Cassazione Penale, Sentenza n. 47908/2023 del 01/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Pistoia e confermata dalla Corte d'appello di Firenze per i reati: a) omissione di presentazione della dichiarazione IRES (art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) riferita al 31/10/2012; b) medesima omissione per il 2011-2012; c) occultamento delle scritture contabili e documenti (art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) relativi a registri IVA e fatture attive 2011-2012. I motivi di ricorso includevano: prescrizione del reato indicato al capo a) (maturata il 31/10/2022), prescrizione del reato di occultamento calcolata sull'ultima fattura (settembre 2012), e censure sulla carenza del dolo specifico (sia per l omessa dichiarazione sia per l occultamento), sostenendo che l esibizione tardiva documentale fosse dovuta a difficoltà pratiche e non a finalità evasiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: il reato di cui al capo a) (art. 5 d.lgs. 74/2000, commesso il 31/10/2012) era prescritto al 31/10/2022; la sentenza è stata annullata senza rinvio limitatamente a quel reato. Di conseguenza è stata eliminata la pena di 5 mesi di reclusione relativa a quel capo e la parte di confisca per equivalente quantificata in Euro 228.558,00 riferibile a quel reato. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile: il motivo relativo alla prescrizione del reato di occultamento (capo c) è stato giudicato manifestamente infondato in ragione della natura permanente di tale reato, il cui termine di prescrizione decorre dalla conclusione dell'accertamento (qui conclusosi il 04/10/2017, con prescrizione al 04/10/2027); i motivi sulla mancanza del dolo specifico sono stati ritenuti generici e non specificamente confrontati con la motivazione della Corte territoriale, per cui inammissibili.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5
Il reato di omessa presentazione della dichiarazione (art. 5) qui considerato come reato istantaneo: la prescrizione si calcola sulla data di commissione indicata (es. 31/10/2012), e quando è pervenuta prima della pronuncia determina l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10
Il reato di occultamento delle scritture contabili è qualificato dalla giurisprudenza come reato permanente: la condotta perdura fino alla conclusione dell'accertamento fiscale e il termine di prescrizione decorre da tale conclusione.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 17, comma 1-bis
Prevede la disciplina del termine di prescrizione per i reati tributari, richiamata per stabilire il dies a quo e la durata della prescrizione in relazione alla natura permanente dell occultamento.
Norma richiamata in relazione alla declaratoria di prescrizione come motivo di ricorso (violazione di legge).
codice di procedura penale, art. 129
Richiamato in relazione ai vizi connessi alla sentenza impugnata e alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1
art. 173, comma 1 disp. att. c.p.p.
Regola i limiti di specificazione dei motivi di ricorso; il ricorso deve enunciare i motivi nei limiti strettamente necessari per la decisione.
codice di procedura penale, art. 620 lett. i)
Consente alla Corte di Cassazione di eliminare la pena e le misure patrimoniali riferibili a reati ormai estinti per prescrizione senza rinviare il processo.
Massime di principio
- Se il reato è estinto per prescrizione alla data della pronuncia impugnata, la Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio limitatamente a quel reato ed eliminare le pene e le misure patrimoniali ad esso riferite.
- Il delitto di occultamento delle scritture contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000) è considerato reato permanente: il termine di prescrizione decorre dalla conclusione dell'accertamento fiscale e non dalla data dell ultima fattura o dalla loro emissione.
- Per sostenere che si è trattato di distruzione (reato istantaneo) invece che di occultamento permanente, l'imputato deve allegare e dimostrare la distruzione e la relativa epoca; senza tale prova prevale la qualificazione come occultamento permanente.
- Le censure generiche o mancanti di specificità nella motivazione sono inammissibili in Cassazione: il ricorrente deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e articolare specificamente le censure.
- Quando parte della confisca è riferibile a un reato estinto per prescrizione, quella parte di confisca va eliminata insieme alla pena relativa al reato estinto.
- La qualificazione della condotta (istantanea vs permanente) è cruciale per il calcolo della prescrizione nei reati tributari; la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione deve essere considerata nel valutare tale qualificazione.
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