Cassazione Penale, Sentenza n. 28013/2023 del 28/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti erano stati condannati dal Tribunale di Catania per aver trasformato, nel piano cantinato di una villetta, un locale destinato a garage/cantina in un appartamento ad uso civile abitazione senza denunciare preventivamente l'intervento al Genio Civile (violazione dell'art. 65 d.P.R. 380/2001) e senza informare le autorità comunali/ottenere le autorizzazioni previste per interventi in zona sismica (artt. 93 e 94 d.P.R. 380/2001). La difesa ha dedotto che le opere contestate erano limitate a tramezzature interne non strutturali (quindi non disciplinate dall'art. 65/antisismica), ha chiesto l'espletamento di una perizia tecnica ai sensi dell'art. 507 c.p.p. e ha invocato l'applicazione della causa di non punibilità per minima offensività ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati: ha rilevato che la sentenza di merito non ha effettuato accertamenti tecnici idonei a stabilire se le modifiche interne siano state eseguite con materiali o sistemi strutturali (conglomerato cementizio armato o struttura metallica) e non ha valutato correttamente, alla luce delle successive modifiche normative, se gli interventi in zona sismica richiedessero necessariamente la comunicazione e l'autorizzazione previsti dagli artt. 93 e 94 T.U. edilizia. Pertanto la sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata al Tribunale di Catania per una nuova valutazione, tenendo conto delle precisazioni sulle condizioni che fanno scattare gli obblighi di denuncia al Genio Civile e di autorizzazione in zona sismica; la Cassazione non ha pronunciato alcuna assoluzione sostanziale definitiva.
Norme richiamate
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 65
"opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche"
La disposizione obbliga alla denuncia allo sportello competente solo per opere eseguite con materiali/sistemi disciplinati dalle norme tecniche (es. conglomerato cementizio armato o strutture metalliche) che assolvono a funzione strutturale; occorre accertare se le opere contestate rientrano in tale nozione prima di configurare la violazione penale
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 93
Prevede l'obbligo di comunicazione accompagnata da progetto e asseverazione per interventi in zona sismica; la sua applicazione dipende dalla classificazione dell'intervento (va valutato caso per caso)
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 94
Disciplina la necessità, per taluni interventi in zona sismica, dell'autorizzazione preventiva dell'ufficio tecnico regionale per l'inizio dei lavori; non tutti gli interventi in zona sismica richiedono più l'autorizzazione automatica
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 94-bis
"fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio e in deroga a quanto previsto dall'art. 94... le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai lavori relativi ad interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza"
Introdotto dal d.l. 32/2019 (conv. L.55/2019), limita l'obbligo di preventiva autorizzazione in zona sismica ai soli interventi 'rilevanti per la pubblica incolumità'; il Ministero (MIT) ha poi definito linee guida per la classificazione tramite decreto 30.4.2020
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 95
Sanziona la violazione delle norme antisismiche, ma la Corte osserva che non può applicarsi automaticamente a qualsiasi intervento in zona sismica senza verifica della rilevanza strutturale dell'opera
Legge 11 giugno 1974, n. 64 (disp. antisimiche) e d.l. 32/2019 conv. L.55/2019
La L.64/1974 e il T.U. edilizia sono il quadro normativo di tutela antisismica; il d.l. 32/2019 (L.55/2019) ha introdotto l'art. 94-bis che ha ridimensionato l'automatismo dell'obbligo di autorizzazione preventiva in zona sismica
Decreto MIT 30 aprile 2020
Ha fornito le linee guida tecniche per individuare, dal punto di vista strutturale, quali interventi rientrano nelle diverse categorie (rilevanti/minori/privi di rilevanza) e quali varianti non richiedono il preavviso di cui all'art. 93
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la difesa aveva invocato la sua applicazione, ma la Corte ha ritenuto che il Tribunale debba valutare tale questione in sede di rinvio
Massime di principio
- Non ogni modifica interna di un edificio in zona sismica comporta automaticamente obblighi di denuncia al Genio Civile o preventiva autorizzazione: occorre verificare se l'intervento incide sulle strutture portanti o sia realizzato con materiali/sistemi assoggettati alla disciplina (es. cemento armato o struttura metallica).
- A seguito dell'introduzione dell'art. 94-bis e delle linee guida MIT (30.4.2020) la normativa antisismica distingue interventi 'rilevanti' da quelli 'di minore o nulla rilevanza'; solo i primi richiedono la preventiva autorizzazione regionale prevista dall'art. 94.
- Il giudice di merito non può limitarsi ad affermazioni apodittiche: deve compiere specifici accertamenti tecnici (perizia o valutazione documentale) per stabilire la natura e i materiali delle opere e l'eventuale impatto sulla statica prima di dichiarare la sussistenza di reati edilizi/antisismici.
- La mancata richiesta o la mancata esecuzione di una perizia tecnica quando emergono contestazioni tecniche rilevanti può giustificare la riforma o l'annullamento del provvedimento di merito e il rinvio per ulteriore istruttoria.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) può essere invocata nelle fattispecie edilizie di minima offensività, ma la sua applicabilità richiede una valutazione concreta del danno e del rischio per la pubblica incolumità da parte del giudice di merito.
- In casi analoghi, la difesa dovrebbe produrre documentazione progettuale e, se necessario, chiedere specifica consulenza tecnica per dimostrare l'assenza di carattere strutturale delle opere e l'assenza di rischio sismico conseguente.
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