Cassazione Penale, Sentenza n. 49656/2022 del 30/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza di patteggiamento per omessa statuizione sulla confisca del veicolo ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c) D.Lgs. 285/1992, lamentando che il giudice non ha verificato né motivato l'appartenenza del veicolo né disposto la confisca o, in alternativa, l'aumento della sanzione accessoria della sospensione della patente quando il veicolo appartenga a terzi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando la sentenza limitatamente all'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie e rinviando al Tribunale di Avezzano per nuovo giudizio sul punto. Il giudice del rinvio dovrà accertare se il veicolo apparteneva effettivamente all'imputato (inteso come effettivo dominio/possesso non occasionale): se positivo, dovrà confermare la sospensione della patente per un anno e disporre la confisca; se negativo (veicolo di terzi), non potrà disporre la confisca ma dovrà raddoppiare la durata della sospensione della patente. Inoltre la Corte ha chiarito che, essendo stata sostituita la pena con lavoro di pubblica utilità, l'efficacia della sospensione e della confisca resta sospesa fino alla valutazione positiva dello svolgimento del lavoro, all'esito della quale potrà essere dichiarata l'estinzione del reato, ridotta di metà la sospensione e revocata l'eventuale confisca.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, lett. c)
La confisca del veicolo è prevista come obbligatoria quando il reato è commesso con il veicolo; in alternativa, ove il veicolo appartenga a persona estranea al reato, la confisca non può essere disposta e il giudice deve raddoppiare la sospensione della patente.
Codice penale, art. 240, secondo comma
Richiamato per il regime della confisca ex art. 186 CDS: la confisca è disposta salvo che il bene appartenga a persona estranea al reato.
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 9-bis
In caso di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità il giudice deve quantificare la sospensione e disporre la confisca se prevista, ma sospendere l'efficacia di tali misure fino alla valutazione dell'esito del lavoro; in caso di esito positivo può intervenire l'estinzione del reato, la riduzione di metà della sospensione e la revoca della confisca.
Massime di principio
- Quando in reato stradale con tasso alcolemico elevato il giudice non si pronuncia sulla confisca del veicolo, la decisione è viziata se non risulta che il veicolo appartenga a terzi: la Corte può annullare limitatamente alle sanzioni accessorie e rinviare per accertamento.
- La nozione di "appartenenza" del veicolo va interpretata in senso sostanziale: non conta solo l'intestazione formale ma il concreto dominio, possesso o detenzione non occasionale della cosa.
- Se dal giudizio emergerà che il veicolo appartiene all'imputato, la confisca è obbligatoria insieme alla sospensione della patente nei limiti previsti; se appartiene a terzi, la confisca non può essere disposta ma la durata della sospensione va raddoppiata.
- Se la pena detentiva/pecuniaria è stata sostituita con lavoro di pubblica utilità, l'efficacia delle misure accessorie (sospensione, confisca) va sospesa fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro; in caso di esito positivo si può ottenere l'estinzione del reato, la riduzione della sospensione e la revoca della confisca.
- In procedimenti di patteggiamento il giudice deve sempre motivare specificamente le determinazioni sulle sanzioni amministrative accessorie (con riguardo alla proprietà o al possesso del bene) o rischia l'annullamento parziale con rinvio.
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