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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28187/2023 del 28/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano per cassazione la sentenza di condanna per il reato di truffa. Le censure principali vertono sulla presunta illogicità e carenza della motivazione della Corte di appello e sull'erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen. (truffa). Marcello De Trane deduce in particolare: contraddittorietà e illogicità nella valutazione delle date di perfezionamento delle cessioni (1.12.2015 vs 2.12.2015), rilievo non spiegato dell'inattendibilità del teste Mercurio, rilievo ingiustificato sul ritardo della trascrizione della cessione e sulla presunta massimizzazione del profitto, mancata considerazione delle firme digitali e della documentazione (missiva del 7.12.2015, whatsapp del 4.12.2015), erronea qualificazione dell'elemento soggettivo (dolo iniziale) e richiesta di pronuncia liberatoria ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. Quintana deduce, tra l'altro: vizio di motivazione circa la valutazione probatoria, violazione degli artt. 192 comma 2 e 533 c.p.p. nella valutazione delle prove, insufficiente motivazione sul quantum e sul riconoscimento delle attenuanti (art. 62-bis c.p.), e contesta di aver concorso nel reato sostenendo di essere stato vittima del comportamento del De Trane.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati e ha confermato la responsabilità penale di entrambi per il delitto di truffa nei confronti della Gruppo Ses spa, aderendo alla ricostruzione dei giudici di merito. La Corte ha ritenuto non censurabile in sede di legittimità la valutazione di fatto secondo cui la cessione delle quote al Quintana era anteriore a quella con Gruppo Ses (1.12.2015 vs 2.12.2015), e ha richiamato la possibilità di desumere il dolo iniziale anche da elementi successivi e indiretti (es. incasso e mancata restituzione dei 250.000 euro). Ha altresì affermato che la firma digitale e la produzione documentale introdotta tardivamente possono essere valutate nel contesto probatorio insieme ad altri elementi. La sentenza civile (Tribunale delle Imprese) sulla relativa opponibilità non esclude né annulla automaticamente la rilevanza penale della condotta. Quanto al trattamento sanzionatorio e alle attenuanti, la Corte ha ritenuto le argomentazioni dei ricorrenti generiche e non idonee a rimettere in discussione la discrezionalità dei giudici di merito. Conseguentemente le condanne restano confermate (Tribunale di primo grado: De Trane condannato a 3 anni di reclusione e 1.000 euro di multa; Quintana a 2 anni di reclusione e 700 euro di multa; la Corte d'appello aveva concesso a Quintana la sospensione condizionale della pena detentiva).

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    La norma è stata interpretata nel senso che la truffa contrattuale richiede il dolo iniziale, che può essere desunto anche da elementi antecedenti o successivi alla stipula del contratto, purché seri e univoci. La Corte ha ritenuto che la condotta di occultamento della cessione precedente e l'incasso non restituito costituiscano indizi idonei a dimostrare il dolo iniziale.

  • art. 2470 cod. civ.

    Riferita alla possibilità di perfezionare la cessione di quote di s.r.l. anche senza formalità: la Corte ha richiamato che la forma scritta può essere funzionale all'opponibilità ai terzi ma non sempre necessaria per la validità del contratto tra le parti.

  • art. 2740 cod. civ.

    Citato per richiamare il principio generale sulla trasferibilità delle quote (assenza di forma ad substantiam per la cessione), con la precisazione che le interlocuzioni tra soggetti non necessariamente legittimati a rappresentare le società non sostituiscono le formalità necessarie per rendere opponibile la cessione ai terzi.

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa del ricorrente quale possibile rimedio per insufficienza di prove; la Corte non ha ritenuto applicabile la causa di proscioglimento richiesta, avendo valutato come sufficienti gli indizi indicati per ricostruire il dolo e la dinamica della frode.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    La norma è stata ricordata in relazione all'eccezione di difformità del fatto rispetto all'imputazione; la Corte ha affermato che la presunta difformità sollevata attiene al merito della ricostruzione dei fatti e non configura automaticamente una nullità processuale ai sensi dell'art. 521, salvo che non consista in un cambiamento radicale dell'oggetto dell'imputazione che abbia pregiudicato la difesa.

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al sindacato sulla valutazione della prova: la Corte ha precisato che in Cassazione non è consentito un nuovo apprezzamento del materiale probatorio e che le doglianze che si limitano a chiedere una diversa valutazione dell'attendibilità non sono ammissibili, salvo i vizi tassativi previsti dall'art. 606 c.p.p.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato con riguardo alle impugnazioni sulla valutazione della prova e sulla motivazione: la Corte ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità sul convincimento del giudice di merito.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    La Corte ha applicato i criteri di legittimità per il controllo della motivazione in cassazione: rilevanza solo dei vizi consistenti nella mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà o incompatibilità con altri atti specifici del processo.

  • art. 42 e art. 110 cod. pen.

    Richiamati dalle difese in relazione al concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto che il concorso possa essere desunto da elementi concreti (rapporti pregressi, ruoli societari, comportamento e mancato pagamento) e non si è limitata a negarlo per il solo rapporto di conoscenza.

  • art. 132 e art. 133 cod. pen.

    Richiamati in merito alla determinazione della pena: la Corte ha confermato la discrezionalità del giudice di merito nel quantificare la pena secondo i criteri stabiliti da queste norme e ha ritenuto non fondate le censure generiche sul quantum avanzate dal Quintana.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riferito alla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche: la Corte ha precisato che dopo la riforma non è sufficiente lo stato di incensuratezza e che il mancato riconoscimento può essere legittimamente motivato laddove non emergano elementi positivi idonei.

  • art. 23, comma 8, D.L. 137/2020

    Riferito alla trasmissione della requisitoria scritta della Procura Generale: utilizzato per documentare la posizione del Pubblico Ministero nella fase di legittimità.

Massime di principio

  • In ipotesi di truffa contrattuale il dolo iniziale può essere desunto non solo da atti e comportamenti anteriori alla stipula ma anche da elementi successivi (per esempio l'incasso e la mancata restituzione del prezzo), purché tali elementi siano seri e coordinati.
  • La presenza di una firma digitale che attribuisce data certa a un documento va valutata nel contesto probatorio complessivo: non è automaticamente decisiva se contrastata da altri elementi documentali o dichiarazioni che indicano anteriorità di un altro atto.
  • La mancata trascrizione o registrazione immediata di un atto, di per sé, non esclude la possibile configurazione del reato; la valutazione della tempistica della trascrizione va collegata all'insieme delle condotte e delle evidenze che possano far emergere un intento fraudolento.
  • Le deduzioni sulla discordanza tra imputazione e fatto accertato costituiscono, spesso, una questione di merito e non una nullità processuale automatica: per affermare la violazione degli artt. 521/522 c.p.p. occorre dimostrare una trasformazione radicale dell'oggetto dell'imputazione che abbia pregiudicato la difesa.
  • In Cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato: sono ammissibili censure soltanto per mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà o incompatibilità con atti specifici del processo; non è consentita una rivalutazione libero-professionale delle prove.
  • Una decisione civile che accerti o meno la validità/efficacia di una cessione non determina automaticamente l'insussistenza dell'elemento soggettivo penale: l'esito civile e quello penale hanno criteri e oneri probatori differenti e possono coesistere esiti diversi.
  • La discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena (valutazione degli artt. 132 e 133 c.p.) è ampia; in sede di legittimità occorre dimostrare arbitrarietà o illogicità manifesta per ottenerne la riforma.

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