Cassazione Civile, Ordinanza n. 27828/2024 del 28/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce dall’ammissione al passivo, in chirografo, di un credito vantato da una società fornitrice nei confronti di una società in amministrazione straordinaria, con esclusione però della natura prededucibile del credito. Il giudice delegato aveva negato la prededuzione ritenendo non provati i presupposti soggettivi richiesti dall’art. 3, comma 1-ter, d.l. 347/2003 e non adeguatamente dimostrato quali prestazioni fossero riferibili alla continuità degli impianti produttivi essenziali. Il tribunale, investito dell’opposizione allo stato passivo, aveva confermato il diniego: per una parte del credito, relativa a ordini qualificati come A1 e A2, aveva ritenuto inammissibile la nuova prospettazione che li ricondusse a interventi previsti da un D.P.C.M., perché introdotta solo in opposizione e comunque non dimostrata in concreto; per i crediti relativi ad attività svolte negli anni 2014 e 2015, aveva affermato che la creditrice dovesse provare documentalmente le soglie finanziarie e occupazionali previste dalla disciplina europea sulle PMI, e non limitarsi a un’autocertificazione, rilevando che era stato prodotto solo un bilancio non pertinente e comunque insufficiente a dimostrare il mancato superamento delle soglie. Con il ricorso per cassazione la società creditrice ha dedotto, primo, violazione degli artt. 93 e 98 l. fall., 2745 c.c., 345 c.p.c. e 3, comma 1-ter, d.l. 347/2003, sostenendo che il tribunale avesse erroneamente qualificato come mutamento della domanda una semplice specificazione tecnica delle attività già dedotte; secondo, violazione dell’art. 3, comma 5, dell’allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE, assumendo che tale norma consentisse l’autodichiarazione dei requisiti di PMI e che il tribunale avesse omesso di considerare la produzione documentale del bilancio 2014 unitamente a quello dell’anno precedente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile, in parte, la censura relativa alla mancata considerazione del bilancio 2014, perché la doglianza si risolveva nell’affermare un errore di percezione del fatto/documento, censura che, secondo la Corte, è eventualmente veicolabile solo con revocazione e non con ricorso per cassazione. Ha inoltre respinto nel merito la tesi secondo cui l’autocertificazione ex art. 3, comma 5, dell’allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE sarebbe sufficiente in sede di opposizione allo stato passivo per provare i requisiti soggettivi necessari alla prededuzione: la dichiarazione è stata richiamata come strumento di semplificazione amministrativa per l’accertamento delle PMI, ma non sostituisce la prova richiesta nel giudizio ordinario di cognizione che si svolge in sede di opposizione allo stato passivo, nel quale restano applicabili le regole generali sull’onere della prova ex art. 2697 c.c. Poiché è risultato non dimostrato il possesso dei requisiti soggettivi per la prededuzione, il primo motivo è stato dichiarato privo di decisività e quindi inammissibile. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
Richiamato come norma processuale sulle domande di insinuazione al passivo e sul contenuto dell’istanza del creditore.
Richiamato in relazione all’opposizione allo stato passivo, giudicata come giudizio ordinario di cognizione soggetto alle regole generali di prova.
Richiamato in via di censura, senza autonoma elaborazione decisiva nella motivazione finale.
Invocato per sostenere che non vi fosse mutamento della domanda, ma solo specificazione tecnica; il motivo è stato ritenuto non decisivo.
art. 3, comma 1-ter, d.l. 347/2003
La prededuzione richiede la prova dei presupposti soggettivi previsti dalla norma; non basta un’autodichiarazione del creditore in sede giudiziale.
art. 3, comma 5, dell'allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE
"le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associate o collegata nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2"
La dichiarazione è ammessa per semplificare il trattamento amministrativo delle pratiche PMI, ma non sostituisce i controlli giudiziali né elimina l’onere probatorio nel processo.
considerando 14 della Raccomandazione 2003/361/CE
"per alleviare l'onere amministrativo gravante sulle imprese, agevolare e accelerare il trattamento amministrativo di dossier per i quali è richiesta la qualifica di PMI, è opportuno prevedere la possibilità a dichiarazioni sull'onore delle imprese stesse"
La Corte lo usa per limitare la portata dell’autodichiarazione al solo ambito amministrativo.
In sede di opposizione allo stato passivo si applicano le regole generali sull’onere della prova: il creditore deve provare la fonte del proprio credito e la curatela i fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso dedotti per violazione o falsa applicazione di legge.
Richiamato per affermare che l’errore di percezione su un documento ritualmente prodotto è tema da revocazione e non da ricorso per cassazione.
Richiamato per la trattazione camerale e per il deposito di memoria da parte del controricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, che ha natura di ordinario giudizio di cognizione, il creditore deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto secondo le regole generali dell’art. 2697 c.c.; la curatela o la procedura devono provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
- L’autodichiarazione dell’impresa prevista dalla disciplina europea sulle PMI serve ad agevolare il trattamento amministrativo delle pratiche, ma non esonera il creditore dall’onere di provare in giudizio i requisiti soggettivi richiesti per ottenere un trattamento privilegiato o la prededuzione.
- La mancata prova del presupposto soggettivo richiesto dalla legge per il beneficio invocato rende non decisiva ogni ulteriore censura sulle prestazioni o sulla qualificazione delle attività svolte.
- L’errore del giudice di merito che consista nell’aver ritenuto non prodotto un documento ritualmente versato in atti non è normalmente deducibile con ricorso per cassazione, ma può integrare motivo di revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c.
- In sede di opposizione allo stato passivo, una nuova giustificazione del credito proposta per la prima volta in opposizione può essere scrutinata come inammissibile se altera in modo sostanziale il thema decidendum originario.
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