Cassazione Penale, Sentenza n. 06194/2026 del 16/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza con cui il GIP di Salerno, nell'ambito di un'applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.), gli aveva inflitto la reclusione e la sospensione della patente per due anni (sanzione amministrativa accessoria). Il motivo principale di ricorso denunciava l'erronea applicazione della legge e la manifesta illogicità della motivazione nella determinazione della durata della sospensione della patente: il giudice non avrebbe specificato i criteri fattuali e giuridici adottati, non avrebbe dato adeguato peso al concorso di colpa della vittima (dedotto nello stesso capo di imputazione) e avrebbe erroneamente applicato i parametri degli artt. 132 e 133 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte: ha ritenuto fondato il motivo relativo alla determinazione della sanzione amministrativa accessoria e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente. La sentenza è stata rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno, con diversa composizione. La Corte ha chiarito che i parametri da considerare per la misura della sospensione sono quelli dell'art. 218, comma 2, del Codice della Strada e non i criteri di cui all'art. 133 c.p., e che la motivazione fornita dal GIP era sostanzialmente tautologica e quindi insufficiente, soprattutto in ragione del fatto che la sospensione determinata supera la media edittale (considerando anche la diminuzione fino a un terzo prevista dall'art. 222, comma 2-bis C.d.S. in caso di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.)
Norme richiamate
comma quinto, n.1 e comma settimo
Delimita il tipo di reato contestato all'imputato; la decisione non modifica la qualificazione del reato ma riguarda l'applicazione dell'accessorio amministrativo conseguente
Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. patteggiamento); la sentenza è stata emessa in questa forma procedurale e ne sono stati richiamati gli effetti sulle sanzioni accessorie
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (erronea applicazione della legge e manifesta illogicità della motivazione)
Limiti al ricorso per cassazione avverso le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, con il principio che è comunque ammissibile censurare l'erronea o omessa applicazione di sanzioni amministrative
art. 222 d.lgs. n.285/1992 (Codice della Strada)
Prevedeva la revoca automatica della patente per i reati di cui all'art. 589-bis; la Corte Costituzionale (sent. n.88/2019) ha dichiarato illegittima la parte che non consentiva al giudice di sostituire la revoca con la sospensione quando non ricorrono le aggravanti, e il comma 2-bis prevede la riduzione fino a un terzo della sospensione in caso di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
sentenza Corte Costituzionale n.88/2019
Ha dichiarato l'illegittimità della previsione che imponeva l'automatismo della revoca della patente, consentendo al giudice di applicare la sospensione in alternativa quando non ricorrono determinate aggravanti
art. 218, comma 2, Codice della Strada
Individua i criteri da considerare nella determinazione della misura della sanzione amministrativa accessoria (entità del danno, gravità della violazione, pericolo di ulteriore circolazione); la Cassazione ha affermato che questi sono i parametri da applicare per la durata della sospensione
Criteri generali per la determinazione della pena principale; la Corte ha precisato che tali parametri non sono direttamente applicabili alla determinazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
Principi generali per la determinazione della pena (finalità, proporzione, ecc.); il ricorrente l'aveva invocata, ma la Corte ha ritenuto che per le sanzioni amministrative accessorie prevalgono i criteri del Codice della Strada
Massime di principio
- Avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) è ammissibile il ricorso per cassazione che censuri l'erronea o l'omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie nonostante i limiti dell'art. 448 c.p.p.
- Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.88/2019 non vige più l'automatismo della revoca della patente per i reati di cui all'art. 589-bis: il giudice può, quando non ricorrono le aggravanti previste, disporre la sospensione invece della revoca
- Per determinare la durata della sospensione della patente si devono considerare i parametri dell'art. 218, comma 2, C.d.S. (entità del danno, gravità della violazione, pericolo per la circolazione) e non i criteri dell'art. 133 c.p.; la motivazione sulla misura della sanzione amministrativa deve essere autonoma rispetto a quella della pena principale
- Quando la durata della sospensione risulta elevata rispetto alla media edittale (anche tenendo conto della diminuzione prevista per il patteggiamento), il giudice ha l'obbligo di fornire una motivazione adeguata e specifica; motivazioni tautologiche o meramente descrittive sono insufficienti e possono determinare l'annullamento parziale con rinvio
- Se nel capo di imputazione è allegato un concorso di colpa della vittima, il giudice deve esplicitamente considerarlo nella determinazione della sanzione accessoria; l'omessa considerazione o la mancata motivazione su tale elemento può costituire vizio motivazionale censurabile in Cassazione
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