Cassazione Penale, Sentenza n. 28018/2023 del 28/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal GUP con rito abbreviato per violazione dell'art. 73 DPR n. 309/1990 e artt. 81 c.p. Lamentava, con due censure: 1) l'inosservanza o errata applicazione dell'art. 599-bis c.p.p. e la contraddittorietà della motivazione con riguardo alla dichiarata inammissibilità della richiesta di concordato sulla pena in appello (sostenendo che la rinuncia ad uno dei motivi di appello e la richiesta di rideterminazione della pena erano compatibili e che la Corte aveva travisato il contenuto dell'istanza); 2) vizio di motivazione per aver negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in ragione del presunto comportamento collaborativo dell'imputato nel far rinvenire altra sostanza stupefacente presso l'abitazione della sorella.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Pur riconoscendo che, in astratto, la decisione della Corte d'appello di non ammettere il concordato sulla pena in sede di gravame può essere sindacata in Cassazione, ha ritenuto il motivo inammissibile perché la Corte d'appello aveva motivatamente accertato che l'accordo tra le parti verteva su profili della sentenza non coinvolti nei motivi di appello (ossia sulla dosimetria per effetto di continuazione e aumenti ex art. 81 c.p.), quindi ormai coperti da giudicato; la decisione di non ammettere il concordato risultava congrua e immune da vizi. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto non fondato il rilievo sulle attenuanti generiche: la Corte territoriale aveva dato una lettura fattuale che escludeva la spontaneità della segnalazione dell'abitazione della sorella e qualificava la perquisizione come atto di sorpresa delle forze dell'ordine; il ricorrente non aveva affrontato tale ricostruzione. In conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
La Corte esamina la disciplina del concordato sulla pena in appello: dichiara che, in astratto, la decisione della Corte d'appello di non ammettere il concordato è sindacabile in Cassazione, ma nel caso concreto la richiesta era inammissibile perché riferita a profili non oggetto di appello e quindi coperti dal giudicato
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'applicazione della condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile
art. 81 cod. pen.
Richiamato come norma che regola la continuazione e l'aumento di pena; la Corte ha ritenuto che questioni relative alla dosimetria per effetto di continuazione fossero già coperte dal giudicato non essendo state impugnate
art. 73 DPR n. 309/1990
Norma sostanziale che definisce il reato di cui è stato ritenuto responsabile l'imputato; utilizzata come fattispecie di riferimento nella sentenza di condanna
art. 444 cod. proc. pen.
Citato nel confronto tra il modello del patteggiamento in primo grado e il concordato in appello: la Corte sottolinea la differenza tra l'istituto dell'art. 444 e la diversa fattispecie regolata dall'art. 599-bis
art. 602 cod. proc. pen.
Richiamato nel quadro comparativo delle forme di definizione del giudizio in appello, per evidenziare le differenze tra i rimedi e le forme concordative
art. 71 cod. proc. pen.
Richiamato a titolo esemplificativo nel ragionamento sulla non sindacabilità di scelte procedurali diverse, per spiegare che istanze procedurali rifiutate in appello potrebbero, in linea di principio, essere impugnate
Corte Costituzionale, sent. n. 448/1995
Giurisprudenza di riferimento sul confronto tra patteggiamento di primo grado e forme di definizione nel processo di impugnazione; la Corte di Cassazione lo cita come elemento che ha alimentato divaricazioni interpretative nella giurisprudenza
Massime di principio
- La richiesta di concordato sulla pena in appello (art. 599-bis c.p.p.) è, in linea di principio, sindacabile in Cassazione, ma il sindacato richiede che la decisione impugnata sia viziata da manifesta illogicità o carenza motivazionale.
- Se l'accordo tra le parti verte su profili della sentenza che non sono stati dedotti in appello o che risultano coperti da giudicato, la Corte d'appello può dichiararne l'inammissibilità e tale decisione sarà adeguatamente motivata e difficilmente superabile in Cassazione.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è valutazione di merito: la Cassazione interviene solo in presenza di motivazione manifestamente illogica o contraddittoria; la diversa lettura fattuale dei giudici di merito, basata sugli atti, prevale se il ricorrente non la confuta.
- La spontaneità o la collaborazione del reo va provata e valutata alla luce delle risultanze investigative: dichiarare meritevole il comportamento collaborativo richiede che i fatti dimostrino chiaramente la volontarietà e la tempestività dell'atto informativo.
- In caso di ricorso ritenuto inammissibile o manifestamente infondato, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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