Cassazione Penale, Sentenza n. 49654/2022 del 30/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di condanna (omicidio colposo ex art. 589 co. 2 c.p.) per più censure: (i) violazione di norme di diritto processuale e vizio di motivazione per presunte lacune e contraddizioni nella perizia tecnico-ricostruttiva (contestata attendibilità della CTU del P.M. a motivo di conservazione del veicolo e possibile manomissione); (ii) travisamento della prova con riferimento a calcolo della velocità della Fiat Croma (circa 73 km/h), alla dinamica dell'urto, alla collocazione della persona deceduta nel veicolo e alla interpretazione della perizia (ipotesi di inversione a U o stato di moto/quiete della Fiat Panda); (iii) omessa considerazione del ragionevole dubbio dato l'asserito carattere congetturale di molte affermazioni peritali; (iv) mancata rimodulazione dei termini di prescrizione in ragione del riconoscimento di circostanza attenuante ad effetto speciale ex art. 589-bis co. 7 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate e reiterative le censure già valutate nei gradi di merito, rilevando che la motivazione della Corte d'appello è congrua, coerente e adeguata: la Corte territoriale ha correttamente valorizzato la perizia del P.M. e le risultanze probatorie (dinamica del sinistro, posizione del veicolo e condotte in violazione del Codice della Strada) e non ha operato travisamenti decisivi della prova. Quanto alla questione della prescrizione, la Corte ha precisato che la circostanza attenuante ad effetto speciale non incide sul computo della prescrizione ex art. 157 co. 2 c.p., e inoltre la deduzione non era stata tempestivamente sollevata in appello. Per effetto dell'inammissibilità del ricorso la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del procedimento di cassazione e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 589 co. 2 c.p.
Norma penale contestata (omicidio colposo aggravato). La sentenza di merito ha ritenuto la responsabilità della ricorrente per condotte di guida colpose che hanno concorso a causare la morte.
artt. 140, 141, 142, 149 Codice della Strada
Violazioni del Codice della Strada ritenute nella motivazione come profili di colpa specifica (pericolo, intralcio, precedenze, velocità e comportamento di guida) che hanno contribuito causalmente all'evento.
art. 192 c.p.p.
Richiamata dalla ricorrente come vizio di valutazione delle prove; la Corte precisa che la mera invocazione di violazione di tale norma non è ammissibile in Cassazione se la sua inosservanza non è sanzionata secondo l'art. 606 c.p.p., e non può essere usata per sovrapporre una diversa valutazione dei fatti già compiuta dai giudici di merito.
art. 606 co. 1 lett. c) ed e) c.p.p.
Limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione: la Corte di cassazione verifica solo i vizi tassativi indicati da tale norma (nullità, vizio di motivazione in termini rilevanti, travisamento della prova se specificamente dedotto e decisivo).
art. 589-bis co. 7 c.p.
Prevede circostanza attenuante ad effetto speciale per il reato omicidio colposo; la Corte ha rilevato che, anche se richiamata nella motivazione, tale attenuante non modifica il computo della prescrizione ai sensi dell'art. 157 co. 2 c.p.
art. 157 co. 2 c.p.
Regola il calcolo dei termini di prescrizione; la Corte afferma che la circostanza attenuante ad effetto speciale non incide sul calcolo ex art. 157 co. 2.
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna per le spese quando il ricorso è dichiarato inammissibile; applicata per disporre il pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria a carico della ricorrente.
art. 173 co. 1 disp. att. c.p.p.
Richiamo alle limitazioni nella enunciazione dei motivi in Cassazione (forme e limiti nella esposizione dei motivi), come richiamato nella fase introduttiva del ricorso.
Massime di principio
- Se la decisione di merito è 'doppia conforme' (tribunale e corte d'appello concordi), il sindacato della Cassazione sulle valutazioni di fatto è fortemente limitato: il ricorrente deve dimostrare specificamente e in modo puntuale un travisamento della prova o l'utilizzo di elementi non esistenti nel processo.
- Le critiche generiche alla perizia tecnica (es. dubbi su conservazione del veicolo o possibile manomissione) sono insufficienti in Cassazione se non accompagnate da elementi fattuali nuovi o da una chiara dimostrazione che la perizia ha usato informazioni inesistenti o decisive omesse.
- La violazione di norme processuali riguardanti la valutazione della prova (art. 192 c.p.p.) non costituisce automaticamente motivo di cassazione a meno che la violazione non rientri fra i vizi espressamente sanzionati dall'art. 606 c.p.p. o non determini nulità/forme di invalidità rilevanti.
- La circostanza attenuante ad effetto speciale (art. 589-bis co.7) incide sulla determinazione della pena ma, di regola, non modifica il computo dei termini di prescrizione ai sensi dell'art. 157 c.p.
- In contenziosi da incidente stradale la ricostruzione dinamica e la valutazione delle responsabilità sono valutazioni di fatto del giudice di merito: la Cassazione interviene solo se manca motivazione adeguata o se vi è palese travisamento o uso di elementi non processuali.
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