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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7359/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà di Palermo che aveva confermato, seppure parzialmente, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca 'allargata' ex art. 240-bis c.p. contestando: 1) la mancata motivazione autonoma del provvedimento del GIP e del Tribunale, che si sarebbe limitato a richiamare il parere del PM; 2) l'applicazione retroattiva dell'art. 31 della legge n. 161/2017 (che esclude la giustificazione della provenienza dei beni come provento o reimpiego di evasione fiscale) a fatti anteriori alla sua entrata in vigore; 3) la qualificazione dei canoni di locazione non dichiarati come provento o reimpiego dell'evasione fiscale e, quindi, la loro inclusione nel calcolo del valore sproporzionato del patrimonio del ricorrente.

La decisione

Ricorso rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i motivi: ha confermato che la confisca 'allargata' ex art. 240-bis ha natura di misura di sicurezza patrimoniale e, pertanto, si applica la disciplina vigente al momento della sua applicazione (richiamo all'art. 200 c.p. e art. 236 c.p.), consentendo l'applicazione dell'art. 31 della legge 17 ottobre 2017 n. 161 anche a cespiti acquisiti anteriormente. Ha inoltre ritenuto che il Tribunale abbia motivato correttamente nel senso che non è possibile superare la presunzione relativa di origine illecita dei beni giustificando la loro provenienza con proventi di evasione fiscale; di conseguenza i canoni di locazione non dichiarati non possono essere computati per giustificare il patrimonio al netto delle imposte evase. Per questi motivi il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 240-bis cod. pen.

    Disciplina la confisca cd. 'allargata' o 'estesa' fondata su una presunzione relativa di accumulo di ricchezza illecita; nella sentenza viene considerata misura di sicurezza patrimoniale applicabile anche con riferimento a cespiti acquisiti anteriormente alla sua introduzione normativa

  • art. 31 legge 17 ottobre 2017, n. 161

    Introduce il divieto per il condannato per reato-spia di giustificare la provenienza dei beni come provento o reimpiego dell'evasione fiscale; la Corte ha ritenuto che tale disposizione si applichi anche quando la confisca allargata riguarda beni acquisiti prima dell'entrata in vigore, per effetto della natura non sanzionatoria ma di sicurezza della confisca

  • art. 12-sexies decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (ora art. 240-bis cod. pen.)

    Riferimento storico all'origine normativa della confisca allargata; utilizzato in motivazione per inquadrare la natura dell'istituto

  • art. 200 cod. pen.

    Stabilisce che le misure di sicurezza sono regolate dalla legge vigente al momento della loro applicazione; la Corte lo invoca per giustificare l'applicazione retroattiva della disciplina della confisca allargata

  • art. 236 cod. pen.

    Richiama l'art. 200 c.p. nella disciplina delle misure di sicurezza e viene utilizzato per collegare la confisca allargata al regime delle misure di sicurezza

  • art. 11 disposizioni preliminari cod. civ.

    Principio generale che la legge dispone per l'avvenire; la Corte precisa che questo principio non esclude l'applicazione retroattiva della normativa sulle misure di sicurezza per la particolare natura di tali misure

  • art. 25 Cost. e art. 2 c.p.

    Principi di irretroattività della normativa penale sfiorati in motivazione: la Corte distingue la confisca allargata dalle sanzioni penalmente afflittive, perciò il principio di irretroattività non impedisce l'applicazione della normativa sulle misure di sicurezza

  • art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    Limita il ricorso per cassazione contro provvedimenti di sequestro preventivo ai soli casi di violazione di legge; la Corte richiama questo criterio di ammissibilità del ricorso

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il motivo di ricorso per illogicità o contraddittorietà della motivazione; la Corte segnala che questioni di illogicità devono essere dedotte con tale specifico motivo e non come violazione di legge generica

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma relativa all'impugnazione degli atti cautelari avanti al giudice competente; richiamata nel contesto del procedimento di riesame dei sequestri

Massime di principio

  • La confisca 'allargata' ex art. 240-bis ha natura di misura di sicurezza: si applica la disciplina vigente al momento della sua applicazione (art. 200 c.p.), perciò modifiche intervenute successivamente possono incidere anche su cespiti acquisiti anteriormente.
  • L'art. 31 della legge n. 161/2017, che esclude la possibilità di giustificare beni con proventi di evasione fiscale, può essere applicato in sede di confisca allargata anche per beni acquistati prima dell'entrata in vigore della norma.
  • Nel processo per cassazione avverso provvedimenti di sequestro sono ammissibili i motivi per violazione di legge; critiche di illogicità o contraddittorietà della motivazione devono essere articolate secondo l'art. 606 c.p.p.
  • La semplice registrazione di un contratto di locazione non esclude l'accertamento della mancata indicazione dei canoni in dichiarazione dei redditi; tuttavia il ricorrente non può ricostruire il proprio patrimonio al netto delle imposte evase per eludere la presunzione di sproporzione prevista per la confisca allargata.
  • Per impugnare con successo un sequestro preventivo occorre dimostrare l'effettiva carenza di motivazione o una motivazione talmente lacunosa da risultare del tutto inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico-giuridico del giudice.

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