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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9707/2022 del 22/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore del ricorrente ha lamentato la nullità della sentenza d'appello per vizio del decreto di citazione a giudizio notificato al ricorrente: il decreto sarebbe privo dei requisiti di cui all'art. 429, comma 1, lett. a), f), g) c.p.p., perché indicava tre date diverse annotate a penna e senza orario, creando incertezza sulla vocatio in iudicium e rendendo incerta la partecipazione dell'imputato al giudizio d'appello.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che il difensore di fiducia fosse regolarmente presente all'udienza del 21/02/2020 e che non avesse sollevato alcuna eccezione sulla notifica; la partecipazione del difensore e la sua adesione alla richiesta del PM escludono che la presunta poca chiarezza del decreto abbia impedito la partecipazione al processo. La correzione a penna della data è stata considerata agevolmente identificabile e non inficiante la legittimità del decreto. In assenza di elementi probatori sulla mancata conoscenza della citazione o sul pregiudizio, il motivo è stato ritenuto infondato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Decisione resa il 20/01/2022.

Norme richiamate

  • art. 429 c.p.p., comma 1, lett. a), f), g)

    La norma richiede che il decreto di citazione a giudizio contenga indicazioni chiare circa la vocatio in iudicium; tuttavia, difetti formali lievi (es. correzioni a penna purché leggibili) non sono automaticamente nullificanti se non è dimostrato il danno o l'assenza di conoscenza della citazione.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    La pronuncia è richiamata in tema di condanna al pagamento di somme a titolo di responsabilità per ricorsi manifestamente infondati: la condanna può essere disposta se non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La mera irregolarità formale o la correzione a penna di un atto di citazione non determina automaticamente la nullità se il contenuto resta intelligibile e non viene dimostrato il pregiudizio per la parte.
  • La presenza e l'attiva partecipazione del difensore all'udienza possono sanare vizi di notifica o contestazioni sulla vocatio in iudicium della parte, salvo prova contraria che dimostri la mancata conoscenza o l'impossibilità di partecipare per effetto del vizio.
  • Il ricorrente che deduce un vizio formale nella notifica ha l'onere di provare che tale vizio ha effettivamente impedito la conoscenza dell'atto o ha causato un reale pregiudizio processuale.
  • In assenza di elementi probatori sul pregiudizio, i ricorsi per vizi formali possono essere dichiarati manifestamente infondati e inammissibili, con conseguente condanna alle spese e, se del caso, al pagamento di una somma a titolo di ammenda quando non sussista buona fede rilevabile.
  • Per evitare che un vizio formale sia considerato nullo, è consigliabile che la difesa sollevi tempestivamente l'eccezione in udienza e documenti l'effettivo pregiudizio subito dal cliente.

Testo integrale

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