Cassazione Penale, Sentenza n. 28014/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per traffico di stupefacenti (art. 73 T.U. stup.) sostenendo violazione di legge e carenza/contraddittorietà della motivazione: a) la responsabilità sarebbe accertata soltanto su intercettazioni senza riscontri esterni e quindi la valutazione delle captazioni dovrebbe essere più rigorosa; b) mancata motivazione circa l'esclusione della fattispecie di cui al quinto comma dell'art. 73 (fatto di lieve entità); c) errata valutazione del trattamento sanzionatorio e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis e art. 133 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Ha ritenuto che la sentenza di merito (confermata in appello) fosse adeguatamente motivata: le numerose intercettazioni, interpretate in base alle massime di esperienza, indicavano una rete organize di spaccio e un'intensa attività non compatibile con il fatto di lieve entità; non è stato prospettato alcun travisamento delle intercettazioni che consentisse la revisione in sede di legittimità; il diniego delle attenuanti generiche è fondato sui precedenti specifici dell'imputato e rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Conseguenze: respinto il ricorso, condanna a pagare €3.000 alla cassa delle ammende e le spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81, art. 110 cod. pen. e art. 73 T.U. stupefacenti
Il reato contestato è il delitto di traffico di stupefacenti; la Corte ha confermato che gli elementi probatori (intercettazioni e contesto) dimostrano un'attività di spaccio organizzata e intensa, escludendo l'applicabilità del quinto comma dell'art. 73 (fatto di lieve entità).
art. 192 e art. 533 cod. proc. pen.
Richiamate dalle doglianze difensive in tema di motivazione e onere di provare la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte ha ritenuto la motivazione di merito conforme a tali articoli e non contraddittoria.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per i limiti nella motivazione del ricorso in cassazione; il ricorso è stato redatto nei limiti strettamente necessari ma ritenuto comunque generico e reiterativo.
Richiamato per la procedura di trattazione del ricorso (indicazione formale); non ha inciso sul merito della decisione.
art. 73, quinto comma T.U. stupefacenti
La Corte di merito ha valutato tutti gli elementi richiesti dalla norma (modalità, mezzi, quantità, area di distribuzione) e ha ritenuto sussistente un'intensa attività di spaccio, escludendo la diminuita gravità prevista dal quinto comma.
art. 62-bis e art. 133 cod. pen.
Richiamate in relazione alle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto il diniego delle generiche giustificato dai precedenti specifici e ha sottolineato la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle attenuanti.
Dispositivo che ha imposto il pagamento di €3.000 alla cassa delle ammende a carico del ricorrente a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Se la prova principale è costituita da intercettazioni, il giudice può legittimamente interpretarle (anche se criptiche) sulla base delle massime di esperienza; in Cassazione è consentita impugnazione sul punto solo se si dimostra un travisamento decisivo della prova.
- Per escludere la lieve entità del fatto ai sensi del quinto comma dell'art. 73 T.U. stupefacenti il giudice deve valutare organicamente mezzi, modalità, circostanze, quantità e qualità della sostanza: elementi che evidenzino modalità organizzate, ampia clientela o frequenza elevata escludono la riduzione.
- La concessione o il diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e difficilmente sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica e dai precedenti specifici dell'imputato.
- Un ricorso generico che replica i motivi di merito già esposti in appello senza specifiche critiche di legittimità e senza indicare travisamento probatorio rischia l'inammissibilità per manifesta infondatezza.
- Quando l'accusa poggia in prevalenza su captazioni telefoniche, la difesa dovrebbe proporre riscontri o dimostrare in modo preciso il difetto di interpretazione (travisamento) o l'assenza di riscontri esterni, pena l'impossibilità di ottenere la rinnovazione della valutazione in sede di legittimità.
- Sconfitte in cassazione possono comportare sanzioni economiche (cassa delle ammende) e condanna alle spese processuali; è quindi importante circostanziare e specificare le doglianze di legittimità.
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