Cassazione Penale, Sentenza n. 28016/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in quattro motivi: 1) travisamento della prova per avere la Corte di merito ritenuto, sulla base delle dichiarazioni dell'imputato, che la sostanza fosse destinata allo spaccio quando l'imputato non avrebbe confessato tale scopo; 2) omissione di qualificazione del fatto come uso di gruppo della sostanza, che renderebbe irrilevante la fattispecie penale; 3) vizio di motivazione e violazione di legge per avere escluso l'applicazione della causa di lieve entita ex art. 73, comma 5, dPR n. 309/1990; 4) censura sulla quantificazione della pena e sul criterio di applicazione delle diminuzioni (art. 62-bis c.p. e rito abbreviato).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto congrua la motivazione della Corte di appello che ha valorizzato le dichiarazioni dell'imputato (acquisto della sostanza in occasione di una festa da lui organizzata) come indizio del collegamento funzionale tra detenzione e destinazione commerciale. La qualificazione come uso di gruppo è stata esclusa per mancanza dei requisiti (assenza di mandato, finanziamento preventivo e predeterminazione dei consumatori). L'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, è stata esclusa in ragione della consistente quantità di stupefacente (circa 63,8363 g, valutata come idonea a ricavare oltre 2.500 dosi), macroscopicamente superiore a quanto considerato per la lieve entità. Quanto alla pena, la Corte ha applicato la pena base (3 anni e 6.000 euro di multa), ridotta per effetto di art. 62-bis nella misura di 1/6 e successivamente ridotta di 1/3 per il rito abbreviato; il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato ritenuto convalido ma dotato di valore limitato (consegnare lo stupefacente non considerato completamente spontaneo). È stata condannata la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
dPR n. 309 del 1990, art. 73, comma 4
Norma recante la fattispecie di reato relativa alla detenzione ai fini di spaccio; la Corte ha ritenuto che quantità rilevanti e il collegamento con l'organizzazione di una festa possano costituire elementi idonei a qualificare la detenzione come destinata allo spaccio
dPR n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
Disposizione che prevede il trattamento più mite per il fatto di lieve entità; la Corte ha applicato un'interpretazione comparativa che richiede valutazione complessiva di mezzi, modalità e circostanze e ha escluso la lieve entità perché la quantità (oltre 2.500 dosi potenziali) eccede macroscopicamente i limiti connessi alla lieve offensività
codice penale, art. 62-bis
Norma sulle circostanze attenuanti generiche con possibilità di ridurre la pena; la Corte ha operato una riduzione non massima (1/6) motivandola con il valore limitato delle circostanze favorevoli (consegna non completamente spontanea, semplice incensuratezza non decisiva)
codice di procedura penale, art. 616
Norma che regola la condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso per cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Massime di principio
- La valutazione della destinazione allo spaccio si fonda non solo sulla quantità ma anche su elementi di contesto; dichiarazioni dell'imputato che collegano l'acquisto a eventi o contesti pubblici possono essere interpretate come indice di finalità commerciale
- La qualifica come uso di gruppo richiede elementi precisi: mandato preventivo da parte degli altri consumatori, finanziamento del mandatario e predeterminazione dei fruitori; l'assenza di tali elementi rende inidonea la ricostruzione dell'uso di gruppo
- Per riconoscere la lieve entità ex art. 73, comma 5, è necessaria una valutazione complessiva di mezzi, modalità e circostanze; la presenza anche di un solo elemento che eccede macroscopicamente la minima offensività (es. quantità molto elevata) può esclusione la lieve entità
- La spontaneità della collaborazione con le forze dell'ordine è centrale nella valutazione del ravvedimento e nell'entità delle attenuanti: la consegna dello stupefacente durante una perquisizione perde valore di 'spontaneità' e limita l'effetto attenuante
- Le riduzioni di pena previste dalle circostanze attenuanti e dal rito abbreviato sono esercizio di discrezionalità del giudice e devono essere motivate; una riduzione non massima è ammissibile se adeguatamente giustificata
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