Cassazione Civile, Ordinanza n. 32527/2024 del 14/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da due giudizi di merito promossi da due dipendenti di una banca, che avevano denunciato di essere stati adibiti per un lungo periodo a mansioni inferiori rispetto al loro inquadramento di quadri direttivi, con conseguente pregiudizio professionale. In primo grado il tribunale aveva ritenuto inammissibile la domanda di reintegrazione per pretesa violazione del ne bis in idem e aveva respinto le domande risarcitorie. In appello, invece, la Corte territoriale ha escluso che i precedenti giudizi, relativi a un periodo anteriore già definito con sentenze passate in giudicato, precludessero l’esame del diverso periodo successivo (ottobre 2009-dicembre 2013), ha accertato la persistenza del demansionamento e ha liquidato un danno professionale in via equitativa. La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 2103 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse indebitamente esteso il giudicato formatosi sui precedenti giudizi anche al nuovo periodo e anche ai profili risarcitori; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché per una delle lavoratrici sarebbero state attribuite dal marzo 2013 mansioni più qualificate come preposta di un reparto, circostanza che avrebbe interrotto il demansionamento; 3) violazione delle norme sul risarcimento del danno e sull’inadempimento (artt. 2103, 2043, 1223, 1226, 1256 e 2087 c.c.), per avere riconosciuto un danno professionale senza specifica allegazione e prova, asseritamente trattandolo come danno automatico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudicato relativo al primo periodo di demansionamento non precludeva il nuovo accertamento su un arco temporale successivo e distinto, non coperto dalle precedenti sentenze. Ha respinto il secondo motivo perché la Corte d’appello aveva effettivamente esaminato la circostanza delle mansioni dal 2013, valutandole però come non idonee a escludere la prosecuzione del demansionamento. Ha respinto il terzo motivo perché, in tema di dequalificazione professionale, il danno può essere desunto e quantificato equitativamente dal giudice di merito, purché allegato, sulla base di elementi fattuali quali durata del demansionamento, professionalità coinvolta e caratteristiche delle mansioni; nel caso concreto la motivazione di merito è stata ritenuta conforme a tali principi e il motivo non ha neppure adeguatamente specificato l’asserita mancanza di allegazione. La banca è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo ove dovuto.
Norme richiamate
Il giudicato copre solo il punto di fatto e di diritto effettivamente deciso e non impedisce un nuovo accertamento su fatti temporalmente distinti e non compresi nella precedente decisione.
L’assegnazione a mansioni inferiori rispetto all’inquadramento integra demansionamento e può giustificare tutela risarcitoria se si accerta un concreto pregiudizio alla professionalità.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo; nel caso concreto la Corte ha escluso la ricorrenza del vizio perché il fatto era stato esaminato.
Richiamato come norma generale sulla responsabilità aquiliana, ma la Corte ha ribadito che il danno da demansionamento richiede allegazione e prova, anche se può essere liquidato equitativamente.
Richiamato per il criterio di risarcibilità del danno conseguenza, non automaticamente presunto.
Consente la liquidazione equitativa del danno quando la sua precisa quantificazione non sia possibile, purché il pregiudizio sia allegato e desumibile dagli elementi di causa.
Richiamato nel motivo senza che la Corte ne faccia un uso autonomo nella ratio decidendi.
Richiamato dal ricorrente come norma di tutela dell’integrità psico-fisica e professionale del lavoratore, ma la Corte decide il motivo sulla base dei principi sul danno da dequalificazione.
art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il giudicato sostanziale preclude soltanto la riesamina del medesimo fatto o punto di diritto già coperto dalla precedente decisione; non opera quando il nuovo giudizio riguardi un diverso periodo temporale e un distinto segmento della condotta datoriale.
- In tema di demansionamento, la verifica della continuità o dell’interruzione della dequalificazione richiede un accertamento in concreto delle mansioni effettivamente svolte; non è decisiva l’attribuzione formale di un incarico se le attività restano prive di autonomia e di reale contenuto professionale coerente con l’inquadramento.
- Il danno da dequalificazione professionale non è automaticamente in re ipsa, ma può essere desunto dal giudice di merito da elementi presuntivi e fattuali, purché il pregiudizio sia allegato; la liquidazione equitativa è ammissibile quando la sua precisa quantificazione sia difficoltosa.
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste se la circostanza dedotta è stata effettivamente scrutinata dal giudice di merito, anche solo mediante valutazione complessiva delle allegazioni e del contesto fattuale.
- Chi deduce in cassazione l’assenza di allegazione o prova del danno deve indicare specificamente dove e come tale carenza si sia verificata, non essendo sufficiente una censura generica.
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