Cassazione Penale, Sentenza n. 2093/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso (lo ha ritenuto fondato), ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. In sostanza la condanna confermata in appello è stata cassata per insufficiente accertamento e motivazione circa il reato presupposto e il nesso con i beni sequestrati.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per ricettazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova. Si sosteneva che l'accusa avrebbe dovuto provare l'illecita provenienza del gasolio e che ogni inversione dell'onere della prova sarebbe inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che, pur essendo possibile utilizzare l'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa come elemento indiziario della volontà di occultamento (indicativa di mala fede), ciò richiede comunque l'individuazione, almeno in termini essenziali, dell'esistenza di un reato presupposto (delitto) ovvero, per fattispecie successive al novembre 2021, di una contravvenzione con i requisiti sanzionatori indicati. Inoltre il principio del superamento del ragionevole dubbio (richiamato anche dall'art. 6, comma 2, della Direttiva UE 2016/343) impone un adeguato accertamento anche sulla sussistenza del reato presupposto. Nel caso concreto i beni contestati (quantitativi di gasolio e 830 euro in contanti) non presentavano caratteristiche intrinseche indicative di provenienza delittuosa e non risultava alcuna denuncia/querela o accertamento induttivo che collegasse quei beni a illeciti commessi nel territorio e in tempi pertinenti; per tale motivo la motivazione non è stata ritenuta sufficiente.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, art.23, comma 8
La trattazione del ricorso è avvenuta secondo le forme previste dalla norma emergenziale; si riferisce alla modalità procedurale adottata per lo svolgimento dell'udienza
Direttiva UE 2016/343 del 9 marzo 2016
Richiama il principio che l'assenza di ragionevole dubbio deve essere garantita anche quanto alla sussistenza del reato presupposto; impone un adeguato accertamento probatorio anche per l'evento delittuoso antecedente
Massime di principio
- La mancata o non attendibile indicazione della provenienza di un bene può costituire elemento indiziario idoneo a ricavare la volontà di occultamento, ma non esonera l'accertamento dell'esistenza del reato presupposto.
- Per configurare la ricettazione è necessario che il giudice possa individuare, almeno essenzialmente, l'esistenza di un precedente delitto che abbia dato origine ai beni; in assenza di tale accertamento la condanna è vulnerabile.
- Quando i beni hanno caratteristiche intrinseche (segni, marchi, qualità) che indicano chiaramente la provenienza illecita, o quando esiste una denuncia/querela per il reato presupposto, l'onere probatorio risulta più facilmente assolto; in mancanza occorrono accertamenti induttivi concreti e motivati.
- Il principio del superamento del ragionevole dubbio si applica anche alla prova del reato presupposto: l'accertamento deve essere adeguato e sufficientemente motivato per evitare annullamenti.
- Nei casi in cui la motivazione in fatto non esplicita il collegamento tra beni e reato presupposto, il giudice di legittimità può annullare e rinviare per un nuovo esame, poiché la determinazione del trattamento sanzionatorio e la stessa configurabilità dell'illecito dipendono dall'esistenza del precedente reato.
- In situazioni analoghe, la difesa può efficacemente contestare la condanna quando manca prova diretta o induttiva affidabile della provenienza del bene da un reato; il pubblico ministero deve pertanto curare l'acquisizione di elementi (denunce, accertamenti tecnici, contestualizzazione territoriale/temporale) che colleghino il bene all'illecito.
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