Cassazione Civile, Ordinanza n. 24042/2024 del 06/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento per imposta unica sulle scommesse relativo all’anno 2014, emesso dall’amministrazione doganale e impugnato dalla società ricorrente. Il ricorso per cassazione è stato articolato in otto motivi: due formulati in via pregiudiziale, uno preliminare e cinque di merito. In sintesi, la società ha sostenuto: (i) che la disciplina nazionale avrebbe illegittimamente equiparato il gioco lecito a quello raccolto fuori dal sistema concessorio; (ii) che l’imposta e la sua interpretazione sarebbero incompatibili con gli artt. 56 ss. TFUE, con i principi di parità di trattamento e non discriminazione, e che occorresse rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; (iii) che vi fosse nullità del giudizio per omessa pronuncia sulla violazione dello Statuto del contribuente e per mancato contraddittorio endoprocedimentale; (iv) che fossero errati i presupposti soggettivo e territoriale dell’imposizione; (v) che la disciplina violasse il diritto UE e il legittimo affidamento; (vi) che le sanzioni non fossero applicabili per incertezza normativa oggettiva; (vii) che la condanna alle spese fosse illegittima perché liquidata in favore dell’Agenzia rappresentata da un funzionario delegato. La Corte ha esaminato le questioni richiamando il precedente della Corte costituzionale n. 27/2018 e la sentenza della Corte di giustizia C-788/18, rilevando che per l’annualità 2014 la soggettività passiva dell’imposta era ormai chiarita dalla norma interpretativa del 2010 e che non sussistevano né discriminazione unionale né ragioni per rinvio pregiudiziale o costituzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi pregiudiziali sulla pubblica udienza, sul rinvio alla Corte di giustizia e sull’asserita illegittimità della disciplina interna; ha giudicato infondato il motivo preliminare sul contraddittorio endoprocedimentale e sulla mancata notifica del PVC; ha respinto congiuntamente i motivi relativi a soggettività passiva, territorialità, compatibilità con il diritto UE, legittimo affidamento e non debenza delle sanzioni, affermando che la normativa italiana, come già interpretata dalla Corte costituzionale e dalla Corte di giustizia, assoggetta all’imposta anche le scommesse raccolte fuori dal sistema concessorio e le attività svolte in Italia per conto di bookmaker esteri o privi di concessione. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la censura sulle spese. Conseguentemente ha confermato la decisione di merito che aveva già respinto il ricorso avverso l’avviso di accertamento per l’anno 2014 e ha posto le spese del giudizio di legittimità a carico della ricorrente, applicando altresì le previsioni sanzionatorie richiamate dall’ordinanza camerale.
Norme richiamate
richiamato per la definizione anticipata del giudizio, poi disattesa la richiesta di trattazione in pubblica udienza
art. 267 TFUE
invocato per il rinvio pregiudiziale, ma la Corte ha escluso la necessità di rimettere questioni alla Corte di giustizia
art. 56 TFUE
considerato il parametro unionale rilevante per le imposte sui giochi non armonizzate; la Corte ha escluso che la disciplina italiana lo violi
artt. 57 e 52 TFUE
richiamati dalla ricorrente per la richiesta di interpretazione pregiudiziale, ma ritenuti non bisognosi di rinvio nel caso concreto
la doglianza su omessa pronuncia è stata ritenuta infondata perché il contraddittorio endoprocedimentale generalizzato non opera per i tributi non armonizzati se non nei casi previsti dalla legge
interpretato nel senso che soggetto passivo dell’imposta è chiunque gestisca scommesse, anche senza concessione, per conto proprio o di terzi
esprime gli obiettivi della disciplina, tra cui tutela dei consumatori, ordine pubblico, contrasto al gioco illegale e recupero di base imponibile e gettito
norma interpretativa che chiarisce la soggettività passiva anche per attività svolte fuori dal sistema concessorio e la solidarietà del soggetto per conto del quale l’attività è esercitata
art. 1, comma 66, lett. b), L. 220/2010
considerata disposizione interpretativa applicabile anche ai rapporti in corso o sorti prima della sua entrata in vigore per l’annualità successiva al 2011
art. 4, comma 1, lett. b), n. 3, d.lgs. 504/1998
richiamato per il criterio di commisurazione dell’aliquota in base al movimento netto, senza che la ricorrente abbia dimostrato un concreto errore applicativo
richiamato dalla ricorrente per invocare l’esimente, ma il motivo è stato respinto
art. 5, comma 1, L. 472/1997
richiamato in tema di responsabilità sanzionatoria, ma la Corte ha escluso l’incertezza normativa oggettiva per l’anno 2014
art. 6, comma 2, L. 472/1997
evocato per l’inesigibilità della sanzione in caso di obiettiva incertezza normativa, ma non ritenuto applicabile
invocato per la non applicazione di sanzioni, ma la Corte ha escluso l’oggettiva incertezza dopo la legge interpretativa del 2010
richiamati per la censura sulle spese e sul patrocinio nel processo tributario, ma il motivo è stato reputato manifestamente infondato
richiamati in relazione alla liquidazione delle spese, confermata per soccombenza
art. 24 L. 4/1929
richiamato per il processo verbale di constatazione; la Corte ha precisato che la sua mancanza o mancata notifica non impedisce l’emissione dell’avviso di accertamento
art. 53 Cost.
evocato nel ragionamento sulla capacità contributiva; la Corte ha ribadito la legittimità della soggettività passiva per le annualità successive al 2011
Massime di principio
- Per i tributi non armonizzati non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale: la sua omissione comporta invalidità dell’atto solo nei casi espressamente previsti dalla legge o quando il contribuente dimostri specificamente quale difesa concreta avrebbe potuto svolgere.
- Il processo verbale di constatazione non costituisce un presupposto indefettibile di validità dell’avviso di accertamento: l’amministrazione può fondare l’atto su autonoma valutazione, e la mancata redazione o notificazione del PVC non determina di per sé nullità dell’accertamento.
- In materia di imposta unica sulle scommesse, la soggettività passiva è riferita a chiunque organizzi o gestisca l’attività di raccolta delle scommesse, anche se operi per conto terzi, senza concessione o con sede all’estero; il dato decisivo è la concreta partecipazione alla gestione del gioco.
- La disciplina interna che assoggetta a imposizione anche le scommesse raccolte fuori dal sistema concessorio non viola, di per sé, il diritto dell’Unione quando si applica indistintamente agli operatori che raccolgono scommesse nel territorio nazionale e persegue obiettivi imperativi di interesse generale, come tutela dei consumatori, ordine pubblico e contrasto all’illegalità.
- La norma interpretativa del 2010 ha chiarito un quadro già incerto ma, per le annualità successive alla sua entrata in vigore, esclude che il contribuente possa invocare l’incertezza normativa oggettiva o il legittimo affidamento per sottrarsi all’imposizione e alle sanzioni.
- L’esimente dell’incertezza normativa oggettiva in materia sanzionatoria richiede una reale e persistente indeterminatezza del precetto: essa non opera quando la questione sia stata chiarita da una disposizione interpretativa e da una giurisprudenza consolidata prima del periodo d’imposta contestato.
- Ai fini della territorialità dell’imposizione rileva il luogo in cui sono svolte le attività di organizzazione e raccolta della scommessa, non il solo luogo di conclusione del contratto tra scommettitore e operatore.
- Le doglianze che si limitano a contestare in astratto il criterio di determinazione della base imponibile o dell’aliquota, senza allegare uno specifico errore applicativo riferito al caso concreto, non sono idonee a scardinare l’accertamento fiscale.
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