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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16114/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un intimazione di sfratto per morosità relativa a un immobile abitativo locato per euro 450 mensili. La locatrice allegava il mancato pagamento di canoni e oneri condominiali, chiedendo anche la risoluzione del contratto. Il conduttore si opponeva sostenendo di avere pagato i canoni oggetto di intimazione, producendo bonifici con causale riferita a specifiche mensilità, e proponeva in via riconvenzionale la ripetizione di somme asseritamente versate in eccedenza a titolo di canone in relazione a un diverso e precedente rapporto locatizio. La Corte d'appello, in parziale riforma, aveva escluso solo la condanna per oneri condominiali per mancata prova della delibera assembleare, ma aveva confermato la risoluzione del contratto e la condanna per i canoni non pagati, ritenendo ammissibile la modifica della domanda nella memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. e rilevando che, anche considerando l'imputazione dei pagamenti operata dal debitore, permaneva un grave inadempimento riferito a un'intera annualità di canoni. Nel ricorso per cassazione il conduttore denunciava: 1) violazione dell'art. 1193 c.c., per avere la Corte d'appello ritenuto irrilevante l'imputazione dei pagamenti effettuata dal debitore; 2) violazione dell'art. 426 c.p.c., per avere qualificato come mera emendatio la domanda nuova formulata dalla locatrice in memoria integrativa, anziché come domanda alternativa e nuova causa petendi; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte rilevato d'ufficio il difetto di legittimazione passiva della locatrice rispetto alla domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito, proposta però nei confronti della medesima in proprio e non quale erede del precedente locatore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la questione dell'imputazione dei pagamenti non costituiva ratio decidendi della sentenza impugnata, avendo la Corte d'appello affermato che, a prescindere da tale profilo, permaneva comunque un grave inadempimento per il mancato pagamento di un'intera annualità. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché la Corte territoriale si era uniformata a un consolidato orientamento secondo cui, nel procedimento di convalida di sfratto opposto, il locatore può emendare o modificare la domanda nella memoria ex art. 426 c.p.c., soprattutto in reazione alle difese dell'intimato, e nel caso concreto la diversa annualità indicata non comportava una mutatio libelli vietata. Ha ritenuto inammissibile anche il terzo motivo perché la domanda riconvenzionale di ripetizione delle somme affermatamente pagate in eccesso riguardava un diverso rapporto locatizio, distinto da quello azionato dalla locatrice, sicché correttamente la Corte d'appello ha escluso la legittimazione passiva della resistente in proprio; la titolarità passiva del rapporto controverso è elemento costitutivo della domanda ed è rilevabile d'ufficio se risultante dagli atti. Nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione della resistente; è stato inoltre disposto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1193 c.c.

    L'imputazione del pagamento rileva solo se incide effettivamente sulla esistenza del credito azionato; nella specie la questione è stata reputata irrilevante perché permaneva comunque un grave inadempimento per un'intera annualità di canoni.

  • art. 426 c.p.c.

    Nel giudizio di locazione instaurato a seguito di opposizione allo sfratto, la memoria integrativa può contenere emendatio o modifica della domanda, specie se resa necessaria dalle difese della controparte, purché non si determini uno stravolgimento della causa petendi.

  • art. 447 bis c.p.c.

    Il giudizio di opposizione allo sfratto si svolge nelle forme del rito locatizio ordinario di cognizione, con formazione del thema decidendum attraverso gli atti della fase sommaria e le memorie integrative.

  • art. 667 c.p.c.

    La controversia locatizia, dopo l'opposizione, si forma attraverso il passaggio dal procedimento sommario al giudizio a cognizione piena e la memoria integrativa si inserisce in tale meccanismo di cristallizzazione del thema decidendum.

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile se la norma invocata non ha costituito ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.

    La censura processuale è inammissibile quando la decisione impugnata si fonda correttamente su principi consolidati e la parte non offre argomenti idonei a superare il relativo orientamento.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di un orientamento di legittimità consolidato.

  • art. 112 c.p.c.

    La rilevazione del difetto di titolarità/legittimazione passiva è consentita quando emerge dagli atti, trattandosi di elemento costitutivo della domanda.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel procedimento per convalida di sfratto opposto, il thema decidendum si forma dalla combinazione tra atti della fase sommaria e memorie integrative; il locatore può, in tale sede, emendare o modificare la domanda anche in relazione alle difese dell'intimato.
  • La modifica della domanda nella memoria ex art. 426 c.p.c. è consentita quando resti ferma la medesima vicenda costitutiva sostanziale e l'adattamento riguardi solo una diversa articolazione del petitum o dei fatti dedotti, senza mutamento radicale della causa petendi.
  • La censura per violazione di legge è inammissibile quando la questione prospettata dal ricorrente non ha inciso sulla ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la decisione si fonda su una autonoma e sufficiente ragione non specificamente aggredita.
  • L'imputazione del pagamento ex art. 1193 c.c. non è decisiva se, anche tenendo conto della diversa imputazione sostenuta dal debitore, il credito azionato risulta comunque insoddisfatto per un diverso periodo di morosità.
  • La legittimazione passiva e la titolarità del rapporto controverso vanno riferite al titolo sostanziale effettivamente dedotto in giudizio; una domanda restitutoria relativa a un rapporto locatizio diverso da quello azionato deve essere proposta nei confronti del soggetto titolare di quel diverso rapporto, e il difetto è rilevabile d'ufficio se emerge dagli atti.

Come è indicizzato

MaterieLocazione abitativaSfratto per morositàImpugnazioni
RamiLocazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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