Cassazione Penale, Sentenza n. 47906/2023 del 01/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per contrabbando di tabacchi lavorati esteri (circa 4,6 kg) con tre censure principali: 1) contestazione dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 291-ter lett. d) D.P.R. 43/1973 perché, a suo dire, non sarebbe stata accertata una vera "modifica" degli elementi soggetti ad omologazione, ma solo l'uso di pannelli/rivestimenti interni; 2) richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenute ingiustamente escluse in primo e secondo grado nonostante la scarsa quantità del TLE, le condizioni personali e il precedente non pericoloso; 3) censura sulla applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata ex art. 300 D.P.R. 43/1973, denunciata come automatica e priva di valutazione concreta della pericolosità sociale, in conflitto con l'evoluzione giurisprudenziale e la legge n. 663.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito circa l'aggravante ex art. 291-ter lett. d) in quanto il veicolo presentava doppie paratie non previste nell'omologazione, idonee a occultare il tabacco; ha confermato che il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato con richiamo a precedenti penali e atteggiamento non collaborativo; ha ritenuto infondato il rilievo sull'automaticità della libertà vigilata perché la giurisprudenza richiede comunque un accertamento concreto della pericolosità sociale, accertamento che la corte territoriale ha effettivamente svolto (giudizio che il ricorrente non ha censurato specificamente). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma, in via equitativa, di euro 3.000,00.
Norme richiamate
D.P.R. 43/1973 art. 291-bis, comma 2
Norma sostanziale sul contrabbando di tabacchi lavorati esteri; applicata per qualificare il fatto di detenzione/introduzione nel territorio di tabacco di contrabbando.
D.P.R. 43/1973 art. 291-ter, comma 2, lett. d)
Aggravante quando il tabacco è occultato in vani creati all'interno dell'automezzo che alterano le caratteristiche di omologazione e ostacolano l'intervento della polizia; la Corte ha ritenuto che doppie paratie non presenti nel modello omologato rientrino in tale fattispecie.
Prevede l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per condanne al contrabbando con pena superiore a un anno. La Corte interpreta l'avverbio "sempre" come tacitamente abrogato dall'evoluzione normativa (legge n. 663) e dalla giurisprudenza, richiedendo un accertamento concreto della pericolosità sociale prima dell'applicazione.
Elenca gli elementi per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ritiene sufficiente che il giudice di merito richiami i precedenti e gli elementi considerati per escludere le attenuanti.
Legge n. 663 (abrogazione art. 204 c.p.)
Richiamata per affermare che è cessato il meccanismo delle misure di sicurezza automatiche basate sulla pericolosità presunta; occorre valutazione concreta della pericolosità sociale.
Codice di procedura penale art. 616
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; la Corte ha disposto tale condanna e un versamento alla Cassa delle Ammende.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla valutazione sulla condanna alle spese e alla determinazione della responsabilità nella proposizione del ricorso; la Corte l'ha tenuta presente per fissare l'ammontare della somma da versare in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Per l'aggravante prevista dall'art. 291-ter D.P.R. 43/1973 è necessario che siano creati vani/alterazioni non conformi all'omologazione del veicolo, tali da ostacolare le attività di controllo: la valutazione è essenzialmente fattuale e difficilmente ribaltabile in Cassazione se ben motivata dai giudici di merito.
- Il giudizio del giudice di merito sull'esistenza o esclusione delle attenuanti generiche è un apprezzamento di fatto: è sufficiente una motivazione congrua che richiami gli elementi ritenuti preponderanti (es. precedenti, modalità del fatto, atteggiamento non collaborativo) per renderlo non sindacabile in sede di legittimità.
- La misura di sicurezza della libertà vigilata non può più intendersi applicabile automaticamente: è necessario un accertamento concreto della pericolosità sociale del condannato in linea con la legge n. 663 e la giurisprudenza consolidata.
- In Cassazione le censure devono essere specifiche e non generiche; la mera ripetizione delle argomentazioni già esaminate senza nuovi elementi probatori o vizii di legge porta all'inammissibilità o al rigetto per manifesta infondatezza.
- Il mancato riconoscimento di attenuanti o l'applicazione di un'aggravante ben motivata dai fatti di causa espone il ricorrente alla conferma della condanna e al pagamento delle spese, nonché a possibili sanzioni economiche aggiuntive (Cassa delle Ammende) se il ricorso è ritenuto infondato.
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