Cassazione Penale, Sentenza n. 9707/2022 del 22/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore del ricorrente ha lamentato la nullità della sentenza d'appello per vizio del decreto di citazione a giudizio notificato al ricorrente: il decreto sarebbe privo dei requisiti di cui all'art. 429, comma 1, lett. a), f), g) c.p.p., perché indicava tre date diverse annotate a penna e senza orario, creando incertezza sulla vocatio in iudicium e rendendo incerta la partecipazione dell'imputato al giudizio d'appello.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che il difensore di fiducia fosse regolarmente presente all'udienza del 21/02/2020 e che non avesse sollevato alcuna eccezione sulla notifica; la partecipazione del difensore e la sua adesione alla richiesta del PM escludono che la presunta poca chiarezza del decreto abbia impedito la partecipazione al processo. La correzione a penna della data è stata considerata agevolmente identificabile e non inficiante la legittimità del decreto. In assenza di elementi probatori sulla mancata conoscenza della citazione o sul pregiudizio, il motivo è stato ritenuto infondato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Decisione resa il 20/01/2022.
Norme richiamate
art. 429 c.p.p., comma 1, lett. a), f), g)
La norma richiede che il decreto di citazione a giudizio contenga indicazioni chiare circa la vocatio in iudicium; tuttavia, difetti formali lievi (es. correzioni a penna purché leggibili) non sono automaticamente nullificanti se non è dimostrato il danno o l'assenza di conoscenza della citazione.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
La pronuncia è richiamata in tema di condanna al pagamento di somme a titolo di responsabilità per ricorsi manifestamente infondati: la condanna può essere disposta se non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La mera irregolarità formale o la correzione a penna di un atto di citazione non determina automaticamente la nullità se il contenuto resta intelligibile e non viene dimostrato il pregiudizio per la parte.
- La presenza e l'attiva partecipazione del difensore all'udienza possono sanare vizi di notifica o contestazioni sulla vocatio in iudicium della parte, salvo prova contraria che dimostri la mancata conoscenza o l'impossibilità di partecipare per effetto del vizio.
- Il ricorrente che deduce un vizio formale nella notifica ha l'onere di provare che tale vizio ha effettivamente impedito la conoscenza dell'atto o ha causato un reale pregiudizio processuale.
- In assenza di elementi probatori sul pregiudizio, i ricorsi per vizi formali possono essere dichiarati manifestamente infondati e inammissibili, con conseguente condanna alle spese e, se del caso, al pagamento di una somma a titolo di ammenda quando non sussista buona fede rilevabile.
- Per evitare che un vizio formale sia considerato nullo, è consigliabile che la difesa sollevi tempestivamente l'eccezione in udienza e documenti l'effettivo pregiudizio subito dal cliente.
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