Cassazione Penale, Sentenza n. 49706/2022 del 30/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 23/06/2021, resa in rinvio dalla Cassazione. L'imputato deduce: 1) errata applicazione della legge per mancata applicazione della causa di non punibilita' di cui all'art. 131-bis c.p. (particolare tenuita' del fatto), contestando la motivazione basata sulla futilita' dei motivi; 2) errata valutazione e apparente motivazione nel diniego della sospensione condizionale della pena; 3) mancato riconoscimento della prescrizione del reato gia' maturata in grado d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello: la non applicabilita' dell'art. 131-bis e' stata motivata non solo con riferimento alla futilita' dei motivi ma anche per le 'spregiudicate e violente modalita'' della condotta, sufficiente a escludere la particolare tenuita'. Sul secondo motivo ha ritenuto che il diniego della sospensione condizionale fosse adeguatamente motivato; la Corte d'appello ha confermato, per relationem, le valutazioni del giudice di primo grado sulle circostanze che giustificano una prognosi negativa. Sul terzo motivo ha spiegato che, essendo la Cassazione intervenuta con annullamento parziale che ha reso definitivi l'accertamento del fatto e della responsabilita', si e' formato giudicato su tali aspetti e il giudice di rinvio non poteva dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta. Condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Causa di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto: la Corte ha ritenuto che puo' essere esclusa non solo per l'insussistenza dei presupposti in relazione alla futilita' dei motivi, ma anche quando la condotta presenta modalita' spregiudicate e violente tali da escludere la particolare tenuita'.
art. 4, L. 18 aprile 1975, n. 110
Norma relativa al porto/possesso dell'arma (martello) contestato: utilizzata per l'imputazione di aver portato fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo il martello.
Norme relative alle lesioni personali (reato per cui l'imputato era stato condannato in primo grado): la decisione di merito e la successiva valutazione in rinvio sono fondate sull'accertamento della lesione e della responsabilita'.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese del procedimento: applicata alla condanna del ricorrente alle spese processuali.
Massime di principio
- La causa di non punibilita' per particolare tenuita' ai sensi dell'art. 131-bis puo' essere esclusa non solo per motivi futili o abietti ma anche quando le modalita' della condotta siano particolarmente violente o spregiudicate; il giudice deve motivare in concreto tale valutazione.
- Per ritenere la presunzione di non particolare tenuita' basata su motivi futili, in linea generale l'aggravante corrispondente dovrebbe essere stata contestata in fatto; tuttavia una motivazione che evidenzi modalita' di condotta incompatibili con la tenuita' puo' reggere il diniego.
- Il giudice d'appello puo richiamare e confermare per relationem la motivazione del primo grado quando questa contiene elementi decisivi per la decisione; non e' obbligato a riesporre tutti gli elementi utili se quelli indicati sono ritenuti prevalenti.
- In caso di annullamento parziale della sentenza da parte della Cassazione che produce un giudicato sugli accertamenti di fatto e responsabilita', il giudice del rinvio non puo' dichiarare la prescrizione sopravvenuta relativa a quegli stessi accertamenti ormai definiti.
- La parte soccombente in Cassazione puo' essere condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; cio' vale anche per il ricorrente che vede rigettato il ricorso.
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