Cassazione Penale, Sentenza n. 49660/2022 del 30/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno del 04/04/2022 che, in parziale accoglimento dell'istanza ex art. 309 c.p.p., aveva annullato l'ordinanza del GIP di Nocera Inferiore del 03/03/2022 quanto al reato di cui all'art. 603-bis c.p. (capo d) e l'aveva invece confermata quanto al reato di corruzione (capo c). L'impugnante censurava: 1) vizio di motivazione con riferimento alla gravità indiziaria giustificante la misura; 2) violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per errore di fatto putativo ex art. 49 c.p.; 3) violazione di legge processuale per mancata considerazione di argomentazioni difensive e documenti prodotti. Successivamente (5/09/2022) l'impugnante ha rinunciato al ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen., a seguito della rinuncia del ricorrente pervenuta in cancelleria il 5 settembre 2022. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; tuttavia non è stata irrogata la corresponsione di una somma alla Cassa delle ammende, ritenendosi assente una colpa che giustificasse tale misura. La Corte non ha esaminato nel merito le questioni sostanziali originate dal gravame a causa dell'inammissibilità per rinuncia. Decisione del 22 settembre 2022.
Norme richiamate
art. 591, lett. d), cod. proc. pen.
art. 591, lett. d), cod. proc. pen.
La rinuncia al ricorso comporta l'inammissibilità di quest'ultimo; la Corte dichiara l'inammissibilità ai sensi di questa disposizione quando il ricorrente rinuncia al gravame.
istanza ex art. 309 cod. proc. pen.
Norma processuale che disciplina l'istanza avanti il Tribunale del riesame per la revisione di misure cautelari personali: in questo caso il Tribunale del riesame ha parzialmente accolto l'istanza.
art. 603-bis cod. pen. (capo d)
Norma sostanziale richiamata nella motivazione del Tribunale del riesame: la Corte di Cassazione non si è pronunciata sul merito del reato in sé, ma segnala che il Tribunale del riesame ha annullato la misura cautelare rispetto a questo capo.
Richiamata dall'impugnante quale causa di non punibilità per errore di fatto putativo con riferimento alla fattispecie corruttiva; la Corte di Cassazione non ha valutato la fondatezza di tale eccezione, essendo il ricorso stato dichiarato inammissibile per rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso in Cassazione comporta l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 591, lett. d) c.p.p.; il rinunciante può essere condannato alle spese processuali anche se la rinuncia impedisce l'esame del merito.
- La dichiarazione di inammissibilità per rinuncia non comporta automaticamente l'obbligo di versamento a favore della Cassa delle ammende: tale aggravio viene escluso quando non ricorrono ragioni di colpa nella determinazione della rinuncia.
- Se si intende far decidere dalla Cassazione questioni sostanziali (es. riconoscimento di cause di non punibilità o vizi di motivazione), non bisogna rinunciare al ricorso; la rinuncia impedisce l'esame di merito anche quando sono state dedotte più censure rilevanti.
- Le doglianze relative a vizi di motivazione sulla gravità indiziaria e le eccezioni di diritto (es. errore di fatto putativo ex art. 49 c.p.) devono essere adeguatamente illustrate e documentate nei gradi di merito e in cassazione se si chiede un controllo della motivazione o della qualificazione giuridica.
- In presenza di una decisione di riesame che agisce distintamente sui diversi capi d'imputazione (annullando la misura su un capo e confermandola su un altro), le impugnazioni devono essere circostanziate per ogni capoverso in cui si contesta la decisione, altrimenti il rischio è di perdere l'occasione di far valutare singole questioni di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49654/2022 del 30/12/2022
- Sentenza penale · 30 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49655/2022 del 30/12/2022
- Sentenza penale · 30 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49656/2022 del 30/12/2022
- Sentenza penale · 30 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49657/2022 del 30/12/2022
- Sentenza penale · 30 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49658/2022 del 30/12/2022
- Sentenza penale · 30 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49661/2022 del 30/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →