Cassazione Penale, Sentenza n. 47902/2023 del 01/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la condanna per il reato previsto dall'art. 4, comma 7, L. n. 628/1961 per mancata esibizione di documenti richiesti dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro in qualità di amministratore unico della IDEA PIU' s.r.l. La ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione per aver riconosciuto infondata la causa di forza maggiore che avrebbe impedito l'esibizione: gli atti rilevavano che la documentazione relativa al rapporto di lavoro 2012/2014 con FIGLIOMENI Domenico (ex cognato, gestore del punto vendita) era in possesso di quest'ultimo e del consulente ERRIGO, che avrebbero fornito risposte vaghe, costringendo la CARIDI ad incaricare un legale; perciò la ritardata o incompleta produzione documentale deriverebbe da cause esogene e non dalla responsabilità della ricorrente.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure prospettate attaccassero valutazioni di merito e la persuasività delle prove, profili non sindacabili in sede di cassazione salvo i limiti ristretti (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione). La Corte ha inoltre richiamato la ricostruzione temporale contenuta nella sentenza impugnata (richiesta agosto 2018, termini successivi, ulteriore accesso luglio 2019, intervento del legale ottobre 2019, parziale produzione dicembre 2019) per concludere che la ricorrente era a conoscenza dell'obbligo e aveva avuto tempo per adempiere, escludendo la forza maggiore. Dichiarata l'inammissibilità del ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 4, comma 7, L. n. 628/1961
Norma invocata quale titolo di responsabilità per la mancata esibizione di documenti richiesti dagli organi ispettivi; applicata dal Tribunale per ascrivere a CARIDI il reato per l'inottemperanza all'obbligo di esibizione.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna)
«in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento»
Principio secondo cui la Corte di Cassazione non può sindacare in fatto la valutazione delle prove operata dai giudici di merito, salvo vizi qualificati della motivazione (mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà). Il motivo di ricorso che sollecita una diversa valutazione probatoria è pertanto inammissibile.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile chiedere una rivalutazione delle prove o della persuasività della motivazione: il ricorso deve evidenziare vizi formali/gravi (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione) per essere ammissibile.
- Nelle ipotesi di mancata esibizione di documenti invocare la forza maggiore richiede prova concreta dell'impossibilità di adempiere e della tempestiva e diligente attivazione di tutti i mezzi alternativi per procurare i documenti; semplici ritardi dovuti a terzi o vaghe giustificazioni non sono sufficienti.
- Se è possibile dimostrare che il soggetto aveva tempo e mezzi per adempiere (termine assegnato, accessi successivi, comunicazioni formali), la giustificazione basata su rapporti difficili con collaboratori o consulenti tende a essere considerata inidonea a integrare la causa di forza maggiore.
- Le deposizioni di testimoni che attestano comportamenti o rapporti interni all'azienda devono essere tali da incidere decisivamente sulla ricostruzione fattuale per superare la valutazione dei giudici di merito; altrimenti la loro omissione o la scarsa considerazione non costituiscono di per sé vizio di motivazione rilevante in Cassazione.
- In fase difensiva è utile documentare in modo cronologico e formale (pec, diffide, incarichi a professionisti, ricevute di richiesta documentale) tutti i tentativi compiuti per ottenere la documentazione: ciò rafforza la possibilità di sostenere una causa di forza maggiore o comunque di giustificare il ritardo.
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