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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47947/2023 del 01/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore del ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Napoli del 14/07/2023 che, pur escludendo la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis c.p., aveva confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di associazione a delinquere e di intestazione fittizia. I motivi principali del ricorso erano: (1) mancata sussistenza della gravità indiziaria in relazione al reato associativo, poiché l'attività del Presta si sarebbe limitata a prestazioni professionali per la costituzione di società (Devil, Mef, Metal Italia) senza prova dell'elemento psicologico o della consapevolezza delle finalità illecite dei coindagati; (2) infondatezza delle esigenze cautelari, con riferimento alla data dei fatti e alla mancanza di elementi che dimostrassero la perdurante operatività dell'associazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi manifestamente infondati. Ha confermato che il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato la gravità indiziaria sulla base di elementi convergenti, tra cui le dichiarazioni di Russo Patrizio e le conferme da parte degli intestatari reali delle società (Mele, Esposito, Pisco) che indicavano il ruolo stabile e consapevole del Presta nella costituzione e nell'uso delle "società cartiere". Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale del riesame sul concreto pericolo di reiterazione, connesso al ruolo del Presta nell'organizzazione. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma terzo, c.p.p.; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    La circostanza aggravante collegata all'associazione di tipo mafioso era stata esclusa dal Tribunale del riesame; la Corte di Cassazione non ha ritenuto fondati i motivi di impugnazione diretti a rimettere in discussione tale esclusione e si è limitata a valutare la congruità della motivazione sulla gravità indiziaria per il reato associativo ordinario.

  • artt. 273, 274, 275 c.p.p.

    Riferimenti alle norme procedurali concernenti la gravità indiziaria e la motivazione delle decisioni cautelari; la Corte ha controllato la congruenza logico-giuridica della motivazione del giudice del riesame rispetto a tali criteri.

  • art. 606 c.p.p.

    lett. b), d), e) e comma terzo

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione nell'ambito penale; la Corte ha ritenuto i motivi proposti (violazione di legge e vizio di motivazione) manifestamente infondati e ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi del comma terzo.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione, tra cui la condanna alle spese e l'eventuale sanzione alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Norma sul rito e sulle modalità di enunciazione dei motivi in Cassazione; il ricorso era stato proposto con i richiami previsti dalla disposizione.

  • Giurisprudenza: Sez. U. n. 11 del 22/03/2000 (Rv. 215828 - 01)

    Richiamata per ribadire il principio secondo cui, nel giudizio di legittimità sulle misure cautelari, la Corte verifica se il giudice di merito abbia adeguatamente motivato la gravità indiziaria e se la motivazione sia congrua rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto, senza poter effettuare un sindacato di fatto sulla valutazione probatoria.

Massime di principio

  • In sede di gravame cautelare la Corte di Cassazione non può rinnovare la valutazione probatoria: il suo controllo è limitato alla congruità e logicità della motivazione del giudice di merito.
  • La semplice esecuzione di atti formali (es. prestazioni professionali per la costituzione di società) non esclude a priori la gravità indiziaria se tali atti sono inseriti in un quadro probatorio convergente che dimostra consapevolezza e ruolo stabile nell'organizzazione.
  • Per impugnare con successo la valutazione sulla gravità indiziaria è necessario dedurre censure specifiche e circostanziate che mettano in evidenza le illogicità o le contraddizioni della motivazione del giudice di merito; contestazioni generiche sono inammissibili.
  • La persistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) può essere ritenuta sussistente quando il soggetto abbia un ruolo centrale o stabile in una struttura associativa, anche se la contestazione di singole aggravanti (es. 416-bis) venga esclusa.
  • Ricorsi manifestamente infondati possono comportare la condanna alle spese processuali e l'applicazione di sanzioni alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente.

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