Cassazione Civile, Ordinanza n. 28571/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un sinistro stradale verificatosi il 24 dicembre 2011 in cui veniva danneggiata un'autovettura. Il proprietario del veicolo agiva davanti al Tribunale chiedendo il risarcimento dei danni nei confronti del presunto responsabile del sinistro e della compagnia assicuratrice, deducendo un pregiudizio di euro 1.739. In primo grado il Tribunale ravvisava un concorso di colpa tra il conducente convenuto e l'attore e rigettava la domanda verso l'assicurazione. In appello l'attore chiedeva la condanna della compagnia in solido con il conducente per una somma maggiore, oltre rivalutazione e interessi. La Corte d'appello dichiarava l'inammissibilità dell'impugnazione perché la notifica dell'atto di appello, eseguita dal difensore ai sensi della legge n. 53 del 1994, risultava nulla per omissione di dati obbligatori sull'avviso di ricevimento; inoltre la rinnovazione disposta ai sensi dell'art. 291 c.p.c. era stata effettuata con una seconda notifica ancora nulla. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti due motivi: 1) violazione dell'art. 134 c.p.c. e difetto di motivazione dell'ordinanza con cui la Corte d'appello aveva dichiarato la nullità della prima notifica nei confronti del coappellato contumace; 2) violazione dell'art. 3, comma 2, e dell'art. 11 della legge n. 53 del 1994, sostenendosi che l'omissione del nominativo della parte istante, dell'ufficio giudiziario e della sezione sull'avviso di ricevimento non avrebbe dovuto comportare nullità della notificazione e che, comunque, il notificato non ne avrebbe subito pregiudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché la censura non descriveva adeguatamente il contenuto dell'ordinanza impugnata né forniva gli elementi necessari a verificare la doglianza. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la notificazione eseguita dall'avvocato in mancanza dei requisiti richiesti dalla legge n. 53 del 1994 è nulla, non inesistente, e che la nullità non si sana se il destinatario non si costituisce; poiché la rinnovazione ordinata dalla Corte d'appello non era stata validamente eseguita, quest'ultima ha correttamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
comma 1, n. 3; comma 1, n. 6
Il ricorso per cassazione deve contenere una chiara e sintetica esposizione dei fatti di causa e, quando fondato su atti o documenti, deve indicarli specificamente e riportarne il contenuto essenziale, con indicazione della loro collocazione processuale, pena l'inammissibilità della censura.
Il vizio denunciato deve essere sussumibile nella violazione di legge, ma resta comunque soggetto agli oneri di specificità e autosufficienza del ricorso.
Richiamato dal ricorrente come parametro della dedotta mancanza di motivazione dell'ordinanza della Corte d'appello.
Legge 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3
Per le notificazioni eseguite dall'avvocato prima dell'iscrizione a ruolo o del deposito dell'atto introduttivo, l'avviso di ricevimento deve indicare, tra l'altro, la parte istante e il suo procuratore; l'omissione di tali dati determina nullità della notifica.
Legge 21 gennaio 1994, n. 53, art. 11
La nullità della notificazione compiuta in violazione della disciplina speciale può essere rilevata d'ufficio.
In presenza di nullità della notificazione, il giudice può assegnare un termine perentorio per la rinnovazione; l'inosservanza dell'ordine comporta le conseguenze processuali conseguenti, qui l'inammissibilità dell'impugnazione.
Richiamato in relazione all'assegnazione del termine perentorio per rinnovare la notificazione in ipotesi di necessaria integrazione del contraddittorio.
art. 24 Cost.
La completezza dell'esposizione dei fatti va letta in funzione dell'effettiva tutela del diritto di difesa.
art. 111 Cost.
Il requisito di sinteticità e completezza del ricorso è collegato ai principi del giusto processo.
art. 6 CEDU
Il processo deve conformarsi ai principi convenzionali del giusto processo.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: se la censura investe un atto o un provvedimento del processo di merito, il ricorrente deve descriverne il contenuto in modo puntuale e indicarne la precisa collocazione processuale; altrimenti la doglianza è inammissibile.
- La notificazione eseguita dall'avvocato ai sensi della legge n. 53 del 1994 è nulla, e non inesistente, quando manchino requisiti formali prescritti dalla legge; la nullità è sanata solo dalla rituale e tempestiva costituzione del destinatario, che realizzi lo scopo dell'atto.
- Se il giudice assegna un termine perentorio per rinnovare una notificazione nulla e la parte non vi ottempera con una rinnovazione valida, l'impugnazione è correttamente dichiarata inammissibile.
- La completezza dell'esposizione dei fatti nel ricorso per cassazione va valutata in relazione alla questione dedotta: un'esposizione anche non pienamente completa può essere sufficiente quando il motivo investe una questione preliminare e consente comunque il controllo della censura.
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