Cassazione Civile, Ordinanza n. 06074/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2004 ai fini IVA, IRES e IRAP, fondato su un PVC della Guardia di Finanza che attribuiva alla società una partecipazione a una frode carosello nel commercio di telefonia mobile ed elettronica. In primo grado erano state annullate le riprese IRES e IRAP, mentre era stata confermata la ripresa IVA; in appello la CTR ha rigettato sia l’appello principale della contribuente sia quello incidentale dell’Ufficio, ritenendo provata la soggettiva inesistenza delle operazioni, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza della società di partecipare al meccanismo fraudolento. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 2729 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse fondato la decisione su mere illazioni e non su presunzioni gravi, precise e concordanti, oltre che sul divieto di praesumptio de praesumpto. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 2697 c.c. e della direttiva IVA, richiamando la giurisprudenza unionale sul diritto alla detrazione e sostenendo che esso potesse essere negato solo se provato che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un’evasione. Con il terzo motivo ha lamentato omesso esame di un fatto decisivo, cioè che i legali rappresentanti delle società del gruppo non avevano mai subito procedimenti penali per frode carosello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso dell’Agenzia per tardiva notificazione e ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR aveva correttamente valorizzato una pluralità di elementi presuntivi univoci: la struttura tipica della frode carosello, l’assenza di una reale organizzazione aziendale della contribuente, la rapidità delle compravendite, il ruolo di soggetto filtro, l’anticipo del pagamento e la deposizione del trasportatore. Ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo perché il diritto alla detrazione IVA non spetta quando sia dimostrato che l’operazione è simulata o che il contribuente invoca fraudolentemente o abusivamente il beneficio; in tali casi è sufficiente la prova che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in una frode. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo sia per la doppia conforme, sia perché la circostanza allegata non era decisiva, non essendo necessaria la prova di un accordo criminoso o di una piena consapevolezza soggettiva, essendo sufficiente la conoscibilità dell’evasione con l’ordinaria diligenza. Il ricorso è stato quindi respinto, senza statuizione sulle spese per l’inammissibilità del controricorso, con applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
il controricorso è inammissibile se notificato oltre il termine di venti giorni decorrente dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro utilizzato per denunciare la violazione di legge nei primi due motivi.
le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; la censura è respinta perché la CTR ha basato la decisione su elementi presuntivi plurimi e univoci.
l’amministrazione deve provare gli elementi della frode e, una volta forniti indizi sufficienti, grava sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettività dell’operazione.
art. 167 direttiva 2006/112
richiamato come base del diritto alla detrazione IVA, ma non ostacola il suo diniego quando l’operazione sia fraudolenta o simulata.
art. 168 direttiva 2006/112
la detrazione presuppone operazioni imponibili effettive; non spetta in caso di operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti.
art. 178, lett. a), direttiva 2006/112
richiamato nel quadro dei requisiti formali e sostanziali della detrazione IVA.
art. 273 direttiva 2006/112
gli Stati membri possono adottare misure necessarie per assicurare l’esatta riscossione dell’imposta e prevenire frodi, nel rispetto del principio di proporzionalità.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
la censura per omesso esame è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo specifiche ipotesi non ricorrenti nel caso.
in presenza di doppia conforme di merito il motivo ex art. 360 n. 5 è precluso.
art. 360, quarto comma, c.p.c.
richiamato in relazione alla preclusione del vizio motivazionale in caso di doppia conforme.
art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993
richiamato dalla CTR per affermare che l’acquisto di merce con fatture soggettivamente inesistenti non esclude la deduzione dei costi ai fini delle imposte dirette.
art. 8, comma 3, d.l. n. 16 del 2012
norma modificativa dell’art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993, richiamata dalla CTR.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
è dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di frodi carosello, l’amministrazione finanziaria può assolvere l’onere probatorio mediante una pluralità di elementi presuntivi concordanti, anche desunti dal PVC e dalle deposizioni testimoniali, idonei a dimostrare la natura cartolare delle operazioni e la consapevolezza del contribuente.
- La mancanza di una reale struttura aziendale, l’assenza di assunzione di rischio economico e la rapida retrocessione della merce nello stesso giorno dell’acquisto sono indici rilevanti della funzione di mero soggetto filtro nella frode IVA.
- Il diritto alla detrazione dell’IVA non spetta quando sia dimostrato, sulla base di elementi oggettivi, che l’operazione è simulata o che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere che essa si inseriva in un’evasione, essendo sufficiente la conoscibilità della frode con l’ordinaria diligenza professionale.
- Per negare la detrazione non occorre la prova di un accordo criminoso né l’accertamento penale di responsabilità dei soggetti coinvolti; è sufficiente la dimostrazione della partecipazione consapevole o colpevolmente ignorata alla frode.
- In presenza di doppia conforme di merito, il motivo di ricorso per cassazione fondato sull’omesso esame di un fatto decisivo è precluso, salvo che la censura investa un fatto effettivamente diverso tra i due gradi di merito.
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