Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47908/2023 del 01/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Pistoia e confermata dalla Corte d'appello di Firenze per i reati: a) omissione di presentazione della dichiarazione IRES (art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) riferita al 31/10/2012; b) medesima omissione per il 2011-2012; c) occultamento delle scritture contabili e documenti (art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) relativi a registri IVA e fatture attive 2011-2012. I motivi di ricorso includevano: prescrizione del reato indicato al capo a) (maturata il 31/10/2022), prescrizione del reato di occultamento calcolata sull'ultima fattura (settembre 2012), e censure sulla carenza del dolo specifico (sia per l omessa dichiarazione sia per l occultamento), sostenendo che l esibizione tardiva documentale fosse dovuta a difficoltà pratiche e non a finalità evasiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: il reato di cui al capo a) (art. 5 d.lgs. 74/2000, commesso il 31/10/2012) era prescritto al 31/10/2022; la sentenza è stata annullata senza rinvio limitatamente a quel reato. Di conseguenza è stata eliminata la pena di 5 mesi di reclusione relativa a quel capo e la parte di confisca per equivalente quantificata in Euro 228.558,00 riferibile a quel reato. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile: il motivo relativo alla prescrizione del reato di occultamento (capo c) è stato giudicato manifestamente infondato in ragione della natura permanente di tale reato, il cui termine di prescrizione decorre dalla conclusione dell'accertamento (qui conclusosi il 04/10/2017, con prescrizione al 04/10/2027); i motivi sulla mancanza del dolo specifico sono stati ritenuti generici e non specificamente confrontati con la motivazione della Corte territoriale, per cui inammissibili.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5

    Il reato di omessa presentazione della dichiarazione (art. 5) qui considerato come reato istantaneo: la prescrizione si calcola sulla data di commissione indicata (es. 31/10/2012), e quando è pervenuta prima della pronuncia determina l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10

    Il reato di occultamento delle scritture contabili è qualificato dalla giurisprudenza come reato permanente: la condotta perdura fino alla conclusione dell'accertamento fiscale e il termine di prescrizione decorre da tale conclusione.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 17, comma 1-bis

    Prevede la disciplina del termine di prescrizione per i reati tributari, richiamata per stabilire il dies a quo e la durata della prescrizione in relazione alla natura permanente dell occultamento.

  • codice penale, art. 161

    Norma richiamata in relazione alla declaratoria di prescrizione come motivo di ricorso (violazione di legge).

  • codice di procedura penale, art. 129

    Richiamato in relazione ai vizi connessi alla sentenza impugnata e alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1

    art. 173, comma 1 disp. att. c.p.p.

    Regola i limiti di specificazione dei motivi di ricorso; il ricorso deve enunciare i motivi nei limiti strettamente necessari per la decisione.

  • codice di procedura penale, art. 620 lett. i)

    Consente alla Corte di Cassazione di eliminare la pena e le misure patrimoniali riferibili a reati ormai estinti per prescrizione senza rinviare il processo.

Massime di principio

  • Se il reato è estinto per prescrizione alla data della pronuncia impugnata, la Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio limitatamente a quel reato ed eliminare le pene e le misure patrimoniali ad esso riferite.
  • Il delitto di occultamento delle scritture contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000) è considerato reato permanente: il termine di prescrizione decorre dalla conclusione dell'accertamento fiscale e non dalla data dell ultima fattura o dalla loro emissione.
  • Per sostenere che si è trattato di distruzione (reato istantaneo) invece che di occultamento permanente, l'imputato deve allegare e dimostrare la distruzione e la relativa epoca; senza tale prova prevale la qualificazione come occultamento permanente.
  • Le censure generiche o mancanti di specificità nella motivazione sono inammissibili in Cassazione: il ricorrente deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e articolare specificamente le censure.
  • Quando parte della confisca è riferibile a un reato estinto per prescrizione, quella parte di confisca va eliminata insieme alla pena relativa al reato estinto.
  • La qualificazione della condotta (istantanea vs permanente) è cruciale per il calcolo della prescrizione nei reati tributari; la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione deve essere considerata nel valutare tale qualificazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.