Cassazione Civile, Ordinanza n. 17021/2025 del 25/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di riliquidazione del trattamento di fine servizio proposta da un ex dirigente di una USL, che aveva svolto dal 2005 al 2012 l'incarico di direttore amministrativo di un'Agenzia regionale per i trapianti ed era rimasto in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. Alla cessazione del rapporto, l'ente previdenziale gli aveva liquidato il TFS assumendo come base l'ultima retribuzione percepita prima dell'aspettativa, non quella collegata all'incarico dirigenziale. Il lavoratore sosteneva che dovesse applicarsi la disciplina dell'art. 3-bis, comma 11, del d.lgs. n. 502/1992, che prevede, per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle USL e delle aziende ospedaliere, la computabilità del periodo di aspettativa ai fini pensionistici e previdenziali e il versamento dei contributi sul trattamento economico dell'incarico. Con il primo motivo di ricorso denunciava la violazione di tale disciplina, oltre all'art. 11, comma 4, della legge regionale Lazio n. 37/2003, che attribuisce al personale dell'agenzia il medesimo stato giuridico e trattamento economico del personale regionale. Con il secondo motivo denunciava omesso esame di un documento da cui, a suo dire, risultava il versamento diretto all'INPDAP dei contributi da parte dell'agenzia, fatto che avrebbe superato una delle rationes decidendi della sentenza d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la norma invocata dall'art. 3-bis, comma 11, del d.lgs. n. 502/1992 è una disciplina speciale riferita solo ai direttori generali, amministrativi e sanitari delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere del SSN, e non può essere estesa ai direttori amministrativi di un'agenzia regionale in assenza di una previsione espressa. Ha inoltre escluso che la generica equiparazione al personale regionale prevista dalla legge regionale valga a ricomprendere anche il regime di quiescenza e previdenza. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile: la sentenza d'appello si fondava su una pluralità di rationes decidendi, tra cui anche l'assenza di prova del versamento contributivo, e il ricorso non aveva attaccato in modo utile tutte le autonome ragioni poste a base della decisione. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 3-bis, comma 11, d.lgs. n. 502/1992
"La nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto... Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza"
norma speciale applicabile solo ai direttori generali, amministrativi e sanitari delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere; non estensibile ai direttori amministrativi di agenzie regionali in mancanza di espressa previsione
art. 4, legge n. 152/1968
richiamato come parametro per la determinazione dell'indennità premio di fine servizio in relazione al trattamento retributivo fruito per l'incarico, nei limiti di legge
art. 11, comma 4, legge reg. Lazio 3 novembre 2003, n. 37
"Il personale dell'agenzia gode dello stesso stato giuridico e trattamento economico del personale regionale"
la formulazione non è ritenuta idonea, da sola, a estendere al personale dell'agenzia anche il particolare regime di quiescenza e previdenza previsto per altre figure dirigenziali
art. 3, comma 1-quater, d.lgs. n. 502/1992
la delega regionale non consente di estendere la disciplina previdenziale a figure non previste, poiché la materia previdenziale è riservata alla competenza legislativa statale
art. 117 Cost.
richiamato per affermare la riserva statale in materia previdenziale
invocato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per mancato attacco di tutte le autonome rationes decidendi
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Le disposizioni che prevedono, per specifiche categorie dirigenziali, l'aspettativa senza assegni con utilità del periodo ai fini di quiescenza e previdenza costituiscono norme speciali e non sono suscettibili di applicazione analogica a figure diverse da quelle espressamente contemplate.
- Una clausola regionale che riconosca al personale di un ente un trattamento giuridico ed economico pari a quello del personale regionale non basta, di per sé, a estendere un particolare regime previdenziale se la disciplina statale applicabile non lo prevede espressamente.
- La materia previdenziale, essendo riservata alla competenza legislativa statale, non può essere ridefinita o ampliata da fonti regionali in assenza di una specifica base normativa statale.
- Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea a sorreggerla, il ricorso per cassazione deve investire specificamente tutte le rationes; l'omessa impugnazione anche di una sola di esse rende il ricorso inammissibile o comunque improduttivo di effetti caducatori.
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inutilizzabile se, anche a volerlo accogliere, non sarebbe comunque idoneo a superare una ratio decidendi autonoma e non censurata della sentenza impugnata.
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