Cassazione Civile, Ordinanza n. 33650/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La vicenda origina da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio contestava a una società maggiori IRES, IRAP, interessi e sanzioni per l'anno 2009. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e condannato l'Ufficio alle spese. In appello l'Agenzia censurava la decisione sul merito, mentre la società proponeva appello incidentale solo sulla liquidazione delle spese, ritenendola inferiore a quanto dovuto secondo i parametri del DM n. 55/2014. La CTR rigettava entrambi gli appelli e compensava le spese del secondo grado. In cassazione la società deduceva: 1) violazione degli artt. 91 c.p.c., 15 d.lgs. 546/1992, 4 e 5 DM 55/2014 e DM 37/2018 per errata determinazione dello scaglione e per mancata liquidazione dei compensi relativi alla fase cautelare e alla fase di trattazione/istruttoria; 2) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 15 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR compensato le spese del grado di appello, nonostante la soccombenza reciproca non fosse configurabile, trattandosi essenzialmente di giudizio sul merito e di questione accessoria quella delle spese.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo limitatamente alle censure sulla mancata liquidazione dei compensi per la fase cautelare e per la fase di trattazione/istruttoria, dichiarando inammissibile la doglianza sul valore della lite per difetto di specifico interesse. Ha ritenuto erronea la decisione della CTR nella parte in cui aveva escluso sia le spese della fase cautelare, benché la relativa fase risultasse svolta e le spese dovessero essere regolate con la sentenza di merito in assenza di espressa statuizione autonoma, sia i compensi per la fase di trattazione/istruttoria, dovendosi riconoscere la voce anche quando la causa sia stata semplicemente trattata. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
viene richiamato come parametro del vizio dedotto per violazione di legge
richiamato in relazione al principio di soccombenza nella liquidazione delle spese
richiamato per contestare la compensazione delle spese di appello
regola la condanna alle spese nel processo tributario e, al comma 2-quater, impone la liquidazione delle spese della fase cautelare con l'ordinanza che decide sull'istanza cautelare, salvo diversa statuizione espressa
art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
richiamato nel merito del giudizio di appello in relazione al raddoppio dei termini dell'accertamento
stabilisce che il compenso è liquidato in base ai valori medi delle tabelle, aumentabili o diminuibili entro le percentuali previste; la Corte ribadisce che la liquidazione discrezionale entro tali limiti non richiede motivazione specifica
individua il valore della controversia ai fini dello scaglione tariffario
art. 5, comma 4, DM n. 55/2014
richiamato dalla ricorrente per sostenere che il valore della lite dovesse includere interessi e sanzioni
art. 4, comma 5, DM n. 55/2014
prevede la liquidazione per fasi e include nella fase istruttoria anche la trattazione; la fase rileva ai fini del compenso quando effettivamente svolta
art. 4, comma 1, DM n. 55/2014
consente gli scostamenti percentuali dai valori medi per determinare minimi e massimi della tariffa
art. 15, comma 2-quater, d.lgs. n. 546/1992
impone che le spese della fase cautelare siano liquidate con l'ordinanza cautelare e conservino efficacia salvo diversa statuizione nella sentenza di merito
art. 10, comma 1, lett. b), L. n. 23/2014
richiamato dalla Corte costituzionale per spiegare la ratio dell'anticipazione della condanna alle spese cautelari
Massime di principio
- Nel processo tributario, le spese della fase cautelare devono essere liquidate con il provvedimento che definisce l'istanza cautelare e conservano efficacia anche nella decisione di merito, salvo una diversa statuizione espressa; non possono essere semplicemente considerate compensate per il solo fatto che la sentenza di merito non rechi una specifica condanna su quella fase.
- Nel sistema del DM n. 55/2014, la liquidazione dei compensi va effettuata per fasi e la voce relativa a istruttoria/trattazione comprende anche la sola trattazione della causa; il compenso spetta quindi anche in assenza di vere e proprie attività istruttorie, purché la fase sia stata effettivamente svolta.
- Quando la liquidazione delle spese resta entro i limiti minimi e massimi ricavabili dai parametri del DM n. 55/2014, il giudice di merito dispone di ampia discrezionalità e non è tenuto a una motivazione analitica sull'importo, salvo il caso di ulteriore scostamento dai parametri.
- La censura sul valore della lite ai fini dello scaglione tariffario è inammissibile se non è accompagnata da un concreto interesse processuale della parte, soprattutto quando la statuizione impugnata abbia comunque applicato lo scaglione individuato dalla stessa parte nel giudizio di merito.
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