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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18396/2024 del 05/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia traeva origine dalla domanda di un avvocato, già Presidente del Consiglio comunale, volta ad ottenere l'accertamento del diritto al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in suo favore alla Cassa forense, ai sensi dell'art. 86 TUEL, per il periodo di svolgimento dell'incarico pubblico elettivo. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato tale decisione respingendo il gravame del Comune. In Cassazione il Comune ha dedotto un unico motivo, denunciando violazione o falsa applicazione dell'art. 86 d.lgs. n. 267/2000, sostenendo che l'interpretazione data dalla Corte territoriale fosse contraria al dato letterale e alla ratio della norma. Il controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per vizi di notifica e per asserita carenza di specifici atti/documenti, eccezioni respinte dalla Corte.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità, ritenendo valida la notifica in mani proprie e sufficientemente specifico il ricorso; ha inoltre ritenuto assorbibile l'ulteriore eccezione documentale in applicazione del principio della ragione più liquida. Nel merito, ha rigettato il ricorso, dando continuità a un precedente conforme, e ha interpretato l'art. 86 TUEL nel senso che il versamento a carico dell'ente locale spetta anche agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti, con riferimento agli oneri dovuti agli istituti previdenziali di appartenenza dei professionisti. L'espressione "allo stesso titolo" non introduce per i lavoratori autonomi il presupposto dell'aspettativa non retribuita, che è istituto riferibile solo ai dipendenti, ma indica la medesima causale del versamento. La ratio è quella di assicurare l'effettività del mandato elettivo e la salvaguardia delle prerogative previdenziali e assistenziali dei liberi professionisti chiamati a funzioni pubbliche.

Norme richiamate

  • art. 86 d.lgs. n. 267/2000 (TUEL)

    "allo stesso titolo"; "aspettativa non retribuita"

    Per i lavoratori dipendenti, il comma 1 prevede il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi in caso di aspettativa non retribuita; il comma 2 si applica anche agli amministratori che non siano lavoratori dipendenti, senza pretendere per essi il medesimo presupposto dell'aspettativa, ma imponendo il versamento degli oneri alla cassa/istituto di appartenenza del professionista con identica causale.

  • art. 51, comma 3, Cost.

    La disposizione è richiamata come fondamento della tutela costituzionale dei titolari di funzioni pubbliche elettive, ai quali deve essere garantita la possibilità di dedicare il tempo necessario al mandato senza pregiudizio delle prerogative previdenziali e assistenziali.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato solo indirettamente nella parte sulle eccezioni probatorie/documentali; dal testo non emerge una specifica regula iuris applicata oltre alla valutazione della sufficienza del ricorso.

  • d.lgs. n. 267/2000

    È il corpo normativo di riferimento del TUEL, oggetto della controversia interpretativa sull'art. 86.

Massime di principio

  • L'art. 86 TUEL deve essere interpretato in modo da estendere la tutela contributiva anche agli amministratori locali non dipendenti, compresi i professionisti, senza subordinare il beneficio a un istituto incompatibile con la loro posizione soggettiva quale l'aspettativa non retribuita.
  • L'espressione "allo stesso titolo" nel comma 2 dell'art. 86 TUEL indica la medesima causale del versamento contributivo rispetto ai dipendenti, non la riproduzione di tutti i presupposti applicabili a questi ultimi.
  • La tutela previdenziale degli amministratori locali deve essere letta in funzione dell'effettività del mandato elettivo, evitando che l'assunzione di una carica pubblica comprometta la continuità delle coperture assistenziali e previdenziali del professionista.
  • Nel giudizio di cassazione, una notifica del ricorso eseguita personalmente alla parte, anche in luogo diverso dal domicilio processuale, è comunque idonea e l'eventuale nullità risulta sanata dalla costituzione del controricorrente.
  • Quando un motivo di ricorso e le eccezioni preliminari sono assorbibili dalla soluzione più immediata della controversia, la Corte può fare applicazione del principio della ragione più liquida.
  • rami:[

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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