curva di assorbimento/smaltimento è incerta e dipende da vari fattori individuali, per cui va valutata insieme ad altri elementi probatori.
- Le misure alternative (es. sostituzione delle pene con lavori di pubblica utilità) previste dalle norme sul conducente in stato di ebbrezza non sono applicabili quando sussiste l'aggravante dell'incidente (art.186 comma 2-bis).
- La richiesta di lavori di pubblica utilità avanzata per ottenere una sostituzione della pena non può essere automaticamente interpretata come segno di sincero ravvedimento ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche.
- Elementi come alto tasso alcolico, pericolosità della condotta e l'allontanamento dal luogo del sinistro costituiscono motivi seri e convincenti per negare l'applicazione delle attenuanti e per applicare sanzioni accessorie più gravi (es. revoca della patente).
- In sede di legittimità la Corte di Cassazione verifica principalmente la congruità e la logicità della motivazione di merito: una diversa valutazione dei fatti non basta a fondare l'ammissibilità del ricorso se la motivazione dei giudici di merito è coerente e non manifestamente illogica.
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