Cassazione Civile, Ordinanza n. 28265/2023 del 09/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro dirigenziale nel settore sanitario pubblico. Una dirigente pedagogista, titolare di incarico professionale di alta specializzazione, aveva chiesto il risarcimento del danno da inadempimento dell'obbligo dell'azienda sanitaria di procedere alla graduazione delle funzioni dirigenziali e alla pesatura degli incarichi, attività necessarie per determinare e corrispondere la parte variabile dell'indennità di posizione aziendale. La Corte d'appello aveva ritenuto inadempiente l'azienda per non avere attivato e concluso tali procedure, riconoscendo un danno da perdita di chance commisurato all'importo mensile di euro 100,00 corrisposto provvisoriamente solo dal 1 gennaio 2013. Con il ricorso per cassazione l'azienda ha denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 1218, 1256 e 1216 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente negato la prova liberatoria dell'impossibilità temporanea dell'adempimento, dovuta alla necessità di conformarsi alle direttive dell'organo di vigilanza, e che quindi non sussistesse responsabilità per l'omessa graduazione e pesatura degli incarichi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato e ribadito il principio già affermato in precedenti conformi secondo cui, in materia di dirigenza medica del settore sanitario pubblico, la P.A. deve attivare e completare, nel rispetto di correttezza e buona fede, il procedimento di graduazione delle funzioni e pesatura degli incarichi; la fase di consultazione sindacale ha natura endoprocedimentale e non esime l'amministrazione dall'obbligo di procedere. Ha inoltre ribadito che l'inadempimento di tale obbligo legittima il dirigente a chiedere non l'adempimento in forma specifica, ma il risarcimento del danno per perdita di chance di percepire la quota variabile della retribuzione di posizione, con onere del dipendente di allegare fonte del diritto e inadempimento e onere della P.A. di provare fatti impeditivi o la non imputabilità del mancato adempimento. La liquidazione equitativa operata dalla Corte d'appello è stata ritenuta coerente e non sindacabile in cassazione, essendo motivata con richiamo all'importo forfetario già riconosciuto in via provvisoria. Sono state inoltre poste a carico della ricorrente le spese del giudizio di legittimità e l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per contestare l'apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito, senza che la censura sia accolta
richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione probatoria del giudice di merito, senza rilievo decisivo in cassazione
richiamato in tema di responsabilità per inadempimento; la Corte ribadisce che il debitore deve provare la non imputabilità dell'inadempimento
richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta impossibilità temporanea della prestazione, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto
menzionato nel motivo di ricorso, senza che ne sia accolta la prospettazione
richiamato per rinviare alla motivazione della precedente sentenza di legittimità sui principi già affermati
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In materia di dirigenza sanitaria pubblica, l'amministrazione datrice di lavoro ha l'obbligo di avviare e portare a termine il procedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi; ostacoli interni, consultazioni sindacali non concluse o problematiche del fondo non eliminano di per sé l'obbligo di attivazione e completamento della procedura.
- La mancata attivazione o conclusione del procedimento di graduazione e pesatura non fonda, per il dipendente, un'azione di adempimento, ma una domanda risarcitoria per perdita di chance di conseguire la parte variabile della retribuzione di posizione.
- Sul piano probatorio, il lavoratore deve allegare la fonte legale o contrattuale del diritto e l'inadempimento della controparte; spetta invece al datore di lavoro provare i fatti estintivi, impeditivi o la non imputabilità del proprio inadempimento.
- La perdita di chance può essere risarcita e liquidata anche in via equitativa, purché il danneggiato alleghi una plausibile occasione perduta, il vantaggio potenzialmente conseguito e il nesso causale secondo criteri di regolarità causale, anche mediante presunzioni e parametri probabilistici.
- Il giudizio di liquidazione equitativa del danno è censurabile in cassazione solo se manchi una motivazione adeguata sul percorso logico-valutativo seguito dal giudice di merito; non è invece consentita una rivalutazione del merito delle prove.
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