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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24796/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso dei contribuenti contro l'atto impositivo. Le spese di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico del Comune.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso relativo all'ICI per l'anno 1999, originariamente fondato su omesso denuncia e omesso versamento, poi rettificato nel corso del giudizio in avviso di liquidazione per insufficiente versamento. I contribuenti contestavano che l'ente avesse mutato in giudizio il petitum e la causa petendi, introducendo una diversa pretesa fondata su presupposti di fatto e di diritto non coincidenti con quelli originari. Con il secondo motivo deducevano altresì che la CTR avesse errato nel ritenere corretta la pretesa comunale, anche alla luce degli esiti dei procedimenti sul classamento e della rendita catastale definitivamente attribuita all'immobile. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è stato invocato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto in cassazione.

  • art. 3, comma 1, L. 241/1990

    richiamato in relazione all'obbligo di motivazione degli atti amministrativi.

  • art. 7, comma 1, L. 212/2000

    impone che gli atti dell'amministrazione finanziaria indichino i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione; la motivazione tutela il diritto di difesa del contribuente.

  • art. 24 Cost.

    richiamato quale fondamento costituzionale della tutela del diritto di difesa garantita dalla motivazione dell'atto tributario.

  • art. 113 Cost.

    richiamato quale ulteriore fondamento costituzionale della tutela del diritto di difesa e della legittimità dell'azione amministrativa.

  • art. 5, n. 1, D.Lgs. 504/1992

    invocato dai ricorrenti in relazione alla determinazione della base imponibile ICI.

  • art. 14, comma 2, D.Lgs. 472/1997

    richiamato per escludere che il giudice potesse ricondurre d'ufficio una diversa fattispecie di illecito nell'alveo della violazione contestata.

  • art. 1, D.Lgs. 472/1997

    richiamato insieme alle norme sulla procedura sanzionatoria come indice della necessaria tipicità della contestazione.

  • art. 16, D.Lgs. 472/1997

    richiamato quale momento necessario dell'atto di contestazione delle violazioni.

  • art. 18, D.Lgs. 472/1997

    richiamato quale forma di tutela giurisdizionale specifica contro l'atto di contestazione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la motivazione dell'atto impositivo deve indicare in modo chiaro i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, così da consentire al contribuente un'effettiva difesa e delimitare il thema decidendum nel successivo giudizio.
  • L'amministrazione non può, nel corso del giudizio, sostituire la pretesa originaria con una diversa pretesa fondata su presupposti fattuali e giuridici differenti, perché ciò integra un mutamento sostanziale dell'oggetto della controversia non consentito come mera emendatio libelli.
  • La violazione dell'obbligo di versamento e quella degli obblighi dichiarativi costituiscono fattispecie ontologicamente diverse; il giudice non può derubricare d'ufficio l'una nell'altra quando ciò comporti l'introduzione di un illecito diverso da quello originariamente contestato.
  • Nel sistema sanzionatorio tributario, la tipicità della contestazione e la procedimentalizzazione dell'illecito impediscono al giudice di introdurre d'ufficio una diversa fattispecie sanzionabile rispetto a quella oggetto dell'atto impugnato.
  • Quando la causa è definibile sulla base degli atti e non richiede ulteriori accertamenti istruttori, la Cassazione può cassare la decisione e pronunciare nel merito, decidendo sulla domanda originaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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