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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20804/2022 del 28/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una procedura di gara bandita per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e altri servizi di igiene pubblica. Dopo un primo contenzioso sulla verifica di anomalia dell'offerta, l'aggiudicazione fu annullata e l'amministrazione rinnovò la verifica, confermando l'esito favorevole all'aggiudicataria. La società ricorrente, collocata al terzo posto, impugnò i nuovi atti davanti al giudice amministrativo chiedendo anche l'inefficacia del contratto e il subentro. Il giudice di appello dichiarò inammissibile l'impugnazione, ritenendo che la posizione della concorrente seconda classificata si fosse consolidata e che la terza graduata non avesse legittimazione e interesse a contestare la nuova aggiudicazione senza aver prima censurato utilmente la posizione della seconda classificata. In cassazione la società ricorrente dedusse un unico motivo: violazione di norme della CDFUE, del TFUE, della direttiva sui rimedi in materia di appalti e della CEDU, sostenendo che il diniego di tutela effettiva e l'omesso rinvio pregiudiziale integrassero un diniego di giurisdizione censurabile ex art. 111 Cost.; chiese anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché la censura non denunciava un difetto assoluto o relativo di giurisdizione in astratto, ma un errore in iudicando/in procedendo relativo alla specifica fattispecie, non sindacabile in sede di controllo di giurisdizione; ha inoltre escluso che l'omesso rinvio pregiudiziale e la dedotta violazione di CEDU e diritto UE integrassero eccesso di potere giurisdizionale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha affermato che la violazione del diritto unionale o della CEDU, così come l'omissione del rinvio pregiudiziale, non sono deducibili come motivo attinente alla giurisdizione quando si risolvono in un errore sull'applicazione del diritto al caso concreto; il controllo ex art. 111, comma 8, Cost. resta limitato ai soli casi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore del Comune e della controinteressata aggiudicataria, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato dalla ricorrente come parametro del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, ma ritenuto non utile a fondare un motivo attinente alla giurisdizione.

  • art. 4, par. 3, TFUE

    Invocato per sostenere l'obbligo di leale cooperazione e di tutela effettiva; la Corte ne esclude la spendibilità come vizio di giurisdizione.

  • art. 19 TFUE

    Richiamato dalla ricorrente quale fondamento del diritto a un ricorso effettivo, ma non idoneo a integrare eccesso di potere giurisdizionale.

  • art. 267 TFUE

    Il mancato rinvio pregiudiziale non è, di per sé, sindacabile in Cassazione come vizio di giurisdizione.

  • art. 1 direttiva 89/665/CEE

    Richiamata quale fonte del diritto a un ricorso effettivo in materia di appalti, ma non sufficiente a trasformare l'errore applicativo in difetto di giurisdizione.

  • art. 2 direttiva 89/665/CEE

    Richiamata dalla ricorrente nel medesimo quadro di effettività della tutela nei contratti pubblici.

  • art. 6 CEDU

    Invocato a tutela del giusto processo, ma la sua violazione è stata ritenuta estranea al controllo di giurisdizione.

  • art. 13 CEDU

    Richiamato dalla ricorrente come parametro di tutela effettiva, ma non rilevante ai fini dell'eccesso di potere giurisdizionale.

  • art. 111, comma 8, Cost.

    Il ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. è ammesso solo per difetto assoluto o relativo di giurisdizione, non per errori di diritto del giudice speciale.

  • art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.

    Richiamato come base del ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione.

  • art. 362 c.p.c.

    Richiamato come norma di legittimazione del ricorso per motivi di giurisdizione.

  • art. 34 c.p.a.

    "in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati"

    Citato dal giudice amministrativo per escludere che la ricorrente potesse ottenere una pronuncia su poteri amministrativi non ancora esercitati.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Indica la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Base per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione può essere proposto solo quando il giudice speciale abbia negato o affermato la giurisdizione in modo assoluto o abbia oltrepassato i limiti esterni della propria giurisdizione; non è ammissibile per contestare l'interpretazione o l'applicazione del diritto sostanziale al caso concreto.
  • La dedotta violazione del diritto dell'Unione europea o della CEDU, anche quando riguardi il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, integra un possibile error in iudicando o in procedendo, ma non di per sé un eccesso di potere giurisdizionale censurabile in sede di controllo di giurisdizione.
  • L'omesso rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non costituisce, di regola, vizio di giurisdizione, poiché la scelta di attivare o meno il rinvio spetta al giudice nazionale nell'esercizio della funzione giurisdizionale.
  • Nel processo amministrativo sugli appalti, la mera contestazione della graduatoria o dell'aggiudicazione non consente di trasformare in questione di giurisdizione il dissenso sulla legittimazione o sull'interesse ad agire, quando la censura investe soltanto il modo in cui il giudice ha applicato le regole di rito o di merito.
  • Il controllo di giurisdizione della Corte di cassazione non può estendersi al sindacato su decisioni del giudice speciale ritenute abnormi, anomale o gravemente erronee se il vizio denunciato resta interno all'esercizio del potere giurisdizionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionaleAppalto
RamiProcesso civileInternazionale privatoContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoRinvio pregiudizialePrimato del diritto dell'Unione europea

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