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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22662/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La controversia riguarda la determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione temporanea di alcuni terreni acquisiti per la realizzazione, nell'ambito della ricostruzione post-sisma, di moduli abitativi provvisori. La Corte d'appello aveva escluso la legittimazione passiva dell'Ufficio speciale per la ricostruzione e aveva respinto l'opposizione alla stima, ritenendo che, ai fini indennitari, dovesse farsi riferimento alle destinazioni urbanistiche esistenti al 6 aprile 2009, e non alla diversa destinazione impressa ai terreni dalla successiva localizzazione dei moduli abitativi. I ricorrenti hanno censurato: 1) la nullità della sentenza per omessa motivazione sulle osservazioni alla CTU e per violazione del contraddittorio tecnico, sostenendo che la bozza peritale era stata trasmessa tardivamente e non alle parti; 2) la mancata rinnovazione delle operazioni peritali e l'omessa valutazione delle loro critiche alla CTU; 3) la violazione della disciplina espropriativa e urbanistica, assumendo che i fondi avessero capacità edificatoria di fatto e che la Corte d'appello avesse recepito acriticamente la CTU; 4) l'omesso esame del valore di mercato e di espropri comparabili di altri terreni; 5) la violazione delle norme sull'espropriazione parziale, per non avere correttamente calcolato il deprezzamento del residuo mediante confronto tra valore ante esproprio e valore del bene residuo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo motivo e ha dichiarato assorbiti i motivi terzo, quarto e quinto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto infondata la doglianza sulla motivazione e sulla tardività dell'invio della bozza peritale, ma ha reputato fondata la censura relativa all'omesso esame delle osservazioni formulate in comparsa conclusionale: la Corte territoriale non poteva escluderne l'esame solo perché non trasmesse al CTU, dovendo comunque valutarle nel giudizio, con conseguente nullità della motivazione per violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. e lesione del contraddittorio.

Norme richiamate

  • art. 29 D.Lgs. 150/2011

    Richiamato quale base del procedimento di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione.

  • art. 54 d.P.R. 327/2001

    Richiamato come norma processuale sostanziale del contenzioso sull'indennità espropriativa.

  • art. 32 d.P.R. 327/2001

    Indica la regola generale di determinazione dell'indennità con riferimento alle caratteristiche del bene al momento del decreto di esproprio, salvo eccezioni previste dalla legge.

  • art. 2, comma 6, D.L. 39/2009 conv. in L. 77/2009

    Considerato dalla Corte territoriale come norma derogatoria che impone di tenere conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti il 6 aprile 2009 per i terreni destinati ai moduli abitativi e scolastici post-sisma.

  • artt. 195 e 196 c.p.c.

    Richiamati dai ricorrenti a sostegno delle censure sulla consulenza tecnica d'ufficio e sull'eventuale rinnovo delle operazioni peritali.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La Corte afferma che l'omesso esame delle osservazioni alla CTU, fondato su una ragione giuridicamente errata, integra un vizio di motivazione tale da determinare la nullità della sentenza.

  • art. 101 c.p.c.

    Evocato dai ricorrenti per denunciare la violazione del contraddittorio.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione all'omessa pronuncia sulle doglianze relative alla CTU e al rinnovo delle operazioni peritali.

  • art. 24 Cost.

    Evocato dai ricorrenti quale parametro del diritto di difesa asseritamente compresso.

  • art. 111 Cost.

    Evocato dai ricorrenti per il principio del giusto processo e del contraddittorio.

  • art. 360 c.p.c.

    Utilizzato come norma di accesso ai diversi vizi denunciati in cassazione, sia processuali sia di merito.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte in relazione alla riproduzione nel ricorso delle osservazioni svolte in sede di merito.

  • art. 88 c.p.c.

    Richiamato incidentalmente con riferimento al dovere di lealtà e probità processuale.

  • artt. 156 e 157 c.p.c.

    Richiamati per affermare che solo le nullità relative del procedimento del consulente tecnico sono soggette alla disciplina di deduzione tempestiva e sanatoria.

  • art. 116 c.p.c.

    Evocato dai ricorrenti per censurare la valutazione delle prove e della CTU.

  • art. 33 d.P.R. 327/2001

    Richiamato dai ricorrenti per la quantificazione dell'indennità nei casi di espropriazione parziale.

  • art. 44 d.P.R. 327/2001

    Richiamato dai ricorrenti in tema di criteri indennitari e danni da espropriazione parziale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, il giudice deve comunque esaminare le osservazioni critiche formulate dalla parte contro la consulenza tecnica d'ufficio, anche se non siano state preventivamente trasmesse al consulente o siano state riproposte in comparsa conclusionale, salvo che si tratti di eccezioni di nullità del procedimento peritale soggette a tempestiva deduzione.
  • La mancata considerazione di osservazioni specifiche e pertinenti alla CTU, quando basata sull'erroneo assunto della loro radicale inammissibilità, integra un vizio di motivazione ai sensi dell'art. 132, n. 4, c.p.c. e comporta nullità della sentenza.
  • Le nullità relative del procedimento della consulenza tecnica devono essere dedotte nella prima difesa utile; in difetto, la nullità è sanata, mentre non è preclusa alla parte la successiva contestazione nel giudizio del contenuto tecnico dell'elaborato.
  • Nel determinare l'indennità di espropriazione possono operare regole derogatorie rispetto al criterio generale dell'art. 32 d.P.R. 327/2001 quando una disciplina speciale imponga di assumere come riferimento destinazioni urbanistiche anteriori a un determinato evento o data.
  • Nell'espropriazione parziale, la quantificazione del pregiudizio al bene residuo richiede un apprezzamento coerente con i criteri legali e con il confronto tra consistenza e valore ante e post ablazione, ma tali questioni restano assorbite se la decisione è viziata per omesso esame delle difese tecniche rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalitàGiudicato

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