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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47901/2023 del 01/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la condanna per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2011 con evasione di Euro 197.182,00), deducendo: 1) prescrizione intervenuta al 31/12/2022; 2) che lo smarrimento della documentazione contabile, per cause non a lui imputabili, aveva reso impossibile materialmente la presentazione della dichiarazione e quindi avrebbe escluso sia l'elemento oggettivo sia quello soggettivo del reato (buona fede); 3) travisamento del fatto e errata valutazione probatoria da parte della Corte d'appello che avrebbe dovuto portare all'assoluzione anche secondo la formula dubitativa ex art. 530 c.p.p.; 4) errata applicazione delle norme sulla determinazione della pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti (art. 133 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto infondati i motivi che censuravano la valutazione di merito e la qualificazione del dolo: lo smarrimento della documentazione non esime dall'obbligo dichiarativo, non risultando che il ricorrente avesse tempestivamente denunciato lo smarrimento né avesse attivato iniziative di ricostruzione dei dati né presentato una dichiarazione anche parziale; la documentazione era ritrovata solo nel marzo 2013, dopo la scadenza per la dichiarazione (dicembre 2012). Quanto alla prescrizione, è stato osservato che essa è maturata dopo la sentenza della Corte d'appello (30/12/2022) e non può essere dichiarata nel presente giudizio in mancanza di un ricorso fondato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Punisce l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali da parte dei soggetti tenuti; è reato omissivo proprio. La Corte ha interpretato che l'omissione integra il reato anche quando il contribuente sostiene lo smarrimento della contabilità, salvo che non risulti che l'adempimento fosse materialmente e giuridicamente impossibile e che non siano state adottate iniziative concrete per ricostruire la posizione fiscale.

  • art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p.

    Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi proposti dal ricorrente manifestamente infondati e quindi il ricorso inammissibile.

  • artt. 157-161 c.p.

    Richiamati nel ricorso (probabilmente in relazione a cause di estinzione o alla prescrizione), ma la Corte ha dato prevalenza alla data di maturazione della prescrizione e al principio che la prescrizione intervenuta dopo la sentenza impugnata non può essere pronunciata in sede di legittimità se il ricorso è inammissibile.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato nel ricorso in relazione a vizi di motivazione o valutazione probatoria; la Corte ha ritenuto le doglianze meramente critiche e non idonee a censurare la valutazione di merito in sede di legittimità.

  • art. 530 c.p.p.

    Prevede l'assoluzione quando le prove sono contraddittorie o insufficienti; la Corte ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per l'applicazione della formula dubitativa, dato che la valutazione probatoria dei giudici di merito non è manifestamente illogica.

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte d'appello aveva applicato una pena al minimo edittale e ritenuto che un diverso apprezzamento dei criteri non avrebbe portato a una pena meno afflittiva. Il ricorso sulla pena è stato ritenuto generico e inammissibile.

  • art. 129 c.p.p.

    Prevede cause di non punibilità; la Corte osserva che la dichiarazione di prescrizione intervenuta nel frattempo non può essere pronunciata in cassazione se il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese del giudizio di cassazione; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • L'omessa presentazione della dichiarazione fiscale da parte di chi è obbligato integra il reato ex art. 5 d.lgs. 74/2000 anche se il contribuente sostiene lo smarrimento della contabilità: lo smarrimento non esonera automaticamente dall'obbligo di dichiarare.
  • Il contribuente che invoca lo smarrimento della documentazione deve dimostrare di aver denunciato tempestivamente lo smarrimento e di aver adottato tutte le possibili iniziative per ricostruire i dati (ricerca documenti alternativi, contatti con clienti/fornitori, presentazione di dichiarazione parziale/provvisoria); la mancata prova di tali comportamenti rende difficile escludere il dolo di evasione.
  • Le censure che attengono alla valutazione del merito e della prova sono difficilmente accolte in Cassazione se si limitano a chiedere una diversa apprezzamento delle prove; la Corte di legittimità interviene solo per vizi di motivazione manifesti o per violazioni di diritto.
  • Se la prescrizione matura dopo la pronuncia della sentenza di merito, essa può essere rilevata in Cassazione solo se il ricorso non è manifestamente infondato; un ricorso dichiarato inammissibile impedisce la dichiarazione della prescrizione intervenuta nel frattempo.
  • Le doglianze sul quantum della pena e sul riconoscimento di circostanze attenuanti devono essere specifiche e corredate da elementi concreti; i rilievi generici sulla discrezionalità del giudice delle pene sono spesso inammissibili.

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