Cassazione Penale, Sentenza n. 28015/2023 del 28/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) violazione di norme processuali e vizio di motivazione sull'accertamento della responsabilità, sostenendo che l'involucro con la marijuana era nella fessura tra il sedile anteriore del passeggero e il tunnel centrale, coperto dalla gamba sinistra e dunque non riconducibile a lui; 2) violazione di norme processuali e vizio di motivazione per insufficienza di indagini (assenza di analisi dattiloscopiche sulla busta, mancata attività di intercettazione) e per il fatto che l'autoveicolo era condotto e di proprietà di altro soggetto; 3) vizio di motivazione per insufficienza degli indizi a suo carico; 4) violazione di norme processuali e vizio di motivazione per il diniego dell'applicazione del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990; 5) violazione di norme processuali e vizio di motivazione in merito all'applicazione della recidiva specifica infra-quinquennale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo complessivamente infondato. Ha confermato il giudizio di responsabilità fondato sulle annotazioni della polizia giudiziaria e sulle dichiarazioni degli operanti: l'imputato era stato visto compiere un movimento repentino con le mani e sono state rinvenute due dosi (3 grammi) nella tasca della felpa e un involucro da 101 grammi occultato sotto la sua gamba, per un totale di 104 grammi (pari a 747,8 dosi medie). La Corte ha richiamato il principio secondo cui la detenzione di stupefacente si realizza anche attraverso la disponibilità di fatto senza necessità di contatto fisico immediato. Ha ritenuto infondato il motivo relativo al diniego del quinto comma dell'art. 73, valutando adeguatamente la quantità e le circostanze (auto con fari spenti, comportamento sospetto, occultamento sotto la gamba). Ha altresì confermato l'applicazione della recidiva specifica infra-quinquennale, ritenendo sussistente la "stessa indole" dei precedenti, ai sensi dell'art. 101 c.p., anche se i precedenti erano per il comma 1 e non per il comma 5 dell'art. 73. Conseguentemente il ricorso viene rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma relativa alla disciplina degli stupefacenti: la Corte ha valutato l'applicazione del comma 1 e la rilevanza del comma 5 nella prospettazione difensiva, ritenendo corretta la valutazione di merito sul diniego di applicazione del quinto comma in considerazione della quantità e delle circostanze, e richiamando che la detenzione a fini di spaccio può desumersi dalla disponibilità di fatto della sostanza
art. 101 cod. pen.
Interpretazione ampia del concetto di "stessa indole": la Corte ha ritenuto che per determinare la specificità della recidiva sia sufficiente che i fatti, pur previsti da norme diverse o da commi diversi, presentino caratteri fondamentali comuni per natura o motivi
art. 616 cod. proc. pen.
Norma procedurale che consente la condanna al pagamento delle spese processuali: la Corte l'ha applicata in caso di rigetto del ricorso
Giurisprudenza citata: Sez. 6, n. 14955 del 16/01/2019 (Tschagnirou)
Richiamata per il principio che la detenzione non richiede un contatto fisico immediato: la disponibilità di fatto della sostanza è sufficiente a configurare la detenzione
Sezioni Unite, sent. n. 51063 del 27/09/2018 (Murolo)
Richiamata come criterio di giudizio per la valutazione degli elementi indiziari e delle circostanze di fatto ai fini della qualificazione della detenzione come finalità di spaccio
Sez. 6, n. 53590 del 23/11/2014 (Genchi)
Richiamata in tema di "stessa indole" ai fini della recidiva specifica: anche fatti previsti da norme diverse possono avere stessa indole se presentano analoga natura o motivazione
Massime di principio
- La detenzione di stupefacenti può essere provata dalla "disponibilità di fatto" della sostanza e non richiede necessariamente un contatto fisico immediato tra l'imputato e lo stupefacente
- Le valutazioni probatorie di merito (soprattutto riguardo alla responsabilità e alla valutazione degli indizi) sono tipicamente prerogativa dei giudici di merito e la cassazione non le riforma se motivate e fondate su atti e dichiarazioni coerenti
- La mancata acquisizione di singole indagini (es. esami dattiloscopici sulla busta, intercettazioni) non comporta automaticamente l'instaurarsi del "ragionevole dubbio" se esistono elementi probatori concorrenti e circostanze fattuali rilevanti
- Elementi come la quantità consistente di droga, l'occultamento della sostanza, il comportamento sospetto dell'individuo e le circostanze del controllo (es. auto con fari spenti) rafforzano l'argomentazione della destinazione allo spaccio
- Ai fini dell'applicazione della recidiva specifica, il concetto di "stessa indole" va interpretato in termini funzionali: i precedenti possono essere ritenuti della stessa indole anche se formalmente regolati da commi diversi, quando condividono natura o motivazione fondamentale
- Chi difende deve tempestivamente proporre elementi di fatto o di diritto che possano efficacemente contrastare le convergenti deduzioni probatorie dei testimoni e degli atti di polizia giudiziaria; la sola censura della carenza di specifiche prove tecniche difficilmente basta se il quadro indiziario complessivo è solido
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