Cassazione Penale, Sentenza n. 47904/2023 del 01/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugna la sentenza di assoluzione del Tribunale di Savona sostenendo che il Tribunale non avrebbe adeguatamente motivato in relazione ai primi due capi di accusa (mancata adozione di strutture idonee per garantire la distanza di un metro; mancata indicazione nel DVR delle misure preventive). Inoltre il ricorrente censura l'interpretazione della normativa emergenziale: contesta che l'art. 29-bis d.l. n. 23/2020 e le disposizioni emergenziali avrebbero derogato al principio di massima tutela ricavabile dall'art. 2087 c.c., sostenendo che tali norme non possono costituire uno "scudo penale" per il datore di lavoro e che le prescrizioni dei protocolli e delle linee guida non esauriscono l'obbligo di sicurezza penalmente rilevante. In concreto il ricorso lamenta l'illegittima esclusione della rilevanza penale per la non perfetta struttura di separazione alle casse e per l'uso di mascherina chirurgica invece della FFP2 da parte dell'addetto alle casse.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato infondato. La Corte ha confermato la sentenza del Tribunale di Savona che aveva assolto PITTALIS. La Corte ha ritenuto che le disposizioni emergenziali (in particolare l'art. 16 d.l. n. 18/2020 e l'art. 29-bis d.l. n. 23/2020) abbiano avuto funzione normativa specifica e temporanea nel definire le misure "adeguate" per il rischio da COVID-19 e, se applicate, adempiavano all'obbligo di protezione ex art. 2087 c.c. per il rischio da contagio. La Corte ha inoltre osservato che non è possibile, ex post, imporre al datore di lavoro un livello di "massima sicurezza tecnologicamente possibile" diverso da quello delineato nei protocolli emergenziali e che l'art. 29-bis non va inteso come mero limite della responsabilità civilistica ma come norma che indica le misure idonee ai fini della tutela (salvaguardando comunque l'obbligo di applicare scrupolosamente i protocolli e le eventuali integrazioni). Alla luce di ciò, la valutazione del Tribunale circa le misure concrete adottate nel punto vendita (adeguamenti, plexiglass, obblighi di mascherina, limitazioni accessi) è stata ritenuta corretta e sufficiente a escludere la responsabilità penale.
Norme richiamate
Principio della tutela della integrità fisica del lavoratore: la Corte rileva che, per il rischio da contagio COVID-19, l'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 2087 è soddisfatto mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nei protocolli emergenziali richiamati dall'art. 29-bis
d.lgs. n. 81 del 2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro)
Le norme ordinarie sulla sicurezza restano riferimento generale, ma per il rischio specifico da COVID-19 le disposizioni emergenziali hanno definito misure adeguate e temporanee; la contestazione ai sensi del d.lgs. 81 va letta alla luce delle disposizioni emergenziali
art. 16 d.l. n. 18 del 17/03/2020
per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza ... sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) ... le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 5-bis, comma 3, del presente decreto
La norma autorizza l'uso delle mascherine chirurgiche, fino al termine dello stato di emergenza, come DPI per lavoratori oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza di un metro, mentre i dispositivi FFP2 erano richiesti per contatti prolungati; questo orientamento conferma che la normativa emergenziale ha disciplinato il livello di tutela ritenuto adeguato per specifiche situazioni
art. 29-bis d.l. n. 23 del 2020 (introdotto poi in legge)
ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro ... adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso ... e successive modificazioni e integrazioni, e nelle altre protocolli e linee guida ... nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste
La Corte interpreta l'art. 29-bis come norma che, in via temporanea e specifica, individua le misure idonee per adempiere all'obbligo di tutela di cui all'art. 2087 nei luoghi di lavoro rispetto al rischio COVID; non è un 'salvacondotto' generico ma indica il contenuto minimo e adeguato delle cautele
art. 74, comma 1, d.lgs. n. 81/2008
Riferimento normativo sui DPI; nella lettura del Collegio le disposizioni emergenziali integrano e definiscono quali mascherine fossero considerate DPI per il rischio COVID
Richiamato in relazione alla tesi del PM che voleva limitare la portata dell'art. 29-bis alla sola responsabilità civilistica; la Corte esclude tale lettura riduttiva, ritenendo che le disposizioni emergenziali incidano anche sulla determinazione delle misure ai fini della responsabilità penale per il rischio da contagio
Massime di principio
- In contesti di emergenza sanitaria, le disposizioni emergenziali specifiche (decreti e protocolli) possono definire, in via temporanea, il livello di misure "adeguate" di sicurezza che adempiono all'obbligo generale di protezione previsto dall'art. 2087 c.c.
- L'art. 29-bis e le normative emergenziali non costituiscono automaticamente uno "scudo penale" assoluto: devono essere applicate concretamente e scrupolosamente; tuttavia se le misure previste sono rispettate, è difficile fondare responsabilità penale per mancata adozione di misure più stringenti non previste dal quadro emergenziale.
- Non è ammissibile, con valutazioni ex post, imporre al datore di lavoro un livello di "massima sicurezza tecnologicamente possibile" diverso da quello che era ragionevolmente prescrivibile e definito dai protocolli al momento dell'emergenza.
- La qualificazione di una data misura come "adeguata" dipende dall'iter normativo emergenziale e dalle specificità del settore: occorre sempre verificare quali protocolli/linee guida erano applicabili e se sono stati effettivamente adottati e integrati con ulteriori cautele ragionevoli.
- In procedimento penale il PM deve contestare specificamente le violazioni e dimostrare la mancata applicazione o l'inadeguatezza concreta delle misure emergenziali; la mera esistenza di imperfezioni formali o di soluzioni non ottimali non è sufficiente se l'insieme delle cautele adottate risulta conforme alle prescrizioni.
- In caso di scarsità o razionamento di dispositivi (es. FFP2) la valutazione deve tenere conto delle scelte pubbliche e della disponibilità: la responsabilità del datore di lavoro va valutata alla luce del contesto fattuale e normativo temporale.
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