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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47903/2023 del 01/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Torino chiedendo la declaratoria di estinzione per prescrizione di ulteriori reati oltre a quello associativo (argomentando che i termini prescrizionali erano decorerti tra la sentenza di primo grado e la citazione in appello e che, comunque, per fatti anteriori al 17/09/2011 non si sarebbe dovuto applicare l'aumento del termine). Contestava inoltre la configurabilità dei reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti (sosteneva l'effettività delle operazioni, pagamenti e consegne reali, e l'assenza di rapporto tra fornitore comunitario e cliente finale), denunciava violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza per l'introduzione di elementi non contestati (induzione in errore dei fornitori) e censurava l'affermazione di responsabilità per i reati previsti dall'art. 10 d.lgs. n. 74/2000 (distruzione/occultamento scritture), sostenendo che si trattasse al più di omissioni rilevabili in sede amministrativa; infine lamentava la mancata valorizzazione dell'atteggiamento collaborativo e della confessione ai fini delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto tutte le censure. Ha ritenuto infondate le deduzioni sulla prescrizione, perché il calcolo dei termini doveva tener conto degli aumenti legati all'applicazione dell'art. 17 d.lgs. n. 74/2000 e alla recidiva (con l'aumento nella misura prevista per la recidiva specifica). Ha confermato la qualificazione del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti sulla base della motivazione concorde dei giudici di merito, valorizzando elementi quali la mancanza di sedi operative, l'uso di prestanome, le modalità di pagamento e le ammissioni del ricorrente. Ha inoltre ritenuto corretta la qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 10 d.lgs. n. 74/2000, rilevando elementi indiziari (es. rinvenimento delle copie delle fatture presso i destinatari) compatibili con distruzione o occultamento delle scritture. Ha confermato la valutazione sulle attenuanti generiche e la recidiva. Ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8

    Il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti è reato istantaneo che si consuma al momento di emissione della fattura; è configurabile anche in caso di fatturazione soggettivamente falsa (operazione eseguita ma non dal soggetto indicato), e quindi idoneo a perseguire meccanismi di evasione come le frodi a carosello.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 17 (comma 1-bis e comma 2-bis)

    Le disposizioni hanno incidenza sul calcolo dei termini prescrizionali: il ricorso all'aumento previsto dall'art. 17 deve essere valutato temporalmente (emissioni successive all'entrata in vigore) e produce effetti sul decorso della prescrizione.

  • d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 9

    Norma amministrativa antievasione; la Corte ha escluso che le condotte oggetto del processo si limitassero a mere violazioni amministrative, ritenendo sussistente il più grave illecito penale quando vi sono elementi che indicano distruzione o occultamento di documentazione.

  • codice penale, art. 157 e art. 161

    Articoli richiamati per il calcolo della prescrizione: la recidiva (in particolare la recidiva specifica o reiterata) incide sul termine prescrizionale minimo e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello massimo; l'aumento va quantificato secondo le regole stabilite.

  • codice penale, art. 99 (sesto comma)

    Le Sezioni Unite richiamate hanno chiarito che il limite all'aumento di pena previsto dall'art. 99, sesto comma, non incide sulla qualificazione della recidiva come circostanza ad effetto speciale né sul computo dei termini di prescrizione.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10

    Disciplina i delitti relativi alla distruzione o occultamento delle scritture contabili: la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti quando risultano indizi concreti (es. fatture rinvenute presso terzi, ammissioni di prestanome, mancanza di documentazione presso l'emittente).

  • codice penale, art. 62-bis

    Norma sulle circostanze attenuanti speciali (confessione): la Corte ha ritenuto che la confessione fosse già stata valorizzata dal primo giudice ma non fosse di per sé sufficiente ad escludere gli effetti della recidiva e la gravità dei fatti.

Massime di principio

  • Il calcolo della prescrizione in materia tributaria richiede valutazione degli aumenti previsti dalla normativa speciale e degli effetti della recidiva; aumenti per recidiva specifica devono essere computati secondo le regole previste (es. aumento di metà) e incidono sul termine massimo in presenza di atti interruttivi.
  • Il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti è istantaneo e si considera consumato al momento di emissione della fattura: l'eventuale emissione successiva all'entrata in vigore di disposizioni che aumentano i termini prescrizionali non può essere automaticamente esclusa dalla prescrizione per fatti anteriori.
  • La configurabilità del reato di fatturazione inesistente può fondarsi sia sulla mancanza di effettività dell'operazione sia sulla 'falsità soggettiva' (quando il soggetto indicato in fattura non corrisponde a chi ha effettivamente erogato la prestazione), e tale valutazione si fonda su elementi indiziari come mancanza di sedi operative, uso di prestanome, modalità di pagamento e ammissioni dell'imputato.
  • La presenza di una copia della fattura presso il destinatario finale può giustificare il ragionevole convincimento che l'assenza dell'originale presso l'emittente sia dovuta a distruzione o occultamento delle scritture, con conseguente possibile rilevanza penale ai sensi dell'art. 10 d.lgs. n. 74/2000.
  • Il principio di correlazione tra accusa e sentenza non viene violato dal giudice quando la motivazione dei fatti risulta coerente e sorretta da elementi specifici e quando l'introduzione di passaggi esplicativi non altera l'oggetto della contestazione originaria né implica nuovi addebiti sostanziali.
  • La confessione e la collaborazione sono elementi valutabili a fini attenuanti ma non eliminano automaticamente le conseguenze della recidiva né la possibilità di ritenere prevalente la gravità del fatto nella determinazione del trattamento sanzionatorio.

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