Cassazione Civile, Ordinanza n. 24837/2025 del 09/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego espresso di rimborso di un credito IVA riferito al periodo d'imposta 2006. La contribuente aveva impugnato il diniego e il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso; l'Ufficio aveva appellato, ma la decisione di secondo grado aveva confermato l'accoglimento, ritenendo che i motivi di diniego fossero stati concentrati sulla pretesa natura atipica dell'istanza e sulla conseguente decadenza biennale, e che quindi non potesse essere riversato sulla contribuente un inadempimento dell'onere della prova. Con il ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria deduceva un unico motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito aveva omesso di verificare il presupposto fondamentale del diritto al rimborso, cioè la prova, da parte del contribuente attore sostanziale, dell'effettiva spettanza del credito IVA al momento della domanda. La Corte ha rilevato che la difesa dell'Ufficio, sia in primo grado sia in appello, era incentrata sulla mancata presentazione del modello VR e sulla contestazione della prova del credito, e ha ritenuto fondato il motivo, affermando che la contribuente, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di rimborso, deve allegare e provare i fatti costitutivi del diritto richiesto.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame. La decisione di merito è stata ritenuta non conforme ai principi sull'onere della prova nel giudizio di rimborso IVA, poiché il giudice d'appello aveva escluso la rilevanza della prova del credito sul presupposto, ritenuto errato, che la questione fosse limitata alla sola qualificazione dell'istanza e al termine di decadenza.
Norme richiamate
Nel giudizio di rimborso IVA il contribuente che agisce per ottenere la restituzione è attore in senso sostanziale e sopporta l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del credito vantato.
La censura è stata proposta anche per omessa considerazione del tema relativo alla prova dei presupposti del credito, ma la Corte ha risolto la questione principalmente sul piano dell'onere probatorio.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro processuale invocato per la dedotta violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro processuale invocato per la dedotta nullità della sentenza per omessa pronuncia o violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 57, comma 2, d. Lgs. n. 546 del 1992
In appello sono precluse soltanto le nuove eccezioni in senso tecnico; restano invece ammissibili le mere difese dell'Amministrazione che contestino la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto al rimborso o la loro qualificazione.
Richiamato dal giudice di merito con riferimento all'eccezione di decadenza biennale connessa alla qualificazione dell'istanza come atipica, ma la Corte non fonda su tale profilo la decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario promosso per ottenere il rimborso di un'imposta versata in eccesso, il contribuente assume la posizione di attore in senso sostanziale e deve quindi dimostrare i fatti costitutivi del diritto al rimborso.
- Le contestazioni dell'Amministrazione finanziaria che si limitano a negare la sussistenza dei fatti costitutivi del credito o la qualificazione giuridica ad essi attribuita costituiscono mere difese e possono essere svolte anche in appello, senza incorrere nel divieto di nuove eccezioni di cui all'art. 57, comma 2, del d. Lgs. n. 546 del 1992.
- Integra eccezione in senso tecnico, preclusa in appello, solo la deduzione di un fatto nuovo avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa del contribuente, poiché solo in tal caso si amplia il thema decidendum.
- Nel contenzioso di rimborso IVA la prova della spettanza del credito grava sul contribuente, e il giudice di merito non può prescindere dalla verifica di tale presupposto limitandosi alla qualificazione formale dell'istanza.
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