Cassazione Penale, Sentenza n. 49657/2022 del 30/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma di responsabilità per traffico di influenze illecite e relative pene. L'imputato contestava (1) la violazione del principio di correlazione accusasentenza e la errata qualificazione del fatto sotto l'art. 346-bis cod. pen., sostenendo che la condotta, commessa prima della novella del 2019, non poteva rientrare nel traffico di influenze ma nella truffa (art. 640) perché si trattava di un 'pretesto' e non di una reale influenza; (2) la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. I fatti: Orrù subì ritiro patente e sequestro auto; Fiorin lo presentò a Moroni; a Fiorin/Orrù fu chiesta una mediazione per la quale vennero consegnati 500 euro; a Moroni fu invece consegnata la somma di 1.500 euro (più pagamenti successivi minori) con il pretesto di dover 'ungere' o pagare favori ad un pubblico ufficiale per ottenere la restituzione della patente/auto.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato parzialmente. Ha confermato la continuità normativa tra il previgente art. 346, comma 1, e l'attuale art. 346-bis, quindi ha rigettato il ricorso con riferimento alla somma di 500 euro (mediazione riconducibile all'art. 346-bis). Per la somma di 1.500 euro, invece, ha ritenuto che la condotta sia più propriamente riconducibile al reato di truffa (art. 640 cod. pen.) e ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente a tale reato perché il reato risulta estinto per remissione di querela intervenuta il 10/12/2008. Ha disposto la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte d'appello di Venezia per la rideterminazione della pena relativa al residuo reato di traffico di influenze (art. 346-bis). Il motivo relativo alla sospensione condizionale della pena è stato assorbito e rimesso al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 346 cod. pen. (previgente)
La disposizione sul millantato credito (art. 346, comma 2) è stata considerata non continuativa con l'attuale art. 346-bis quando la condotta si risolve in un inganno/pretesto idoneo a indurre la prestazione patrimoniale: tali casi ricadono ora nell'ambito della truffa (art. 640).
art. 346-bis cod. pen. (traffico di influenze illecite)
La norma moderna incrimina la compravendita di influenza reale, potenziale o magnifi cata e punisce anche chi dà o promette utilità per ottenere l'influenza; è continuativa con il previgente art. 346, comma 1, ma non con il comma 2 quando questo si realizza con artifici e raggiri (truffa).
art. 640 cod. pen. (truffa)
La Corte ha richiamato la nozione di truffa per le ipotesi in cui il 'venditore di fumo' utilizza artifici o raggiri (pretesto) inducendo il compratore in errore e ottenendo così una prestazione patrimoniale; pertanto i casi di millantato credito fondati su inganno rientrano nell'art. 640.
legge 9 gennaio 2019, n. 3
Ha modificato l'art. 346-bis ampliandone la portata e abrogato alcune fattispecie dell'art. 346; la Corte analizza gli effetti della novella sulla continuità normativa tra le fattispecie.
art. 2, comma 4, cod. pen.
Norma richiamata per valutare la continuità normativa tra fattispecie abrogate e nuove disposizioni ai fini della qualificazione penale.
Massime di principio
- Quando il mediatore si limita a proporre o sfruttare una relazione reale, potenziale o magnificata con un pubblico ufficiale e il pagamento è inteso come corrispettivo per ottenere l'influenza, la fattispecie è riconducibile all'art. 346-bis (traffico di influenze illecite).
- Se invece la condotta del mediatore si realizza tramite artifici o raggiri ("pretesto" di dover comprare il pubblico ufficiale) che inducono il privato a consegnare denaro per una influenza inesistente o impossibile, la fattispecie è più propriamente qualificabile come truffa (art. 640).
- L'abrogazione del previgente art. 346 non comporta automaticamente la medesima qualificazione per tutte le condotte: occorre valutare la natura ingannatoria o la concreta possibilità di esercizio dell'influenza per decidere tra 346-bis e 640.
- La remissione di querela estingue il reato perseguibile a querela di parte (come la truffa in talune ipotesi), con conseguente annullamento della condanna relativa a quel capo se la querela intervenuta estingue il reato.
- La trasformazione della vittima in concorrente (privato che paga) non è automatica: la qualificazione penale dipende dal contenuto sostanziale della condotta del mediatore e dalla consapevolezza/errore del pagante.
- In caso di decisioni parziali di Cassazione (annullamento senza rinvio per alcuni capi, rinvio per altri), il giudice del merito dovrà rideterminare la pena residua e valutare eventuali benefici (es. sospensione condizionale) in base alla nuova qualificazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49654/2022 del 30/12/2022
- Sentenza penale · 30 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49655/2022 del 30/12/2022
- Sentenza penale · 30 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49656/2022 del 30/12/2022
- Sentenza penale · 30 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49658/2022 del 30/12/2022
- Sentenza penale · 30 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49660/2022 del 30/12/2022
- Sentenza penale · 30 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49661/2022 del 30/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →